Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Affitto d'azienda e compensazioni sui canoni

  • Giuliano Cesarini

    Fossombrone (PU)
    10/09/2015 19:38

    Affitto d'azienda e compensazioni sui canoni

    Con effetto dal 01.05.2013 la società A concede in affitto la sua azienda alla società B con scadenza fine 2019.

    Il contratto prevede:
    a - il passaggio dei lavoratori dipendenti;
    b - l'accollo di alcuni debiti della società A, quali il TFR, le retribuzioni, le caparre ricevute da clienti ed i debiti per utenze, il cui pagamento in corso di affitto è ritenuto essenziale per il prosieguo dell'attività trasferita;
    c – un canone annuale di affitto il cui pagamento potrà essere effettuato mediante compensazione con i crediti che la società B via via maturerà in relazione al pagamento effettivo dei debiti accollati.
    d – la possibilità di recesso per l'eventuale Procedura Concorsuale con preavviso di un anno e senza corrispondere nessun equo indennizzo

    La società A viene dichiarata fallita con effetto 20.07.2015.

    Nel frattempo la società Affittuaria B ha pagato consistenti somme in relazione ai debiti accollati ma le due società non hanno mai dato luogo a nessuna compensazione, né la società A ha mai emesso fatture per i canoni di affitto maturati.

    La società B ritiene che i crediti che ha maturato verso A per il pagamento dei debiti accollati possano essere compensati indistintamente con i debiti per canoni di affitto fino ad esaurimento della capienza, anche per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento.

    Il Curatore ritiene invece che
    1 – i crediti di B verso A per pagamenti effettuati fino al 20.01.2015 (sei mesi prima della dichiarazione di fallimento) possano essere compensati con i canoni di affitto maturati fino alla data di fallimento: 20.07.2015 in quanto crediti e debiti anteriori al fallimento;
    2 – i crediti di B verso A per pagamenti effettuati dal 20.01.2015 al 19.07.2015 non possano essere compensati in quanto effettuati in un periodo per il quale vige la revocatoria fallimentare, ma debbano essere insinuati nel passivo del fallimento in surroga e con lo stesso grado di privilegio di cui avrebbe goduto "il creditore originario";
    3 – I crediti di B verso A per eventuali pagamenti effettuati dopo la data di fallimento non possono essere compensati ma riconosciuti in surroga come al punto n. 2;
    4 – la società B debba comunque insinuarsi nel passivo del fallimento per tutti i suoi crediti derivanti da pagamenti effettuati dall'inizio del contratto di affitto per poi dare vita alle compensazioni come indicate al punto A previo pagamento dell'iva da parte di B.

    Data la particolare situazione e la particolare attività il curatore non recederà dal contratto ai sensi dell'art. 79 L.F..
    Potrà invece avvalersi, eventualmente in un secondo momento, della clausola contrattuale che prevede la possibilità di recesso con un certo preavviso e senza corrispondere nessun equo indennizzo.

    Si chiede se è da ritenersi corretta la posizione del curatore indicata ai punti 1 – 2 – 3 e 4 o la posizione della società B affittuaria.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/09/2015 20:24

      RE: Affitto d'azienda e compensazioni sui canoni

      Dalla descrizione da lei fatta è da presumere che la soc. B affittuaria si sia accollata debiti della soc. A senza liberazione del cedente, per cui si è creata una solidarietà passiva tra A e B nei confronti dei creditori, ma è chiaro che si tratta di solidarietà nell'interesse esclusivo di A, dal momento che lei non mette in dubbio che B abbia diritto alla restituzione di quanto pagato a terzi (del resto si tratta di affitto e non di cessione, ove il costo dei debiti viene scontato normalmente dal prezzo). Questa situazione comporta che B è tenuta al pagamento dei debiti di A accollati nei confronti del terzi creditori, ma anche che, all'atto del pagamento, matura verso A un credito al rimborso; se contemporaneamente B è anche debitore di A, tra i due controcrediti opera la compensazione legale, che porta all'estinzione dei rispettivi crediti e debiti dalla della loro coesistenza, e questo è un effetto previsto dalla legge (art. 56 l.f.), per cui non è soggetto a revocatoria. Ossia, a nostro avviso, B ha diritto a compensare tutti i suoi crediti anteriori alla data del fallimento con i suoi debiti maturati nei confronti dell'attuale fallito nello stesso periodo in quanto si tratta fdi debiti e crediti sorti tutti anteriormente alla dichiarazione di fallimento, liquidi ed esigibili; il fatto che non siano siano state emesse contabili e fatture riguarda soltanto appunto l'aspetto contabile e tributario, ma dal punto di vista giuridico la compensazione è operante.
      Una volta dichiarato il fallimento di A, B può ancora effettuare la compensazione ma solo tra crediti e debiti successivi a detta dichiarazione e non tra un credito (o un debito) e un debito (o un credito) anteriore, perché, in tal caso mancherebbe la reciprocità, essendo una posta nei confronti o a favore del fallito e l'altra nei confronti o a favore della curatela. Insomma i crediti di B per la restituzione da parte della curatela dei pagamenti dei debiti accollati effettuati successivamente alla dichiarazione di fallimento di A possono essere compensati con i crediti di A sorti successivamente al fallimento in capo alla curatela, e non con eventuali crediti precedenti del fallito.
      Una volta effettuata la compensazione, i rispettivi crediti e debiti si estinguono, per cui il creditore può insinuare al passivo soltanto eventuali residui attivi in suo favore.
      Quanto al comportamento in ordine al contratto di affitto in corso la sua scelta ci sembra corretta in via astratta, in quanto si risolve nell'interesse dei creditori, che evitano di pagare l'equo indennizzo. In ogni caso si tratta di una scelta da fare con i conti alla mano e le prospettive che esistono, e tocca a lei valutare quale sia la via più conveniente; se ad esempio vi un interesse di qualcuno all'acquisto dell'azienda potrebbe essere più conveniente sciogliersi ai sensi dell'art. 79, valutando il possibile immediato incasso e il costo dell'equo indennizzo, e così via.
      Zucchetti SG srl
      • Giuliano Cesarini

        Fossombrone (PU)
        11/09/2015 12:59

        RE: RE: Affitto d'azienda e compensazioni sui canoni

        In realtà l'accollo di debiti è stato effettuato non tanto nell'interesse di A come elemento fondamentale perché l'attività dell'affittuario B potesse svolgersi (i fornitori di utenze avrebbero potuto interrompere le forniture, i dipendenti avrebbero potuto licenziarsi, le caparre versate dai clienti non potevano non essere riconosciute …)

        Se non comprendo male, secondo voi B ha, comunque, diritto a compensare i crediti verso A derivanti da pagamenti effettuati fino al deposito della Sentenza di Fallimento con i canoni di affitto maturati fino alla stessa data.
        E questo anche per i pagamenti effettuati nei sei mesi precedenti al fallimento nonostante che se fossero stati eseguiti dalla società A, sarebbero soggetti a revocatoria?

        E' inoltre chiaro, che eventuali pagamenti eccedenti effettuati prima del fallimento non possono quindi trovare compensazione con i canoni di affitto maturati dopo la Sentenza di Fallimento per mancanza di contemporaneità. E' corretto?

        Prima di dar corso alla compensazione non sarebbe opportuno (o necessario) accertare i crediti di B in sede di verifica dello Stato Passivo?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          11/09/2015 17:58

          RE: RE: RE: Affitto d'azienda e compensazioni sui canoni

          Esatta la ricostruzione da lei fatta.
          Quanto all'insinuazione, la stessa non è necessaria in quanto la compensazione legale opera per legge e estingue il credito, per cui il creditore, dichiarato di volersi avvalere della compensazione, non ha più un credito da far valere.
          Zucchetti Sg Srl
      • Nadia Pinelli

        Reggio Emilia (RE)
        23/06/2017 18:41

        RE: RE: Affitto d'azienda e compensazioni sui canoni

        Buonasera,
        mi trovo anche io nella situazione sopra riportata, ed in particolare nella qualità di locatore fallito, con alcune differenze:
        - al punto a: anche nel mio caso passaggio dei dipendenti alla società affittuaria di azienda;
        - al punto b: il contratto d'affitto d'azienda prevede l'accollo da parte dell'affittuaria del solo debito retributivo e contributivo; tutti gli altri debiti/crediti sorti precedentemente rimangono in capo all'affittante (anche per utenze);
        - al punto c: canone mensile - possibilità di compensazione dei debiti/crediti reciproci sorti in forza del contratto medesimo;
        - al punto d: diritto dell'affittante a riottenere il possesso dei beni concessi in affitto, in caso di eventuale Procedura Concorsuale della medesima affittante, senza corrispondere nessun equo indennizzo, entro tre mesi dalla richiesta;

        Durante lo svolgimento del contratto di affitto di azienda, l'affittuaria, a differenza di quanto previsto in contratto, anziché pagare i canoni d'affitto all'affittante (la società poi fallita di cui sono il curatore), anticipava i debiti che quest'ultima aveva ancora da saldare. Il contratto d'affitto è del 2014 e da allora non è stata emessa alcuna fattura per canoni maturati.
        Alla data di fallimento (novembre 2016), quanto anticipato dall'affittuaria per debiti pregressi dell'affittante superava quanto dovuto dalla stessa per i canoni d'affitto maturati fino a quel momento.
        Dichiarato il fallimento, la curatela ha deciso di proseguire con l'affitto anche dopo i termini ex art. 79 LF e l'affittuaria non ha mai pagato un canone di affitto sostenendo di potere compensare la propria posizione creditoria (in virtù dei pagamenti pregressi dei debiti dell'Affittante) con la posizione creditoria del fallimento.
        A riprova di quanto richiesto, controparte produce diverse sentenze che accolgono la compensazione anche tra debiti/crediti sorti prima/dopo il fallimento (ovvero il fallimento non è la discriminante) poichè: "la compensazione L. Fall. Ex art. 56 costituisce deroga alla regola del concorso e può operare anche quando i presupposti di liquidità ed esigibilità ex art. 1243 c.c. maturino successivamente al fallimento. E' però richiesto che il fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte sia anteriore alla dichiarazione di fallimento (sent. 10025/2010 - 10548/2009 - 3280/2008 - SU 775/1999)". Per "fatto genetico" controparte deduce essere il contratto d'affitto che, essendo stato stipulato prima del fallimento, può comportare la compensazione dei reciproci debiti/crediti anche successivamente alla data di fallimento.
        La sottoscritta, ammessa la compensazione fra debiti e crediti ante-fallimento, non acconsente alla compensazione post-fallimento fra soggetti diversi e ritiene che la posizione creditoria del fallimento non sia "geneticamente" sorta con la stipula del contratto di affitto di azienda, ma nel momento di effettivo godimento e maturazione del credito per affitto dei beni di proprietà del fallimento.
        Ritengo infondato che il momento genetico del credito del locatore sorga con la mera stipula del contratto, quanto piuttosto con il decorso dell'occupazione; tanto è che in caso di riconsegna anticipata dei beni, il credito maturato è pari al periodo di detenzione e non all'intera durata del contratto.

        Vi chiedo gentilmente di darmi Vostro gentile parere in merito e fornirmi i riferimenti, dottrinali o giurisprudenziali, a riprova della risposta sopra richiamata, ringraziandoVi anticipatamente.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          24/06/2017 16:28

          RE: RE: RE: Affitto d'azienda e compensazioni sui canoni

          La giurisprudenza citata dall'affittuario è, almeno dagli inizi degli anni 2000, pacifica nel senso che l'unico limite per la compensabilità dei debiti verso il fallito è l'anteriorità al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte, con la conseguenza che la compensazione fallimentare è possibile non solo quando sia il credito del terzo a non essere ancora scaduto alla data della dichiarazione di fallimento ma anche quando a non essere ancora scaduto sia il credito del fallito.
          Posto, quindi che l'affittuario intende compensare il suo credito, nato dai pagamenti dei debiti del fallito fatti prima delle dichiarazione di fallimento, con il suo debito per pagamento dei canoni anche successi al fallimento, si pone la questione di stabilire se il fatto genetico dell'obbligo del pagamento dei canoni sia individuabile nel contratto di affitto, stipulate ante fallimento, ovvero si tratti di debiti che nascono al momento in cui scadono le mensilità di riferimento successive al fallimento.
          La questione specifica è stata risolta dalla Cassazione nel senso indicato dall'affittuario. Invero la Corte, con la sentenza 25/11/20415, n. 24046 ha statuito (seppur con riferimento al concordato, ma la questione non cambia per il richiamo dell'art. 56 da parte dell'art. 169 l.f.) che il credito per canoni locativi ha il suo momento genetico nel contratto di locazione, indipendentemente dai termini stabiliti per la corresponsione delle relative rate, aspetto – questo – che attiene esclusivamente all'esigibilità del credito, piuttosto che alla sua genesi. ha infatti spiegato la Corte che l'art. 1587 c.c. prevede tra gli obblighi del conduttore quello di "dare il corrispettivo nei termini convenuti"; un obbligo dal quale non può esimersi neppure nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene imputabile al fatto del locatore, il quale ha solo l'obbligo di consegnare la cosa locata, mantenendola in uno stato idoneo all'uso convenuto e garantendone la pacifica detenzione (art. 1575 c.c.). "Ne consegue- aggiunge la Cassazione- che il titolo del credito per i canoni è il preesistente contratto di locazione, che, secondo quanto prevedono gli artt. 1573 e 1574 c.c., ha di regola una durata predeterminata. I termini per la corresponsione delle rate del corrispettivo attengono all'esigibilità di un credito che ha la sua genesi nel contratto di locazione". Pertanto, qualora una società stipuli un contratto di locazione, anteriormente alla presentazione del ricorso ex art. 161 l.f., è ammissibile la compensazione – ex art. 56 l.f. – tra il credito per canoni locativi ed il controcredito contrattualmente collegato: ciò, anche se i termini pattuiti per il pagamento dei primi trovino scadenza dopo l'ammissione alla procedura concorsuale.
          Zucchetti Sg srl