Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Imprenditore che prosegue occultamente l'attività post fallimento

  • Sonia Chiti

    Prato
    21/05/2021 17:30

    Imprenditore che prosegue occultamente l'attività post fallimento

    Buonasera,
    ho scoperto che il fallito (imprenditore nel campo della ristorazione) è socio di fatto/occulto della società (srls) che sta conducendo l'affitto di azienda, il cui contratto è stato stipulato prima della sentenza di fallimento. Me lo ha rivelato un ex dipendente e ciò ha trovato conferma sui social dove in numerosi post e fotografie si spaccia come titolare del ristorante dato in affitto ed anche di altri presi in gestione post fallimento, promuovendoli presso il pubblico.
    Il canone di affitto di azienda non viene più corrisposto da 02/2020 e non ho potuto provvedere allo sfratto per morosità per effetto della sospensione dovuta all'emergenza sanitaria.
    Il GD, dietro istanza del fallito, ebbe a disporre un sussidio di € 600 mensili ex art 47 lf.
    Come si configura il comportamento del fallito sotto un profilo penale?
    In merito all'attività svolta, la Corte di Cassazione (sent. n. 9812 del 1/3/2006) ha affermato che il fallito può persino avviare una nuova impresa societaria (anche in forma societaria), autonoma e distinta da quella fallita, e compiere tutti gli atti necessari alla sua gestione e amministrazione, purché ciò non sottragga beni o liquidità già acquisiti dalla procedura fallimentare perché in questo caso commetterebbe il reato di bancarotta fraudolenta (art.216 lf), ma non si sarebbe verificato per la fattispecie posta in esame.
    Riguardo all'ipotesi della nuova impresa del fallito in costanza di fallimento, cfr risalente sentenza Cass. s.u. 10 dicembre 1993 n. 12159 "qualora il fallito, dopo la data dell'apertura della procedura concorsuale, intraprenda una nuova attività d'impresa, e si avvalga, per le operazioni finanziarie ad essa inerenti, di un c/c bancario, i relativi atti non ricadono nella sanzione di inefficacia dell'art. 44 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, l quale riguarda le diverse ipotesi in cui il fallito disponga di beni esistenti a quella data (e quindi a lui già sottratti), ma restano soggetti alle disposizioni dell'art. 42 secondo comma del citato decreto, in tema di sopravvenienze di ulteriori beni per titolo successivo al fallimento (cioè non dipendenti dalla gestione del patrimonio fallimentare o da rapporti giuridici preesistenti) Ne consegue che la curatela, in applicazione di tale ultima norma, ha facoltà di appropriarsi dei risultati positivi dell'indicata attività, al netto delle spese incontrate per la loro realizzazione, e, pertanto, può reclamare dalla banca il versamento soltanto de saldo attivo del predetto conto corrente, corrispondente all'utile dell'impresa, non anche alla restituzione delle somme dal conto stesso uscite per pagamenti effettuati nell'esercizio dell'impresa medesima",.
    Alla luce degli elementi sopra disponibili, cosa consigliate di fare?
    Grazie in anticipo per l'attenzione che vorrete porre.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/05/2021 15:46

      RE: Imprenditore che prosegue occultamente l'attività post fallimento

      La linea di demarcazione da tener presente è se il fallito abbia intrapreso una nuova attività, diversa nell'oggetto e nei mezzi, oppure abbia continuato quella precedente utilizzando le attrezzature o addirittura l'intera azienda di cui si serviva in precedenza. Nel caso di specie sembra più verosimile questa seconda ipotesi in quanto, attraverso l'affitto di azienda, effettuato prima del fallimento, lo stesso fallito continua la medesima attività pregressa addirittura pubblicizzandola in prima persona.
      Questo dato è sicuramente da esporre nella relazione ex art. 33 l. fall. potendo configurare una ipotesi di bancarotta fraudolenta, e va valutata, alla luce degli elementi concreti a disposizione, se agire per simulazione dell'affitto di azienda e/o per revocatoria dello stesso atto, se ne ricorrono i requisiti temporali, o considerare, ma questo dipende se l'affitto risale a qualche tempo prima del fallimento, di estendere il fallimento alla società di fatto costituita tra il fallito e la srl nella gestione dell'attività apparentemente individuale per la quale l'imprenditore è stato già dichiarato fallito (art. 147 co. 5 l. fall.); ma probabilmente è più semplice chiedere il fallimento della srl in quanto l'attuale fallimento è creditore per i canoni non pagati. Non prendiamo in considerazione il recesso dal contratto di affitto. ai sensi dell'art. 79 perché presumiamo che siano decorsi 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento e, comunque, bisognerebbe pagare un indennizzo.
      Zucchetti Sg srl