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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
vendita fallimentare veicolo con fermo amministrativo e in mancanza di prima iscrizione
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Rosolino Fabrizio Giambona
Palermo03/11/2016 13:38vendita fallimentare veicolo con fermo amministrativo e in mancanza di prima iscrizione
Buongiorno,
Ho acquisito all'attivo fallimentare un veicolo che risulta oggetto di fermo amministrativo.
Inoltre, al PRA non risulta la prima iscrizione di detto mezzo che, invece, avrebbe dovuto richiedersi in occasione della reimmatricolazione con nuova targa (fatta dall'allora proprietario in bonis).
Adesso ho venduto all'asta la vettura ma non mi è chiaro cosa devo fare per completare il passaggio di proprietà (allo stato negatomi dall'PRA) in favore dell'aggiudicatario.
Per il fermo amministrativo credo che dovrei proporre istanza al GD per l'emissione di un provvedimento ex art. 108 comma 2 L.F. con cui si dispone la cancellazione delle formalità (trascrizione sentenza di fallimento e fermo amministrativo), mentre per la prima immatricolazione non so se tale adempimento sia a carico della procedura concorsuale o dell'aggiudicatario e se, eventualmente, la curatela può regolarizzare l'immatricolazione della vettura.
Anticipatamente grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/11/2016 20:17RE: vendita fallimentare veicolo con fermo amministrativo e in mancanza di prima iscrizione
A seguito dell'iscrizione del fermo la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non saldi il proprio debito e provveda a cancellarne l'iscrizione dal PRA. In particolare, il veicolo: non può circolare e chi viene colto a circolare con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo incorre in una multa compresa tra 714 euro e 2.859 euro, oltre alla confisca del mezzo; non può essere radiato dal PRA nè demolito od esportato; può essere venduto, ma l'acquirente è soggetto agli stessi vincoli, per cui non può circolare e non può far radiare l'auto dal PRA ecc.. Una volta intervenuto il fallimento e venduta l'auto, è possibile richiedere la cancellazione del fermo sulla base ddell'ordine di cancellazione del vincolo emesso dal giudice delegato ai sensi del secondo comma dell'art. 108, come da lei giustamente anticipato, presentando al PRA il provvedimento del giudice in copia conforme all'originale. Chi debba provvedere alla cancellazione, dipende da cosa è stato previsto nel bando di gara o negli accordi presi, in mancanza di qualsiasi specificazione deve provvedere la curatela, che cede un bene che deve essere idoneo all'uso cui è destinato.
Quanto all'altra questione, ci sembra di capire che manchi l'annotazione al PRA di un precedente passaggio di proprietà o la reimmatricolazione in capo al fallito, per cui è corretta la posizione del responsabile del PRA che si rifiuta di trascrivere la vendita fatta dal fallimento in favore dell'aggiudicatario. Per dire come ovviare bisognerebbe conoscere più nei dettagli cosa è successo, tuttavia, è preferibile chiedere al PRA stesso cosa fare per regolarizzare la situazione. Per quanto riguarda la spesa, ci sembra che questa debba essere a carico della procedura, salva diversa (e improbabile) esplicita dizione nel bando di gara.
Zucchetti SG srl
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