Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Insinuazini al passivo modifiche Legge 221/2012

  • Chiara Clementi

    RIMINI
    21/02/2013 13:33

    Insinuazini al passivo modifiche Legge 221/2012

    Buongiorno, ho un dubbio circa l'ammissibilità di alcune insinuazioni al fallimento presentate in cartaceo. Il caso è il seguente:
    sono stata nominata curatore di un fallimento dichiarato in data 01/11/2012 alla data del 19/12/2012 la sottoscritta non aveva ancora effettuato la comunicazione ai creditori di cui all'art. 92 L.F. Pertanto ritengo che il fallimento rientri nella nuova disciplina prevista dalla legge 221/2012 sulla base della quale le domande di ammissione al passivo da parte dei creditori devono essere effettuate esclusivamente a mezzo PEC.
    La sottoscritta ha provveduto ad effettuare le comunicazioni ex art. 92 L.F. in data 17/01/2013 a mezzo raccomandata a/r raccomandando i creditori di effettuare l'insinuazione a mezzo PEC ed indicado la PEC della procedura; tuttavia alcuni creditori che non risultavano dalle scritture contabili e che quindi non hanno ricevuto la mia lettera raccomandata a/r relativa alla comunicazione art. 92 L.F., hanno presentato istanza di insinuazione al passivo in modo cartaceo depositandola in cancelleria.
    Ora mi chiedo se tali domande depositate in cancelleria debbano essere considerate irricevibili e quindi non esaminate, ovvero regolarmente presentate in quanto i creditori non avevano ricevuto la mia comunicazione art. 92 L.F.
    Ringrazio in anticipo per la cortese risposta.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/02/2013 19:03

      RE: Insinuazini al passivo modifiche Legge 221/2012

      Visto che alla procedura si applica, come lei giustamente sottolinea, la nuova normativa, non capiamo perché lei abbia fatto la comunicazione a mezzo lettera raccomandata e non a mezzo posta elettronica certificata, come richiede il nuovo primo comma dell'art. 92; la comunicazione cartacea a mezzo raccomandata è possibile solo ai creditori il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulti (per ora) dal registro delle imprese e ci sembra difficile pensare che nessuno dei creditori avesse una PEC. Non ci dice, inoltre, se lei ha comunica all'Ufficio del registro delle Imprese il suo indirizzo di posta elettronica certificato.
      Se avesse seguito queste vie, le domande dei creditori pervenute in via cartacea sarebbero sicuramente inaccettabili e non esaminabili perché, anche quelli che non avessero ricevuto la sua Pec, avrebbero potuto rilevarla dal Registro delle Imprese.
      Se non ha fatto questa comunicazione e visto che ha mandato via lettera raccomandata e non via Pec la comunicazione, considerato inoltre che si sta all'inizio del nuovo sistema, pensiamo che debba egualmente prendere in considerazione le domande cartacee.
      Zucchetti Sg Srl
      • Chiara Clementi

        RIMINI
        25/02/2013 10:41

        RE: RE: Insinuazini al passivo modifiche Legge 221/2012

        La ringrazio per la cortese risposta.
        L'indirizzo PEC della procedura è stato regolarmente comunicato dalla sottoscritta all'ufficio del registro delle imprese e la lettera raccomandata indicava espressamente che tutte le insinuazioni dovevano essere effettuate a mezzo PEC a pena di irricevibilità, comunque le istanze depositate in cartaceo presso la cancelleria provengono da creditori (privati), il cui credito non era rilevato nella documentazione societaria, ovviamente non iscritti al registro delle imprese e per i quali la sottoscritta era impossibilitata nel reperire PEC (qualora ne fossero in possesso).
        Pertanto ritengo che debbano essere considerate inaccettabili.
        Cordiali saluti.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          25/02/2013 18:17

          RE: RE: RE: Insinuazini al passivo modifiche Legge 221/2012

          Bene. Prendiamo atto e condividiamo.
          Zucchetti SG Srl
          • Irene Falconieri

            Brindisi
            06/02/2014 19:15

            RE: RE: RE: RE: Insinuazini al passivo modifiche Legge 221/2012

            Buonasera, in merito alla novella sull'insinuazione al passivo, necessito di un confronto con voi per la formazione del ricorso ad opera degli istanti.
            Al momento le domande di insinuazione ricevute risultano non essere state formate ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 come previsto al secondo comma dell'art. 93 L.F..
            Convenite sia corretto considerarle irricevibili?Nell'eventualità ritengo ovviamente opportuno notiziare gli istanti.
            A livello operativo (ovvero del software gestionale) ho comunque assegnato loro un cronologico, ma, qualora dovessi ritenerle irricevibili, vi chiedo quale possa esser il modo corretto di operare.
            Ringrazio anticipatamente.
            Cordialità.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              07/02/2014 19:11

              RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazini al passivo modifiche Legge 221/2012

              Se, come ci sembra di capire, la domanda di insinuazione non è stata trasmessa secondo le modalità di cui al secondo comma dell'art. 93, la stessa è effettivamente irricevibile e non dovrebbe neanche essere registrata in Fallco per dare ad esse un cronologico.
              Una volta registrate, ferma restando l'opportunità di avvertire i mittenti e indirizzarli al giusto comportamento, le domande potranno essere esaminate e rigettate con la dizione "non esaminate nel merito in quanto trasmesse in modo non conforme alla legge" o usando formule similari.
              Zucchetti Sg Srl
              • Massimo Burgazzi

                PIACENZA
                15/09/2014 19:16

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazini al passivo modifiche Legge 221/2012

                Buongiorno, stavo per sottoporre un nuovo quesito, quando mi sono imbattuto in questa discussione, in cui m'inserisco.
                Il problema che volevo sollevare è proprio quello del comportamento del Curatore a fronte della proposizione di una domanda cartacea in luogo di quella via PEC.
                Nel caso di specie, aggiungo che la Cancelleria ha di fatto accettato il deposito - semplicemente non restituendola al mittente che la consegnava a a mano - inserendola nel fascicolo della Procedura.
                Mi chiedevo, appunto, se inviare una pec al creditore, informandolo che la domanda è inammissibile, oppure se attribuire un numero di cronologico FALLCO e rigettarla nel merito, sempre per via dell'inammissibilità.
                Entrambe le soluzioni sembrano essere suggerite come equivalenti dal team di FALLCO nell'ultima risposta.
                Tuttavia, nutro questa perplessità: attribuire un cronologico alla domanda non potrebbe comportare una sanatoria ex art. 156, u.c.. CPC, posto che stiamo sempre e comunque parlando di un atto processuale?
                La presentazione cartacea determina una nullità dell'atto (che sarebbe astrattamente sanabile) o una sua inesistenza (sempre insanabile)?
                Insomma, qual è il vostro parere sul comportamento da seguire?
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  16/09/2014 19:02

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazini al passivo modifiche Legge 221/2012

                  La sua osservazione è molto acuta ma crediamo che non intacchi la risposta data, nel senso che, come dicevamo, la linea maestra è quella di ritenere irricevibile la domanda trasmessa in via cartacea senza alcun provvedimento, anche se nel caso era stata egualmente messa a cronologico. In realtà questa registrazione dà solo la certezza che la domanda sia pervenuta, benchè in via cartacea, ma indipendentemente dalla prova del ricevimento, il fatto stesso che una domanda cartacea sia consegnata al curatore fornisce la dimostrazione che essa ha raggiunto lo scopo di comunicare al curatore le pretese che un creditore vanta nel fallimento.
                  Perché allora la domanda cartacea è irricevibile, nonostante la disposizione di cui all'art. 156? Perché la trasmissione via pec non costituisce una condizione di efficacia della domanda, ma un elemento costituivo della stessa, per cui la domanda cartacea, anche se materialmente pervenuta al curatore e accertata con la iscrizione a cronologico, non comporta il raggiungimento dello scopo, che può essere raggiunto solo se la domanda è inviata via pec all'indirizzo di posta elettronica indicato dal curatore. Per questo dicevamo che, una volta acquisita la domanda e formalizzata con la registrazione, poteva poi essere emesso un provvedimento che formalizzasse che la domanda non veniva esaminata in quanto trasmesse in modo non conforme alla legge o usando formule similari.
                  Zucchetti SG Srl