Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

IMPOSSIBILITA' DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI CREDITORI

  • UGO MARIA FANTINI

    MORROVALLE (MC)
    30/12/2014 08:05

    IMPOSSIBILITA' DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI CREDITORI

    Salve, sottopongo al Vostro autorevole parere, il seguente quesito.
    Un componente del comitato dei creditori,e precisamente una srl, non è più reperibile. La proprietà della società è stata trasferita ad altro soggetto al cui recapito l'ultima relazione ex art. 33, ultimo comma L. Fall. è ritornata al mittente (ovvero al sottoscritto).
    Ho contattato l'amministratore precedente il quale mi conferma la sua estraneità per intervenuta cessione delle quote e conseguente cambio di amministrazione. Il nuovo amministratore è irreperibile.
    Ho evidenziato al G.D. tale circostanza (opportunamente documentata) chiedendo le Sue autorevoli determinazioni affinché, a norma dell'art. 41, comma 4, L. Fall., considerato anche che nessun creditore aveva dato la disponibilità ad assumere l'incarico di membro del c.d.c., eserciti la funzione del c.d.c. in via surrogatoria. Il G.D. ha apposto in calce all'istanza "Visto, si alleghi in atti".
    A questo punto, essendo in scadenza il termine per la presentazione della relazione ex art. 33, comma 5, L. Fall., ritengo che sia inutile procedere nuovamente all'invio della relazione al c.d.c., facendo presente nella relazione (e, quindi, al Giudice Delegato) che per le ragioni già esposte nella precedente istanza (quella in cui si chiedeva al G.D. la surroga ex art. 41, comma 4 L. Fall.) è stato omesso l'invio della relazione al c.d.c.
    Contestualmente, ritengo opportuno informare i due restanti componenti del c.d.c. evidenziando loro che a causa della irreperibilità del terzo componente il c.d.c. deve ritenersi sciolto e non più operativo; circostanza che, peraltro, sarebbe dovuta essere segnalata dal presidente del c.d.c.
    Gradirei conoscere il Vostro pensiero in proposito.
    Grazie e Auguri di buon Anno!
    Ugo Maria Fantini
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/12/2014 13:07

      RE: IMPOSSIBILITA' DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI CREDITORI

      In primo luogo, ci sembra corretto il provvedimento di "visto agli atti" del giudice delegato, dal momento che lei non ha chiesto al predetto la sostituzione del membro inerte del comitato né ha a lui richiesto una specifica autorizzazione su una concreta fattispecie in via sostituiva del comitato, ma si è limitato a prospettare la eventualità che, in futuro, il giudice debba operare ai sensi del quarto comma dell'art. 41, nel mentre a tale organo vanno preferibile sottoposte istanze su cui debba prendere una decisione.
      Ciò detto, si ritiene che il preventivo consenso di un creditore non sia necessario per la nomina a componente del comitato dei creditori, per cui noi suggeriamo di fare il tentativo di richiedere al giudice la nomina di altro creditore al posto della srl ormai non più attiva; se anche questo tentativo va a vuoto, allora si avrà una procedura in cui non si è riusciti a costituire il comitato e le funzioni dello stesso vanno esercitate in via sostituiva dal giudice.
      Ma per quali atti opera questo potere sostituivo di cui al quarto comma dell'art. 41. La questione è stata posta di recente (agli inizi di dicembre) proprio con riferimento ai rapporti semestrali, cui anche lei si sofferma, e, nell'occasione, abbiamo dato la seguente risposta:
      "E' tuttavia legittimo qualche dubbio che il potere sostitutivo del giudice possa essere esercitato anche nel caso di cui all'ult. comma dell'art. 33. Sembra, infatti, che, nonostante la formula generica del quarto comma dell'art. 41, il potere sostitutivo del giudice debba limitarsi al rilascio di autorizzazioni e all'approvazione del programma di liquidazione; non ha, infatti, molto senso che il giudice si surroghi nella posizione del comitato quando questi deve rilasciare un parere su una richiesta su cui poi deve decidere lo stesso giudice, e, a maggior ragione, quando, al comitato è demandato il solo compito di fare osservazioni, come nel caso in esame, ove "il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte"; come si vede le osservazioni non sono obbligatorie ma solo eventuali, come si deduce dal verbo utilizzato (possono) e come poi è espressamente detto quando, in prosieguo, la norma specifica che "altra copia del rapporto e' trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese…". Se le osservazioni non costituiscono un elemento indispensabile (tipo le autorizzazioni) per lo svolgimento della procedura, non vi è bisogno che intervenga un altro organo per sopperire a questa carenza. La bontà di tale soluzione si riscontra se si pensa ad un comitato dei creditori costituito, ma inerte e mal funzionante; in un caso del genere scatterebbe per le autorizzazioni il potere sostitutivo del giudice, ma la mancanza di osservazioni ai rapporti del curatore non è indice di inerzia, potendo il silenzio anche significare che l'organo interessato non abbia osservazioni da fare, per cui non può essere sostituito dal giudice. Se si condivide questa impostazione, ne segue che in un caso in cui non sia costituito il comitato dei creditori e non si ritenga di costituirlo o non si sia in grado di farlo, il curatore non deve trasmettere il rapporto al comitato che non esiste e il termine dei 15 giorni per la trasmissione al registro delle imprese (ed ora anche per la comunicazione ai creditori) inizia a decorrere dalla data del deposito in cancelleria".
      Ovviamente confermiamo tale soluzione.
      Zucchetti SG Srl