Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

RETROCESSIONE AZIENDA SNC- COMPETENZE MATURATE DAI LAVORATORI

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    22/11/2015 18:30

    RETROCESSIONE AZIENDA SNC- COMPETENZE MATURATE DAI LAVORATORI

    Buonasera, sono a richiederVi un Vostro parere in merito ad una complessa vicenda, qui di seguito sintetizzata.
    Sono stata recentemente nominata Curatore Fallimentare di una Snc nonché del Socio illimitatamente Responsabile, la quale Società precedentemente all'istanza di fallimento in proprio -nel tentativo di esplorare la strada concordataria risultata poi negativa- e previa delibera della messa in liquidazione addiveniva alla determinazione di procedere ad un affitto del ramo di azienda alla Ditta Individuale- neo costituita- di cui risultava unica titolare la medesima ed unica socia della Snc.
    Tale affitto prorogatosi per circa 6 mesi, prima della declaratoria di fallimento, risultava caratterizzato dal passaggio dei dipendenti all'epoca in carica – dalla Snc alla Ditta Individuale- senza alcuna regolamentazione specifica in punto di disciplina della responsabilità solidale tra affittante ed affittuaria (in sintesi il contratto nulla diceva né del resto era stato effettuato all'epoca dell'atto notarile alcun accordo in sede sindacale). Al momento della nomina del Curatore Fallimentare, unico per entrambe le masse fallimentari, ovverosia da un lato per la massa fallimentare della Snc, e dall'altro lato altresì per la Socia fallita personalmente nonché per la Ditta Individuale riferibile alla stessa Socia fallita, l'esponente previo ottenimento di tutte le autorizzazioni giudiziali ed accertato l'insussistenza dei presupposti per un proficuo esercizio provvisorio dell'attività caratteristica (pure quest'ultima determinazione ovviamente prontamente autorizzata dal GD) procedeva tempestivamente:
    a) a recedere dal contratto di affitto di ramo di azienda ex articolo 79 L.F., senza l'applicazione di alcun indennizzo;
    b) una volta così retrocessa l'azienda in capo alla Snc, previo espletamento delle procedure di legge con accordo quadro sindacale e rinuncia all'impugnativa dei licenziamenti, ad interrompere i singoli rapporti di lavoro ex 72 L.F. intimando così i relativi licenziamenti;
    c) a rilasciare a ciascun lavoratore- tramite il proprio consulente del lavoro – una busta paga a nome dell'ultimo datore di lavoro ovverosia la Snc anche per rateo di stipendio- ratei tredicesima e ratei di TFR maturate da ciascun lavoratore sotto l'egida della Ditta Individuale (si parla di sei mesi per un totale complessivo per tutti i lavoratori considerati di Euro 8.847,81=).
    Fatta questa necessaria premessa, in sede di insinuazione al passivo i lavoratori hanno proposto una domanda chiedendo l'ammissione per l'intero credito maturato, come certificato in busta paga, solo con riguardo alla massa della Snc, senza alcun distinguo tra competenze riferibili alla Snc e competenze e riferibili alla Ditta Individuale e, dunque, alla massa della Socia fallita personalmente (in sintesi alla massa della snc hanno chiesto – se pure in via di privilegio e non via di prededuzione- indennità di mancato preavviso per licenziamento, rateo dell'ultima mensilità non pagata da parte della Ditta Individuale, ratei tfr maturati in costanza dell'affitto di ramo di azienda, ratei ferie e permessi). Ovviamente tale scelta non è causale, atteso che astrattamente la massa della snc appare maggiormente capiente rispetto alla massa della Ditta Individuale.
    1)Riterrei in linea di massima, salvo Vostri diversi chiarimenti e/o opinioni e/o osservazioni al riguardo, di aderire a tale impostazione in quanto pur consapevole di illustri ed illuminanti precedenti in punto di retrocessione dell'azienda (Tribunale di Milano n. 5571/2015 del 05.05.2015 e del Tribunale di Monza del 19 Novembre 2013), ritengo non corretto applicare al caso in esame l'ultimo capoverso dell'articolo 104 bis L.F. (la sterilizzazione di tale articolo porterebbe a ritenere che la retrocessione dell'azienda realizza un nuovo trasferimento con conseguente applicabilità dell'articolo 2112 c.c. e per l'effetto ritenersi integrata la responsabilità solidale tra cedente cessionario per i debiti che si avevano al momento della circolarizzazione all'inverso; il tutto con conseguente conferma della mia impostazione giuridica).
    Il mio convincimento trae le mosse dalla circostanza fattuale che l'applicazione analogica dell'ultimo capoverso dell'articolo 104 bis L.F. anche al contratto fatto all'epoca in cui la Società Affittante era in bonis, e poi venga dichiarata fallita ha una ratio e risponde a comprensibili esigenze di tutela della Curatela (casi speculari ai precedenti di merito sopra richiamati), ma non quando entrambe le parti contraenti, prima in bonis, vengono dichiarate fallite, ed il fallimento dell'una rappresenta causa e l'effetto del fallimento dell'altra (c.d. tipico effetto estensivo della Snc nel caso di specie, ancora, di più valorizzato per effetto dell'estensione del fallimento della Socia alla Ditta Individuale alla medesima riferibile).
    Sono consapevole che così operando astrattamente potrei forse danneggiare i creditori della Snc, andando ad aggravare la massa della Snc (anche se si parla di una cifra poco considerevole rispetto alla massa della snc),ma ragionando a contrario e, dunque, rigettando la domanda e magari- successivamente accogliendo una domanda tardiva del lavoratore per le spettanze di cui causa- potrei forse danneggiare anche maggiormente e di più i creditori sociali della Socia andando ad aggravare la relativa massa.
    2) Sono, poi, a chiedervi sempre nella medesima ottica se la problematica del rateo del Tfr maturato sotto l'egida della Ditta Individuale, e richiesto solo nel passivo del Fallimento della Snc, possa ritenersi risolvibile sulla base della sentenza n. 9189/1991- della Corte di Cassazione secondo la quale del trattamento di fine rapporto debba rispondere esclusivamente il datore di lavoro che sia titolare dell'impresa al momento dell'effettiva risoluzione del rapporto.
    3) Infine in ultimo, ma non ultimo per importanza, mi chiedo se l'esponente Curatore debba o meno procedere a fare domanda di insinuazione tardiva nel passivo della Socia e quindi della Ditta Individuale, atteso che durante la pendenza del contratto di affitto di ramo di azienda il canone non veniva pagato con regolarità e per di più sono state utilizzate rimanenze di magazzino senza alcun corrispettivo economico.
    4) Da qui, infine l'ulteriore corollario se in un caso particolarmente complesso come quello in esame la nomina di un unico Curatore possa determinare problematiche di conflitto di interessi, con opportunità di tempestiva valutazione di nomina di due Curatori distinti.
    La complessità della vicenda, almeno per chi scrive, mi porta a ringraziare anticipatamente quanti dedicheranno la propria attenzione ai miei quesiti.
    Cordialmente.
    C.F.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/11/2015 20:03

      RE: RETROCESSIONE AZIENDA SNC- COMPETENZE MATURATE DAI LAVORATORI

      Noi abbiamo da sempre sostenuto nelle risposte che abbiamo dato su questi argomenti che, premesso che la retrocessione dell'azienda all'affittante attua una forma di circolazione, l'art. 104 bis è applicabile ad ogni caso di restituzione dell'azienda all'organo fallimentare, sia che il contratto di affitto da cui deriva la retrocessione sia stato stipulato dal curatore stesso- che è la fattispecie specifica rigolòata dalla norma- che sia che il contratto fosse già in atto alla data della dichiarazione di fallimento dell'affittante, e ciò per i motivi esposti dal Trib. Milano nella sentenza n. 5571/2015 del 05.05.2015 da lei citata, ma, più precisamente, per i motivi indicati dal Trib. Monza nella sentenza 19 Novembre 2013, (che, come noi, fa leva sulla interpretazione analogica o estensiva dell'art. 104 bis, giustificata dalla identità di situazioni alla base di entrambe le ipotesi: non gravare eccessivamente la massa fallimentare delle conseguenze della restituzione dell'azienda).
      In mancanza di espressa regolamentazione della fattispecie sono sicuramente possibili, anche se a non ci sembrano condivisibili, altre soluzioni contrarie che, sulla base della letterale dizione dell'art. 104bis, escludono che la stessa norma sia applicabile ai casi in cui il contratto di affitto di azienda sia stato stipulato dall'imprenditore poi fallito; ed è sostanzialmente superfluo nel caso cercare di addurre argomenti a favore della tesi che noi privilegiamo, perché, in realtà lei ha già fatto la sua scelta sulla non applicabilità di detta norma quando ha rilasciato a ciascun lavoratore "una busta paga a nome dell'ultimo datore di lavoro ovverosia la Snc anche per rateo di stipendio- ratei tredicesima e ratei di TFR maturate da ciascun lavoratore sotto l'egida della Ditta Individuale".
      Questa scelta comporta che, poiché la retrocessione dell'azienda alla curatela costituisce una forma di circolazione della stessa (cfr. Cass.n. 12909/2003), è come se fosse stata attuata una cessione dell'azienda dall'affittuario all'affittante curatela, con conseguente applicazione c.d. invertita dell'art. 2112 c.c., in mancanza di diversi accordi sindcali, che lei esclude siano intervenuti. Di conseguenza, in forza del primo comma di detta norma il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano (ed infatti tale rapporto è, nel caso, cessato con atto del curatore ai sensi dell'art. 72) e, inforza del secondo comma, il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento".
      In questa situazione ben si spiega l'insinuazione dei dipendenti al passivo della snc (affittante e poi cessionaria) per tutti crediti che essi vantavano e per il periodo precedente all'affitto (dei quali rispondevano in solido affittante e affittuario, ossia la snc e la ditta individuale) e per quello successivo, del quale la snc non risponde quale affittante ma quale cessionaria per la retrocessione. Se, invece, si ritenesse applicabile l'art. 104bis, di questi ultimi la snc non risponderebbe.
      Tanto anche per quanto riguarda i relativi ratei di TFR, dato iln carattere retributivo e sinallagmatico del TFR che costituisce istituto di retribuzione differita, che consente il c.d. spacchettamento del trattamento di fne rapporto, secondo l'orientamento più recente e ormai prevalente della Cassazione (cfr. Cass. n. 19291 del 2011; Cass. n. 20837 del 2013).
      Dato che sono falliti sia la snc che la ditta individuale, o meglio il socio titolare della ditta individuale che aveva preso in affitto l'azienda, e quest'ultimo già risponde illimitatamente dei debiti sociali, pare superflua ogni ulteriore iniziativa del curatore della snc di insinuare al passivo personale i crediti per i canoni di affitto non pagati.
      Zucchetti SG srl