Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

contratto di locazione

  • Luca Manfron

    Bassano del Grappa (VI)
    12/10/2011 11:42

    contratto di locazione

    Buon giorno avrei bisogno di una Vostra consulenza.
    Mi trovo nel caso in cui la società fallita, di cui sono il curatore, continua ad usufruire dell' immobile anche se il contratto risulta già risolto prima della dichiarazione di fallimento, addirittura nel 2005. Ho trovato che sorge per il locatore il diritto ad ottenere un risarcimento, proprio per la mancanza di un valido titolo giuridico di occupazione del bene in questione, per il perido in cui la curatela utilizza l'immobile. Secondo Voi è corretto?
    E se il conduttore si è insinuato al fallimento ed è stato ammesso per i canoni maturati e non pagati ante fallimento, per il deposito cauzionale versato a suo tempo dal conduttore al locatore come ci si deve comportare dal momento che si usufruisce ancora dell'immobile?
    Vi ringrazio, cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/10/2011 18:45

      RE: contratto di locazione


      Premettiamo che noi non facciamo consulenza; siamo soltanto i coordinatori del Forum Fallco e cerchiamo di rispondere, gratuitamente e senza averne assunto l'obbligo, alle varie domande nella speranza di stimolare altri interventi per ampliare il dialogo tra gli utenti di Fallco. Questo è il vero scopo del Forum, come ripetutamente spiegato nella netiquette che inviamo periodicamente.
      Venendo alla sua domanda, pare di capire che l'immobile sia stato utilizzato dalla società fallita prima del fallimento e successivamente dalla curatela, sebbene il relativo contratto di locazione fosse già da anni stato risolto.
      Se è così è chiaro che, prima la società fallita e poi la curatela del suo fallimento hanno utilizzato l'immobile senza titolo e sono quindi tenuti al pagamento di una somma, per lo più equivalente al canone precedente, per l'occupazione. Poco cambia se il locatore avesse in qualche modo acconsentito alla continuazione, perché anche se si intende che ci sia stata una proroga della originaria locazione , è dovuto egualmente un canone, che in mancanza di diverso accordo, rimane quello precedente.
      La curatela, ove non abbia più bisogno dell'immobile, lo deve restituire; se si ritiene ancora in corso l'originario contratto, il curatore deve sciogliersi, e nella fattispecie è difficile stabilire se è dovuto o non l'equo indennizzo di cui all'art. 80.
      I canoni o, comunque, le somme dovute per il periodo di occupazione successivo alla dichiarazione di fallimento sono in prededuzione, per cui per il pagamento degli stessi si applicano le modalità disposte dall'art. 111bis.
      Zucchetti SG Srl
      • Luca Manfron

        Bassano del Grappa (VI)
        01/10/2012 12:59

        RE: RE: contratto di locazione

        Come già accennato, quale curatela sto occupando i locali dell'immobile dove aveva sede la società fallita e ho accordato un canone di affitto, mensile, con la proprietà.
        Ho provveduto ad effettuare la vendita del materiale, impianti e quant'altro appartenenti al fallimento e mi trovo nella fase di sgombero dei locali. La proprietà mi chiede di ripristinare l'immobile in quanto nel togliere una serie di impianti all'interno dei locali per lo sgombero, ho creato delle rotture, nei soffitti, ma cosa inevitabile al fine dello smontaggio/smaltimento per quel tipo di impianti; inoltre alcune finestre sono rotte, non per causa del fallimento, ma per danni effettuati antecedentemente dalla società fallita, anche di queste mi si chiede la sistemazione. Io sarei dell'opinione di non ripristinare i locali come mi chiede la proprietà, in quanto secondo le mie conoscenze io non ne sono obbligato.