Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

fattorino nel concordato preventivo

  • Raffaele Pietrangelo

    PESCARA
    05/05/2022 18:51

    fattorino nel concordato preventivo

    salve,
    oggetto della discussione riguarda l'insinuazione al passivo da parte di una società di factoring in un concordato preventivo in continuità.
    Nello specifico una società di factoring si è insinuata nel concordato al fine di recuperare il proprio credito derivante da anticipazioni su fatture presentate dalla cedente società in concordato.
    Contemporaneamente la società di factoring ha ingiunto ai debitori ceduti il pagamento dei rispettivi debiti contratti con la cedente.
    Allo stato attuale i debitori ceduti eccepiscono che molte fatture non corrispondono a prestazioni effettivamente avvenute, ma solo una parte di esse sono state accettate, diversamente altri debitori hanno sottoscritto una transazione con la società di factoring.

    Domande:
    1- la transazione sottoscritta dal debitore ceduto con la società di fattorino, libera la società in concordato?
    2- nel caso in cui la società in concordato è liberata occorre rideterminare l'ammontare dell'insinuazione da parte della società di factoring?
    3- la normativa da seguire in casi di cessioni di crediti nel factoring avendo natura atipica, di conseguenza diversa dal mandato disciplinato dalle legge fallimentare.

    infine
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/05/2022 18:38

      RE: fattorino nel concordato preventivo

      Dato per scontato che nella specie si sia realizzata una vera e propria operazione di factoring, rientrante nella previsione di cui alla legge n. 52 del 1991, è opportuno precisare che nella specie, benchè si parli di domanda di ammissione al passivo, la procedura aperta è quella del concordato preventivo in continuità, per cui non trova applicazione l'art. 7 della citata legge, che prende in considerazione gli effetti del fallimento sull'operazione; in particolare, considerato che il factoring è incentrato sull'impegno di un imprenditore a cedere tutti i propri crediti, presenti e futuri, derivati o derivanti dall'esercizio dell'impresa, ad un altro soggetto, nel caso è stato ammesso al concordato il cedente.
      Orbene, l'art. 4 l. n. 52 del 1991, capovolgendo il principio dettato dall'art. 1267, comma 1, c.c., prevede che il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo, la solvenza del debitore, sempre che il cessionario non abbia rinunciato, in tutto o in parte, alla garanzia", sicchè, mentre per il codice civile la cessione di crediti è normalmente "pro soluto", per la legge sul factoring la cessione è ordinariamente "pro solvendo".
      A sua volta l'art. 5, nel disciplinare l'efficacia della cessione del singolo credito nei confronti dei terzi diversi dal debitore ceduto, dispone che la cessione è opponibile agli altri aventi causa del cedente, al creditore del cedente e al fallimento del cedente, purchè il il factor paghi tempestivamente in tutto o in parte il corrispettivo della cessione e il pagamento abbia data certa, superando, anche in questo caso, la normativa civilistica di cui agli artt. 1265 e 2914, n. 2, c.c., che richiedono per l'opponibilità la tempestiva notifica o l'accettazione della cessione.
      Fatte queste puntualizzazione possiamo passare alle sue specifiche domande. Essendo le cessioni valide ed opponibili al cedente, sebbene ammesso al concordato, il cessionario factor aveva il diritto di rivolgersi al debitore ceduto per ottenere il pagamento e, in caso di inadempimento, di agire giudizialmente nei loro confronti.
      Posto che, come detto, salva espressa rinuncia contrattuale (difficile da immaginare) la cessione è avvenuta pro solvendo, il cedente risponde ancora del pagamento ene risponde in forma solidale in quanto il contratto di factoring ha prevalente causa di finanziamento, in cui l'effetto traslativo della cessione rappresenta uno strumento di garanzia atipica del soddisfacimento del credito del factor derivante dall'erogazione dell'anticipazione; questa funzione di garanzia - spiega Cass. 28/05/2020, n.10092- "resterebbe, però, evidentemente compromessa, ove si imponesse al factor l'onere di escutere preventivamente il debitore ceduto, con il risultato che il credito derivante dall'anticipazione diverrebbe esigibile solo nel momento in cui risultassero infruttuose le azioni, anche esecutive, esercitate dal cessionario contro il ceduto"; da qui la massima secondo cui "in caso di cessione del credito effettuata non in funzione solutoria, ex art. 1198 c.c., ma esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell'originario debitore cedente senza essere gravato, in quest'ultimo caso, dall'onere di provare l'infruttuosa escussione del debitore ceduto".
      Questa ricostruzione è rilevante nella specie perché consente l'applicazione della disciplina sulla solidarietà e in particolare, per quanto qui di interesse, dell'art. 1304 c.c., secondo il quale "la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare". Il che significa che l'imprenditore in concordato può giovarsi delle transazioni effettuate dai debitori ceduti con la società di leasing dichiarando di volerne approfittare; con la conseguenza di non riconoscere il credito vantato dal Factor in quanto estinto con la intervenuta transazione.
      Zucchetti Sg srl