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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
mutuo fondiario ed ammissione al passivo banca
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Francesco Baietta
PESARO (PU)07/05/2014 11:09mutuo fondiario ed ammissione al passivo banca
Buongiorno,
in riferimento alla domanda di ammmissione al passivo di un banca che ha concesso un mutuo fondiario su immobile di proprietà della società poi dichiarata fallita segnalo che la banca richiede oltre alla quota capitale del mutuo
( che è stranamente più alta rispetto all'importo del mutuo rimasto impagato) anche le seguenti voci:
- interessi di mora calcolati fino alla data del fallimento;
- spese legali , spese trascrizione pignoramento immobiliare, spese per CTU, spese per delegato alla vendita, spese per assicurazione immobile, spese legali per procedura esecutiva immobilare
( tutte le predette spese sono chieste in PREDEDUZIONE)
- spese e compensi legali MATURANDI e MATURATI per la procedura esecutiva immobiliare
( TALI SPESE PERO' NON SONO STATE QUANTIFICIATE NELLA DOMANDA DI INSINUAZIONE)
L immobile di proprietà della società fallita è attualmente oggetto di una procedura esecutiva immobiliare, iniziata nel 2011, che ancora in corso visto che l'immobile non è stato venduto.
E' corretto il comportamento della banca ?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/05/2014 19:48RE: mutuo fondiario ed ammissione al passivo banca
Trattandosi di un credito fondiario, la banca creditrice può continuare l'espropriazione individuale anche in pendenza di fallimento e contestualmente può insinuarsi (anzi deve, se vuol conservare definitivamente quanto ha incassato o incasserà in sede individuale) nel fallimento. Nella domanda di insinuazione può indubbiamente calcolare gli interessi moratori fino alla data del fallimento, sempre che (come è sicuro che sia avvenuto, dato che si usano contratti abbastanza standardizzati) siano stati convenuti per iscritto. Tutte le altre voci riguardano la procedura esecutiva che possono essere insinuate e godono del privilegio di cui all'art. 2770 c.c.; non sono quantificate perché al momento non possono esserlo ancora, provvedendo a ciò il giudice dell'esecuzione al momento della distribuzione della somma.
Zucchetti Sg srl
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Francesco Baietta
PESARO (PU)08/05/2014 21:38RE: mutuo fondiario ed ammissione al passivo banca
Grazie,
In riferimento alla vs cortese risposta vi chiedo se gli interessi di mora da ammettere in privilegio , sul credito ipotecario della banca, sono solo quelli maturati nella annata del fallimento e nei due anni precedenti a quelli del fallimento?
Gli interessi di mora maturati antecedentemente ai due anni precedenti vanno in chirografo?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/05/2014 11:39RE: RE: mutuo fondiario ed ammissione al passivo banca
Classificazione: INTERESSI / INTER. SU CREDITI PRELATIZIA norma del secondo comma dell'art. 2855 c.c., "Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento (o del fallimento), ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità".
Come si vede, la norma non pone apertamente alcuna differenza tra interessi corrispettivi o moratori (nè la pongono gli artt. 54 e 55), per cui è sufficiente che nell'iscrizione sia enunciata la natura e la misura degli interessi perchè questi trovino collocazione ipotecaria per i due anni anteriori e l'anno in corso del fallimento. A questa conclusione, fondata unicamente sull'argomento "ubi lex non distinguit ..." sono state mosse varie obiezioni; si è detto tra l'altro che, se è vero che la collocazione ipotecaria del capitale fa collocare nello stesso grado gli interessi "dovuti" (e cioè, sembrerebbe, tutti quelli dovuti), è anche vero che la norma fa riferimento alla collocazione di un capitale "che produce interessi"; dal che risulterebbe "evidente il riferimento agli interessi corrispettivi dovuti in considerazione della naturale produttività del danaro e non agli interessi moratori che, come è noto, adempiono non ad una funzione compensativa, bensì risarcitoria e sono dovuti a titolo di indennizzo forfettario dei danni conseguenti alla mora, indipendentemente dalla produttività del danaro e anche se, in precedenza, il capitale non sia stato produttivo di interessi". Questa argomentazione è, però, troppo debole per trarne una conseguenza di sì vasta portata (ammissione in chirografo e non in via ipotecaria degli interessi moratori (Cass. 8 luglio 1998, n. 6668,Trib. Napoli, 07/06/2006 in Giur. merito 2007, 6, 1648; Trib. Roma 12 luglio 1989, in Fall., 1990, 405; Trib. Vicenza 2 marzo 1988, ivi, 1222; App. Palermo 5 ottobre 1985, ivi, 1986, 1352; Trib. Roma 18 luglio 1982, ivi, 1983, 524; Trib. Milano 14 maggio 1990, in Dir. fall., 1991, II, 109), a fronte di una norma che non pone differenze tra i vari tipi di interessi e che pacificamente si applica a qualunque specie di ipoteca, anche all'ipoteca legale e a quella giudiziale, che può garantire espressamente una condanna al pagamento di una somma di danaro, oltre agli interessi moratori.
Ribadiamo pertanto che nel triennio indicato anche gli interessi moratori, purchè convenuti per iscritto, vanno riconosciuti con la collocazione ipotecaria, nel mentre quelli anteriori al triennio vanno collocati in chirografo.
Zucchetti Sg Srl
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