Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

concordato preventivo con cessione di beni, rinunzia a crediti e transazioni, parere del comitato dei creditori

  • Marco Minguzzi

    Ravenna
    29/02/2012 14:08

    concordato preventivo con cessione di beni, rinunzia a crediti e transazioni, parere del comitato dei creditori

    Vi sottopongo il caso di un concordato preventivo con cessione di beni regolarmente omologato dal Tribunale competente. Tra le varie attività da porre in essere, il liquidatore dovrà occuparsi di incassare crediti. A tale fine, come previsto nel piano, sarà costretto anche ad addivenire a transazioni con i clienti a causa delle doglianze, in parte fondate, avanzate dai medesimi. In taluni casi, vista la resistenza dei soggetti debitori e l'esiguità delle posizioni, dovrà rinunziare al credito per prevedibile antieconomicità di una azione giudiziaria.
    Chiedo cortesemente di sapere se per le rinunzie ai crediti e per le transazioni sia necessaria la preventiva autorizzazione del comitato dei creditori a norma dell'art. 182 l.f. o in altri termini, se tali attività siano incluse nell'elenco della norma citata.
    Preciso che il decreto di omologa non prevede nulla a riguardo.
    Vi ringrazio per la cortese collaborazione.
    Cordiali Saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/02/2012 19:47

      RE: concordato preventivo con cessione di beni, rinunzia a crediti e transazioni, parere del comitato dei creditori

      E' difficile dare una risposta precisa perché si intersecano più norme; in particolare quella di cui all'art. 41, richiamata dall'art. 182, e le precisazioni contenute nel quarto comma di quest'ultimo.
      L'art. 41 attribuisce al comitato un potere di vigilanza sul comportamento del curatore e, quindi del liquidatore nel concordato preventivo (funzione questa che si estrinseca specialmente nella possibilità ispezione o di proporre la revoca del liquidatore, ecc.), un potere di assistenza alla liquidazione e un potere autorizzativo per gli atti che richiedono autorizzazione, tra i quali vi sono le rinunce e le transazioni a norma dell'art. 35. L'art. 182, a sua volta, indica gli atti per i quali è richiesta l'autorizzazione del comitato, per cui sembrerebbe che soltanto gli atti elencati in tale norma debbano essere autorizzati; ciò sia perché questa è la norma speciale per il concordato sia perché il richiamo in essa contenuta ad altre norme è subordinato alla compatibilità.
      E' una soluzione questa conforme alla legge, ma poco logica, data l'importanza degli atti in questione, per cui sarebbe comunque opportuno chiedere egualmente l'autorizzazione al comitato.
      Zucchetti Sg Srl