Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

opponibilità azione revocatoria ai creditori pignoratizi e intervenuti nell'esecuzione immobiliare

  • Gianluca Saeli

    Palermo
    01/03/2018 08:23

    opponibilità azione revocatoria ai creditori pignoratizi e intervenuti nell'esecuzione immobiliare

    Salve,
    mi trovo nell'ipotesi in cui la curatela è risultata vittoriosa in un giudizio di revocatoria fallimentare, ma ha trascritto la domanda giudiziale in epoca successiva la trascrizione del pignoramento avente ad oggetto l'immobile stesso e debba partecipare alla distribuzione nell'ambito esecutivo avendo depositato atto di intervento in seno all'esecuzione.
    Preciso che, ovviamente, l'esecuzione immobiliare è stata incardinata in danno del vecchio proprietario, successivamente destinatario della sentenza di inefficacia dell'acquisto nei confronti della massa.
    Nella fattispecie, il diritto della Curatela di partecipare alla distribuzione delle somme nell'ambito del procedimento esecutivo è subordinato al solo soddisfacimento del creditore pignoratizio (che ha trascritto prima della domanda giudiziale) ovvero anche dei creditori intervenuti, specie quelli con ipoteca antecedente la trascrizione della domanda giudiziale?
    Grazie per il Vostro interessamento.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/03/2018 21:41

      RE: opponibilità azione revocatoria ai creditori pignoratizi e intervenuti nell'esecuzione immobiliare

      Intuiamo che la revocatoria da lei promossa abbia ad oggetto la vendita di un immobile sul quale, all'atto della trascrizione della domanda revocatoria- data alla quale risalgono gli effetti della sentenza vittoriosa- vi erano già iscritte ipoteche e trascritto un pignoramento. Come lei ben dice la sentenza non è opponibile al creditore che ha eseguito il pignoramento, ma non è opponibile neanche ai creditori iscritti in data antecedente alla trascrizione della sua domanda; sicchè, il creditore che ha effettuato il pignoramento ha diritto di continuare la sua esecuzione, nella quale dovranno essere soddisfatti, prima il creditore pignoratizio e gli altri ipotecari intervenuti con iscrizione antecedente la trascrizione della sua domanda, e quel che eventualmente residua sarà assegnato a lei per distribuirlo in sede fallimentare.
      Zucchetti SG srl