Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Compensazione crediti-debiti

  • Federico Scalise

    GALLARATE (VA)
    05/10/2023 17:00

    Compensazione crediti-debiti

    Buongiorno,
    Tizio agisce in giudizio contro la società Caia srl per ottenerne la condanna a risarcire i danni per vizi e difetti di immobile per € 200.000,00.
    Nelle more del giudizio, prima dell'udienza di prima comparizione, la società Caia srl fallisce.
    Il giudice interrompe il giudizio.
    Tizio riassume il giudizio innanzi al giudice ordinario contro il Fallimento Caia srl.
    Il Giudice del Tribunale Ordinario dichiara inammissibile la domanda di Tizio rimandando la richiesta ad apposita istanza di ammissione al passivo e lo condanna al pagamento delle spese legali per € 10.000,00.
    Tizio avanza istanza di ammissione al passivo chiedendo la compensazione tra il credito di Tizio per i danni e le spese legali liquidate dal Tribunale contro Tizio.
    È possibile la compensazione tra i due crediti?
    L'istante ritiene che entrambi siano sorti in un momento antecedente il fallimento, posto che il credito per danni ha come momento genetico il sorgere dei vizi prima del fallimento mentre il credito per le spese legali si riferisce ad una citazione presentata prima della sentenza di apertura del fallimento.
    In subordine ipotizza poi che sia il credito che il debito possano avere la propria genesi in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento posto che le spese legali sono state liquidate con la sentenza avete data successiva all'apertura delle procedura e il credito per danni riconosciuto con l'ammissione al passivo dal GD.
    Ringrazio per la preziosa collaborazione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/10/2023 11:39

      RE: Compensazione crediti-debiti

      Il credito per danni ha indubbia natura preconcorsuale in quanto la sua fonte genetica sono i danni all'immobile che Tizio aveva chiesto già prima della dichiarazione di fallimento di Caia. La natura del credito per spese giudiziali è invece più controversa e se anche si può accedere alla tesi, che anche noi abbiamo proposto in altre occasioni, secondo cui la fonte delle stesse non è nella sentenza ma neli fatti che hanno dato origine alla controversia, nel caso vi è stata la riassunzione del giudizio nei confronti della curatela e il giudice ha effettuato una unica liquidazione delle spese comprensiva sia della parte antecedente il fallimento sia della parte erroneamente proseguita con la riassunzione non più nei confronti di Caia ma del curatore del suo fallimento, che i soggetto beneficiario della condanna, per cui saremmo portati a ritenere che questo sia un credito della massa, non compensabile con il debito concorsuale per eventuali danni.
      Ad ogni modo conviene seguire questa strada, seppur si abbia qualche dubbio, in modo da discutere e approfondire la questione in sede di opposizione allo stato passivo, che Tizio proporrà ove non sia d'accordo.
      Zucchetti SG srl