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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
attestazione art. 161 LF e accertamento del credito
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Luciano Mauro
Ferrara06/04/2017 17:31attestazione art. 161 LF e accertamento del credito
Un professionista ha presentato l'attestazione ex art. 161 L.F. che risultava come documento necessario per la richiesta di concordato preventivo depositata dai legali di una società. Il professionista stipula regolare lettera di incarico con la quale stabilisce un importo per la prestazione, CHE VIENE PARZIALMENTE PAGATO DALLA SOCIETA' RICHIEDENTE.
Il concordato venne poi dichiarato inammissibile dal Tribunale.
In seguito, venne presentata per la medesima società una successiva richiesta di concordato con allegata la relativa attestazione del medesimo professionista attestatore "modificata" e nuovamente asseverata, ma SENZA CHE VENNE FIRMATA UNA NUOVA LETTERA DI INCARICO con la società in crisi.
In seguito al rigetto della seconda istanza di concordato presentata viene dichiarato fallimento.
L'ammissione al passivo del professionista attestatore viene chiesta in prededuzione e non in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., per il credito residuo da lettera di incarico a suo tempo stipulata, in quanto trattasi di attività necessaria per la presentazione della domanda di concordato.
Questo credito va ammesso in prededuzione come richiesto, oppure in privilegio professionisti, in quanto mancherebbe la necessaria consequenzialità, per quanto riguarda la lettera di incarico stipulata, tra il primo deposito dell'istanza di concordato e la dichiarazione di fallimento in realtà avvenuta sul rigetto del secondo deposito?
Grazie, saluti.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/04/2017 20:02RE: attestazione art. 161 LF e accertamento del credito
Per Cass. 18/12/2015, n. 25589 "è esclusa la prededucibilità del credito avente ad oggetto il compenso per le prestazioni professionali rese anteriormente alla dichiarazione di fallimento e finalizzate all'accesso alla procedura concordataria laddove l'attività difensiva sia risultata inidonea ad arrecare un vantaggio alla massa dei creditori a causa della dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato presentata dal professionista". Qui si parlava dell'attività del legale, ma eguale considerazione va scolta per l'attestatore, dopo l'abrogazione del quarto comma dell'art. 182quater dovuta al d.l. n. 83 del 2012; in tal caso al credito del professionista può essere riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c.. Qualora, invece, si sostenga che l'attività dell'attestatore sia stata svolta in modo inadeguato e sia stata causa della mancata ammissione il concordato, potrebbe essere escluso proprio il credito, come in ogni volta che si contesti ad professionista incaricato di non aver svolto il proprio lavoro con la dovuta diligenza e professionalità.
Nel caso si ritenga di riconoscere il credito, la lettera di incarico crediamo sia utilizzabile al fine di dimostarre che effettivamente aveva ricevuto lp'incarico poi espletato e per la determinazione del compenso, qualora convenuto nell'occasione, dato che viene negata soltanto la utilità della prestazione per escludere la collocazione in prededuzione, ma non il credito che viene, nell'ipotesi fatta riconosciuto.
Per quanto riguarda i pagamenti effettuati all'attestatore, la revocatoria è esclusa dalla lett. g) del terzo comma dell'art. 67, che crediamo operi anche nel caso in cui il concordato non sia stato ammesso.
Zucchetti SG srl
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