Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

revocatoria fallimentare pagamenti del terzo

  • Alessandro Camilletti

    Milano
    07/10/2020 15:24

    revocatoria fallimentare pagamenti del terzo

    Segnalo questa fattispecie.
    Una società di costruzioni fallisce; tre mesi prima del fallimento un terzo acquista un immobile mediante un mutuo concesso che diminuisce il debito della società venditrice verso una banca sua creditrice ipotecaria. Aggiungo che la banca era a conoscenza dello stato d'insolvenza e che il pagamento eseguito dal terzo acquirente ha ridotto in maniera considerevole il debito che la venditrice poi aveva verso la banca. La diminuzione del debito è revocabile ex art. 67 L.F. anche se il pagamento del prezzo viene effettuato da un terzo?
    La Cassazione dice di sì solo il pagamento del terzo è effettivamente lesivo della par condicio.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/10/2020 20:12

      RE: revocatoria fallimentare pagamenti del terzo

      Dalla descrizione fatta non è chiaro se l'acquirente si è accollato il mutuo che la banca aveva fatto alla venditrice (poi fallita) e questa, a seguito della liberazione della banca, si è vista ridurre il suo debito verso la stessa, oppure se il terzo ha versato l'importo corrispondente al prezzo di acquisto sul conto corrente della venditrice, così riducendo il debito di questa verso la banca,
      La questione è determinate perché nel primo caso non è ravvisabile la revocatoria di pagamenti o di rimesse su conto corrente, giacchè non vi è stato alcun pagamento, ma il trasferimento, mediante accollo liberatorio, del debito del fallito ad un terzo. In tal caso oggetto di revocatoria potrebbe essere l'atto di compravendita intervento tre mesi prima della dichiarazione di fallimento del venditore.
      Nel secondo caso si apre la vasta tematica della revocabilità delle rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente del fallito che ruota intorno alle seguenti domande: la rimessa sul conto corrente bancario dell'imprenditore poi fallito, che sia eseguita da un terzo, deve essere equiparata, ai fini del giudizio sulla soggezione o meno della rimessa alla revocatoria fallimentare, alla fattispecie del pagamento da parte del terzo (che, pacificamente non è soggetto a revocatoria quando il terzo abbia pagato il debito con danaro dell'imprenditore poi fallito, ovvero con danaro proprio, sempre che, dopo aver pagato, il medesimo abbia esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento)? Oppure la circostanza che la rimessa affluisca sul conto corrente intestato al fallito determina l'imputazione al fallito, in via di principio, del pagamento che, in virtù della rimessa, ne consegua a favore della banca, per effetto della corrispondente riduzione del saldo passivo del conto?
      La Cassazione, attraverso un percorso non sempre lineare ha ritenuto che la rimessa effettuata da un terzo sul conto corrente del debitore poi fallito è, ai fini della revocatoria fallimentare, un "atto neutro", in quanto la rimessa può trovare giustificazione tanto nell'adempimento di una obbligazione nei confronti del correntista, tanto in un atto di liberalità nei suoi confronti, quanto nell'adempimento di una propria obbligazione, se chi effettua la rimessa ha garantito l'esposizione del correntista, quanto ancora nell'adempimento di terzo dell'obbligazione del correntista. Posto che la rimessa deve essere valutata assieme alle ragioni che hanno determinato il terzo ad effettuarla (causa del pagamento), si è affermata la non revocabilità delle rimesse effettuate dal terzo fideiussore sul conto corrente dell'imprenditore, quando risulti che, attraverso la rimessa, il terzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma - senza utilizzare una provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento - ha adempiuto in qualità di terzo fideiussore l'obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice (giur. pacidica e costante, tra le tante, cfr. Civ., 9 ottobre 2017, n. 23597; Cass. 15 febbraio 2016, n. 2903; Cass. 23/07/2014, n. 16740; Cass. S.U., 12 agosto 2005, n. 16874).
      Nel suo caso, il terzo che ha effettuato la rimessa non era obbligato verso la banca, ma verso il venditore per cui la rimessa è stata effettuata per adempiere all'obbligo del pagamento del prezzo dell'immobile acquistato; di conseguenza, a nostro avviso, la modalità del pagamento non ha avuto solo una funzione contabile al fine di pervenire all'estinzione di un debito del terzo verso la banca, ma ha determinato l'acquisizione della disponibilità della somma da parte del titolare del conto corrente, realizzando, csi, con la conseguente riduzione dell'esposizione del correntista verso la banca, una violazione della par condicio creditorum. In tal caso, si può individuare una rimessa revocabile nei confronti della banca, ove ricorrano, ovviamente tutti gli altri requisiti di legge.
      Zucchetti SG srl