Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Fallimento di Snc e per estensione dei soci

  • Luca Baldelli

    Perugia
    23/11/2016 09:43

    Fallimento di Snc e per estensione dei soci

    Buongiorno,
    ho il seguente caso: fallimento di snc e per estensione dei due soci persone fisiche.
    Vorrei sapere:
    1) entrano nell'attivo fallimentare anche i conti correnti personali dei soci?
    2) nel caso di conti personali cointestati con un'altra persona devo acquisire all'attivo il 50% dell'eventuale saldo attivo del c/c e il conto resta aperto con solo un intestatario oppure la banca deve chiudere il conto e deve effettuare un bonifico sul conto della procedura per il 50% del saldo del conto personale?
    4) uno dei soci falliti ha effettuato un prelevamento dal conto personale dopo la dichiarazione di fallimento. Come devo comportarmi? Devo soltanto farmi consegnare la somma prelevata e versarla nel c/c della procedura?
    5) uno dei soci falliti è proprietario al 50% in regime di separazione dei beni dell'immobile dove abita acquistato con un mutuo intestato ad entrambi i coniugi. Quali sono ora le conseguenze per il socio fallito e per la moglie visto anche il regime di separazione dei beni? Il contratto di mutuo si scioglie limitatamente al socio fallito e resta in essere per la moglie e contestualmente la banca deve insinuarsi al passivo?
    6) alla società fallita è stato notificato un atto di precetto relativo ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo pochi giorni prima del fallimento. Il curatore deve comunicare al giudice l'interruzione della causa?
    7) alla società fallita è stato notificato un avviso di accertamento relativo ad imu per alcuni immobili di proprietà. Alla data del fallimento non sono scaduti i 60 giorni. Devo comunicare al comune il fallimento della società prima del decorso dei 60 giorni?
    Grazie per la risposta
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/11/2016 10:26

      RE: Fallimento di Snc e per estensione dei soci

      Domanda n. 1- Se i conti correnti personali dei soci presentano un attivo questo va acquisito all'attivo dei relativi fallimenti personali.
      Domanda n. 2- Essendo i conti cointestati, il fallimento può apprendere al fallimento fallimentare soltanto il 50% (in mancanza di diversa distribuzione interna) dell'attivo risultante dai conti alla data del fallimento, salva dimostrazione della fittizietà della cointestazione. Come far poi pervenire il relativo importo al fallimento dipende dall'accordo con la banca. Il dato è che con la dichiarazione di fallimento del correntista il contratto di conto corrente si scioglie di diritto a norma del primo comma dell'art. 78, per cui probabilmente la via migliore è estinguere il conto e liquidare la quota del fallito
      Domanda n. 4- (manca il n. 3)- Il prelevamento effettuato dal proprio conto dopo la dichiarazione di fallimento è inefficace per la massa ai sensi dell'art. 44 l.f., per cui il fallito deve restituire al fallimento l'importo prelevato. In questo potrebbe anche essere coinvolta la banca per il fatto già accennato che il contratto di conto corrente si è estinto a seguito del fallimento del correntista, ma si tratta di vedere quando e con quali modalità il prelievo è stato effettuato.
      Domanda n. 5- essendo uno dei falliti proprietario al 50%, in regime di separazione dei beni, con la moglie dell'immobile ove vive, il fallimento apprende la quota ideale del 50% della proprietà e può vendere questa quota o chiedere la divisione, ove possibile dell'immobile. Molto dipende da eventuali accordi che si potranno trovare con la signora, posto che presumibilmente sarà difficile vendere la metà di un appartamento. Quanto al mutuo cointestato, questo scade, a norma del secondo comma dell'art. 55 l.f., nei confronti del fallito, nel mentre rimane corrente nei confronti della moglie coobbligata in solido. Troveranno applicazione gli artt. 61 e 62 l.f. quanto all'insinuazione e ai rapporti tra coobbligati.
      Domanda n. 6- E' corretto che il curatore comunichi al giudice e allo stesso creditore precettante l'intervenuto fallimento del debitore perché il giudizio esecutivo da intraprendere (con il pignoramento che segue il precetto) è improcedibile stante il divieto di cui all'art. 51 l.f., per cui presumibilmente sarà lo stesso creditore a non provcedere al pignoramento sapendo che farebbe spese inutili. Viene meno peraltro anche la necessità di una eventuale opposizione a decreto ingiuntivo (qualora fosse ancora in termini) perché anche questo titolo, salvo un concreta verifica dei tempi, sembra non essere opponibile al fallimento.
      Domanda n. 7- La giriamo al nostro settore tributario.
      Zucchetti Sg srl
      • Luca Baldelli

        Perugia
        02/12/2016 09:28

        RE: RE: Fallimento di Snc e per estensione dei soci

        In merito alla domanda 5, quindi devo comunicare alla banca mutuante l'avviso ai creditori art.92 per consentirgli di insinuarsi al passivo del fallimento del socio? La banca dovrà insinuarsi per l'intero debito residuo ai sensi dell'art. 61 l.f.? Il socio quindi deve sospendere il pagamento della rata di mutuo di sua competenza (50%)?
        Inoltre entrambi i soci falliti sono soci di una SRL dichiarata fallita poche settimane prima del fallimento della SNC. Quali sono le conseguenze e gli adempimenti da parte mia?
        Distinti saluti
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          02/12/2016 19:28

          RE: RE: RE: Fallimento di Snc e per estensione dei soci

          Quanto alla domanda n. 5, sono corrette le conseguenze che lei trae dalla nostra risposta. scaduto il mutuo nei confronti del fallito, lei deve fare la comunicazione ex art. 92 l.f. alla banca, che potrà insinuare al passivo il suo credito, per intero, esistente alla data del fallimento. Il comproprietario fallito certamente non può continuatre a pagare le rate del mutuo in quanto il fallito ha perso la disponibilità dei beni e il pagamento sarebbe inefficace ai sensi dell'art. 44 l.f.; eventualmente potrebbe farlo la curatela ove trovasse un accordo con l'altra comproprietaria e la banca, qualora fosse nell'interesse della massa dei creditori. A sua volta la comproprietaria, in quanto coobbligata in solido con il marito fallito, dovrà continuare a pagare le rate nella loro interezza, altrimenti la banca risolverà il contratto di mutuo; poi la signora regolerà i conti con il fallimento, ove abbia corrisposto una somma superiore a quella del 50% posta a suo carico nei rapporti interni tra coobbligati.
          Quanto alle quote dei suoi due falliti nella srl, queste quote andrebbero acquisite all'attivo fallimentare e poi vendute, con applicazione della norma di cui all'art. 2471 c.c.. Essendo, però nel suo caso fallita anche la srl, è del tutto presumibile che le quote di partecipazione nella società fallita non valgano nulla, per cui, salvo che il fallimento della srl non sia particolarmente fruttuoso da riservare un surplus alla fine (cosa abbastanza improbabile, ma da valutare), le converrebbe non apprendere all'attivo fallimentare dei soci dette quote seguendo la procedura di cui all'ottavo comma dell'art. 104ter. Per adesso, quindi, potrebbe limitarsi a comunicare al curatore della srl che i due soci Tizio e Caio sono stati dichiarati a loro volta falliti, e, prima di prendere qualsiasi iniziativa, vorrebbe sapere quali sono le previsioni di soddisfazione dei creditori della srl; probabilmnete le dirà che non riuscirà a pagare tutti i creditori, al che lei procede ai sensi della'rt. 104ter cit.
          Zucchetti SG Srl .
          • Luca Baldelli

            Perugia
            08/12/2016 14:53

            RE: RE: RE: RE: Fallimento di Snc e per estensione dei soci

            Buongiorno,
            vorrei sottoporvi alcune domande:
            l'art.89 prevede il deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti.
            1) Dato che sono falliti anche i soci persone fisiche, devo compilare 3 elenchi (uno per la società e 2 per i soci) oppure soltanto l'elenco dei creditori della società fallita?
            2) Nel caso di creditore ipotecario cosa devo indicare?
            3) Nel caso in cui mi hanno consegnato l'elenco parziale dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti dove mancano gli importi dei crediti e presumibilmente potrebbero mancare anche alcuni creditori, come mi devo comportare? Posso comunque depositare l'elenco parziale senza l'indicazione di alcuni crediti? Se poi in sede di formazione dello stato passivo i crediti risultano differenti dall'elenco depositato quali sono le conseguenze?
            2) per la nomina del comitato dei creditori mi consigliate di scegliere un creditore della società, un creditore di un socio e un creditore dell'altro socio? Oppure posso anche scegliere 3 creditori della società?
            Cordiali saluti
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        09/12/2016 10:55

        RE: RE: Fallimento di Snc e per estensione dei soci

        Sulla questione di un accertamento tributario notificato all'impresa in bonis, fallita prima del decorso dei termini per l'impugnazione, ci risulta un solo precedente giurisprudenziale, ma tale sentenza (Cass. Civ., Sez. V, Tributaria, 14/09/2016, n. 18002) è motivata in modo talmente ampio e lucido da ritenere improbabile che in sede contenziosa possa venire disattesa.

        La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto la tesi del Curatore e la Suprema Corte, a fronte di un appello dell'Ufficio, conclude affermando che "vanno respinte le censure mosse avverso una decisione, come quella impugnata, che... ha sostanzialmente escluso che, in forza di un preteso subentro automatico del curatore al fallito, la notifica dell'avviso di accertamento effettuata al contribuente in bonis sia idonea a far decorrere il termine per la sua impugnazione anche nei confronti del curatore del fallimento sopravvenuto in pendenza di detto termine, ed in ultima analisi che l'intervenuta definitività dell'atto medesimo sia opponibile alla massa dei creditori, ritenendo invece necessario che il curatore sia messo direttamente in condizione, tramite apposita notifica a lui indirizzata, di esercitare le azioni a tutela della massa dei creditori".

        Non si pone quindi il problema di dover rispettare il termine dei 60 giorni.

        Poichè a norma dell'art. 10, VI comma, del D.Lgs. 504/1992 il Curatore è tenuto a comunicare al Comune l'avvio della procedura, l'Ente sarà edotto della situazione e potrà rinnovare la notifica.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          12/12/2016 12:56

          RE: RE: RE: Fallimento di Snc e per estensione dei soci

          Per procedere all'avviso di cui all'art. 92 l.f. ai creditori e terzi interessati, il curatore deve individuare i destinatari della comunicazione da inviare, ed, a questo scopo, l'art. 89 richiede che questi compili l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonchè l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi (anche se la rubrica di detto articolo ha mantenuto, per un evidente disguido, la vecchia dizione che faceva riferimento ai soli diritti reali mobiliari). Per quanto, dopo la riforma, la connessione tra l'art. 89 e l'art. 92 si sia attenuata, è indubbio che a formazione degli elenchi di cui all'art. 89 continua ad avere una funzione preparatoria alla formazione dello stato passivo in quanto funzionale all'individuazione dei creditori che possono partecipare al concorso e dei soggetti che possono vantare diritti, reali o personali, sui beni acquisiti all'attivo fallimentare, ai quali inviare l'avviso di cui all'art. 92.
          Dalla accennata funzione degli elenchi di cui all'art. 89 discendono le risposte alle sue domande, e cioè:
          1- essendo stato dichiarato il fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili, deve formare un elenco per ogni soggetto fallito, dato che per ciascuno di essi deve formare un progetto di stato passivo; fermo restando che poiché i soci rispondono anche dei debiti della società e stante l'art. 148 co. 3 l.f., , è superfluo indicare negli elenchi dei soci i creditori sociali, nel mentre vanno indicati i creditori personali degli stessi e i creditori sociali che abbiano un diverso credito o una diversa collocazione rispetto a quello vantato verso al società (ad esempio un creditore chirografario nel passivo sociale e ipotecario in quello di uno dei soci che ha dato ipoteca su un suo bene a garanzia di un debito della società).
          2-Nel caso di creditore ipotecario deve indicare questa qualifica del creditore e il bene gravato per sommi capi, ed inserirlo come tale nell'elenco del soggetto che ha dato ipoteca.
          3- Il riferimento alle fonti da cui reperire i dati per la compilazione degli elenchi di cui all'art. 89 (come di quelli di cui all'art. 92) fa capire che il curatore, nello svolgimento di questo compito, non ha un ruolo soltanto passivo, di ricezione, cioè, di quanto comunicato dal debitore, ma può, e deve svolgere indagini per la ricostruzione dei dati ricevuti, non potendo avere altro significato la possibilità di servirsi di "altre notizie che può raccogliere" (art. 89) o di "altre fonti di informazioni" (art.92). L'incompletezza dei dati comunque non ha alcuna rilevanza, nel senso che, data la natura meramente interna di detti elenchi, l'esclusione di un creditore o di un interessato non comporta preclusioni o altre conseguenze per costoro, nè l'inclusione nell'elenco esime dalla presentazione della domanda di insinuazione.
          4-Il primo comma dell'art. 148 l.f. dispone che "Nei casi previsti dall'articolo 147 (ossia di dichiarazione di fallimento di società e soci), il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori". Lei, pertanto, può anche non far nominare tanti comitati quanti sono i soggetti falliti, ma se si provvede alla formazione di più comitati, di ciascuno di essi devono far parte i rispettivi creditori. In quello del fallimento della società possono quindi far parte solo creditori sociali, nel mentre in quelli dei singoli soci ne possono far parte sia creditori sociali- che sono anche creditori insinuati nei passivi personali- sia creditori personali di quel socio.
          Zucchetti SG srl