Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Con la presente si chiede un parere in merito ad una insinuazione al passivo in un fallimento.

  • Francesco Zirpoli

    VIETRI DI POTENZA (PZ)
    11/04/2023 22:06

    Con la presente si chiede un parere in merito ad una insinuazione al passivo in un fallimento.

    Una società quando era in bonis ha ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo diventato esecutivo, in seguito al mancato pagamento di alcune rate di un mutuo chirografario. Successivamente la creditrice notificava atto di precetto anche se è diventato inefficace senza ottenere alcun riscontro. La fallita, essendo proprietaria di alcuni autoveicoli, si vedeva pignorare tali beni, ex. art. 521 bis c.p.c. In ogni caso, gli stessi non sono stati consegnati all' IVG rimanendo nel possesso della medesima società.
    Successivamente è intervenuto il fallimento e il creditore, chiede l'ammissione al passivo del suddetto credito, per le spese e compensi del ricorso e della procedura esecutiva, in via privilegiata, ex. artt. 54 L.F., 2755 e 2770 c.c. e 95 c.p.c. e per l'ammontare del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo, sempre in privilegio, ex. artt. 54 L.F., 2746, 2747 e 2748 c.c.
    A mio avviso, potevano essere riconosciute in privilegio solo le spese relative ai compensi liquidati dal Giudice del giudizio monitorio, qualora il pignoramento fosse stato iscritto a ruolo; siccome ciò non è avvenuto, a mio avviso è necessario ammettere tutto l' importo in chirografo. Inoltre, da ispezioni effettuate presso il PRA, si evidenzia che sui beni mobili registrati della società fallita non risultano iscritte ipoteche/privilegi.
    Grazie
    Francesco Zirpoli
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/04/2023 19:01

      RE: Con la presente si chiede un parere in merito ad una insinuazione al passivo in un fallimento.

      Diamo per scontato che il decreto ingiuntivo sia stato dichiarato esecutivo ex art. 647 cpc prima della dichiarazione di fallimento della società ingiunta, al momento della verifica del credito va valutato inizialmente la natura del credito, che lei dice derivare da un mutuo chirografario, per cui è da presumere che non sia assistito da ipoteca né da privilegi e pertanto il credito per capitale va ammesso in chirografo, con relativo blocco degli interessi alla data del fallimento.
      Quanto alle spese di causa, vanno tenute distinte quelle riguardanti la fase monitoria del decreto ingiuntivo, che attua un giudizio di cognizione, e quelle relative alla fase esecutiva. Le prime non godono di alcun privilegio, per cui vanno ammesse in chirografo e tra le spese del giudizio di cognizione vanno comprese, oltre a quelle liquidate nel decreto ingiuntivo, anche quelle fino al precetto incluso in quanto il giudizio esecutivo inizia con il pignoramento.
      Le spese dal pignoramento in poi godono del privilegio di cui all'art. 2755 c.c., ove abbiano ad oggetto beni mobili come nel caso, ove risultino o siano risultate di interesse comune dei creditori, per cui è necessario che il pignoramento sia stato eseguito e trascritto secondo le fregole di cui all'art. 521 cpc, trattandosi di pignoramento di autoveicoli. Se ciò è stato fatto, il privilegio sulle spese dal pignoramento in poi può essere riconosciuto in quanto vuol dire che ha permesso di conservare la garanzia patrimoniale sulle auto pignorate in favore della massa dei creditori.
      Zucchetti SG srl
      • Francesco Zirpoli

        VIETRI DI POTENZA (PZ)
        12/04/2023 22:15

        RE: RE: Con la presente si chiede un parere in merito ad una insinuazione al passivo in un fallimento.

        Grazie