Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

spese della procedura in decreto ingiuntivo PER IPOTECA GIUDIZIALE

  • Francesco Baietta

    PESARO (PU)
    21/05/2014 13:02

    spese della procedura in decreto ingiuntivo PER IPOTECA GIUDIZIALE

    Buongiorno,
    un creditore ipotecario ( banca che ha iscritto ipoteca GIUDIZIALE) nella insinuazione al passivo chiede che siano riconosciute con lo stesso grado ( ipotecario ) del credito principale le spese della procedura ( spese, onorario avvocato+ cap è iva) liquidata nel decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva antecedente alla data di fallimento.

    E' corretta tale richiesta oppure tali spese della procedura sono da considerarsi al chirografo visto che è ipoteca GIUDIZIALE?
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/05/2014 09:01

      RE: spese della procedura in decreto ingiuntivo PER IPOTECA GIUDIZIALE

      Classificazione: STATO PASSIVO / PROVA
      E' necessario in primo luogo stabilire se il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (e questo ha permesso la iscrizione ipotecaria) è passato in giudicato prima della dichiarazione di fallimento o non, tenendo presente che per la Cassazione il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale soltanto a seguito della dichiarazione di esecutività ai sensi dell'art. 647 c.p.c., ancorché l'effetto preclusivo di carattere processuale (giudicato formale) si produca anche a prescindere da essa.
      Se prima della dichiarazione di fallimento del debitore ingiunto è stato emesso il decreto di cui all'art. 647 c.p.c il creditore può utilizzare il provvedimento monitorio a sostegno del suo credito, al quale va riconosciuta la collocazione ipotecaria, così come alle spese di iscrizione dell'ipoteca per il disposto di cui all'art. 2855 c.c.; le spese del giudizio monitorio invece vanno riconosciute in chirografo in quanto solo le spese dei cgiudizi esecutivi e cautelari godono del privilegio di cui all'art. 2770 c.c..
      Se il fallimento è intervenuto mentre era pendente il termine per l'opposizione o nel corso del giudizio di opposizione o comunque prima della emissione del decreto di definitività di cui all'art. 647 (anche se era scaduto il termine senza proporre opposizione) il decreto ingiuntivo è considerato tamquam non esset, ossia come se non esistesse per il fallimento. Di conseguenza il creditore ingiungente non può servirsi del decreto ingiuntivo per fornire la prova del credito, che deve dare con altra documentazione, non può pretendere il pagamento delle spese del procedimento monitorio né il rimborso delle spese per l'iscrizione ipotecaria, dal momento che il credito, se anche viene ammesso sulla base di altra documentazione, non gode della prelazione ipotecaria che era stata presa sulla base del decreto ingiuntivo non opponibile al fallimento.
      Zucchetti Sg Srl