Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Ordine graduazione crediti prededucibili

  • Giulio Varrella

    NAPOLI
    23/09/2020 15:41

    Ordine graduazione crediti prededucibili

    Buonasera,
    sono curatore in una procedura fallimentare che dispone di un attivo limitato e che non permette la soddisfazione integrale della prededuzione.
    E' chiaro che l'ultimo comma dell'art. 111bis l.f. stabilisce che "Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato dalla legge".

    Tuttavia, mi ritrovo nella situazione in cui l'attivo è capiente alla soddisfazione del campione fallimentare e del compenso del curatore ma non del compenso maturato in favore dei legali nominati dalla procedura (tutti ammessi al gratuito patrocinio) ed alle condanne alle spese relative ad i giudizi in cui il Fallimento è risultato soccombente.
    Avrei bisogno di sapere se:
    1) i compensi dei legali nominati dalla curatela hanno lo stesso grado di soddisfazione rispetto alle spese legali dovute in ragione della soccombenza ai giudizi avviati dalla curatela;
    2) nella mia situazione (compensi dei legali ammessi al gratuito patrocinio) dovrei chiedere la revoca del gratuito patrocinio per tutti i giudizi avviati nel corso della procedura? anche sapendo che l'attivo non sarebbe sufficiente all'integrale pagamento di tutte le spese ed i compensi? si potrebbe pensare di revocare il gratuito patrocinio solamente ad alcuni giudizi in base alla capienza dell'attivo?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/09/2020 19:33

      RE: Ordine graduazione crediti prededucibili

      Dovendo fare una graduazione all'interno delle prededuzioni, come da lei ricordato, I compensi dei legali nominati dalla curatela godono del privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c., nel mentre le spese legali dovute in ragione della soccombenza ai giudizi avviati dalla curatela hanno natura chirografaria, trattandosi, come presumiamo, di giudizi di cognizione.
      Visto che, come dice, "l'attivo è capiente alla soddisfazione del campione fallimentare e del compenso del curatore ma non del compenso maturato in favore dei legali nominati dalla procedura", non capiamo perché voglia "revocare" il gratuito patrocinio; anche se alcuni legali potrebbero essere pagati, al momento conviene mantenere il gratuito patrocinio, in attesa di eventuali ulteriori recuperi di attivo dalle cause in corso. .
      Zucchetti SG srl
      • Giulio Varrella

        NAPOLI
        24/09/2020 10:24

        RE: RE: Ordine graduazione crediti prededucibili

        Vi ringrazio per la rapida risposta.
        Putroppo non c'è più alcuna possibilità di recuperare attivo. I giudizi sono stati conclusi e, per alcuni, è stata prevista la compensazione delle spese talché il Fallimento dovrebbe decidere come utilizzare le somme in eccesso rispetto al campione fallimentare ed il compenso del curatore.
        In tale scenario, considerato che ci sarrebero somme sufficienti al pagamento solo parziale delle spese relative ai giudizi avviati nel corso della procedura, la curatela dovrebbe:
        A) chiedere la revoca di tutti i gratuiti patrocini e pagare pro quota le spese (impossibile dal punto di vista pratico ma corretto dal punto di vista teorico);
        B) scegliere di revocare solamente alcuni gratuiti patrocini (secondo un criterio da definire arbitrariamente) e provvedere al pagamento integrale solamente di quelli;
        C) lasciare il gratuito patrocinio e utilizzare le somme per pagare i creditori di grado inferiore rispetto alle spese di giustizia ed ai compensi dei legali.
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          24/09/2020 19:24

          RE: RE: RE: Ordine graduazione crediti prededucibili


          L'art. 144 del DPR n. 115 del 2002 stabilisce che "Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico", da cui si deducono due principi: (i)-che l'ammissione al gratuito patrocinio non frutto di una valutazione generale che vale per qualsiasi processo, ma va rilasciata per ciascun processo; (ii)-che il fallimento può essere ammesso al gratuito patrocinio non quando la procedura sia priva di qualsiasi attivo, ma quando "non è disponibile il denaro necessario per le spese" per cui il giudice delegato deve valutare caso per caso se poter fare una attestazione di questo genere che equivale all'ammissione al patrocinio.
          Abbiamo riportato la normativa relativa all'ammissione perché nulla è specificatamente precisato per la revoca; normalmente- quando non è parte del processo un fallimento- la revoca dell'ammissione è disposta dal giudice del processo allorchè, nel corso dello stesso, sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, oppure se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (art. 136 DPR cit.). nel caso che a beneficiare del gratuito patrocinio sia un fallimento, che, come detto, è ammesso a tale beneficio, a seguito di attestazione del giudice delegato, si ritiene che sia lo steso giudice delegato che, a seguito della segnalazione del curatore della variazione delle condizioni dell'attivo, rilascia una attestazione di senso contraria a quella originaria che, a sua volta, o vale già come revoca oppure che comunque una tale attestazione costituisca la base perché la revoca venga emessa dal giudice della causa (per questo nella precedente risposto avevamo messo tra virgolette la revoca del curatore). Ad ogni modo, trattandosi per la revoca di una procedura contraria a quella dell'ammissione al gratuito patrocinio, anche la revoca è riferibile a ciascun processo che sia ancora in corso.
          Alla luce di tanto, nel suo caso, la soluzione più corretta, a nostro avviso, sarebbe quella sub B), cercando di far disporre la revoca quello o quei processi in cui l'attivo residuato sia sufficiente a soddisfare integralmente le pretese del proprio legale in vista di una più che probabile futura soccombenza. Se, invece, il surplus disponibile non è sufficiente neanche a tanto, potrebbe scegliere la soluzione sub C) e lasciare le cose come stanno.
          Zucchetti SG srl