Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Ricorso in riassunzione - processo del lavoro e sospensione dei termini

  • Maria Luisa Partenope

    Foggia
    04/10/2019 20:51

    Ricorso in riassunzione - processo del lavoro e sospensione dei termini

    A seguito della dichiarazione di fallimento, il giudizio pendente dinanzi alla sezione lavoro contro la società fallita veniva interrotto. Il ricorso aveva ad oggetto l'opposizione ad una ordinanza di ingiunzione di un verbale di accertamento di illecito amministrativo non diretto alla società fallita, ma questa veniva chiamata in giudizio al fine di rilevare indenne l'ingiunto. Il giudizio veniva interrotto in data 22 maggio 2019 e riassunto dall'ingiunto in data 16 settembre 2019. Premesso ciò vi, chiedo se anche nella ipotesi rappresentata non opera la sospensione feriale dei termini, oppure trattandosi di ricorso ex art. 22 L. 689/81, ancorché dinanzi al giudice del lavoro, opera la suddetta sospensione. Vi è di più, il ricorrente cita in giudizio il fallimento, ma nelle conclusioni chiede la condanna del fallito. Ritengo che essendo il fallimento parte processuale diversa dal fallito il ricorrente avrebbe dovuto meglio precisare le conclusioni, ovvero chiedere la condanna della società fallita esigibile solo nella ipotesi di ritorno in bonis. Vorrei costituirmi nel giudizio in riassunzione per sollevare l'eccezione di improcedibilità nei confronti del fallimento e, ancora, eccepire l'estinzione del giudizio per decorrenza dei termini di cui all'art. 305 cpc. Cosa mi consigliate.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/10/2019 12:20

      RE: Ricorso in riassunzione - processo del lavoro e sospensione dei termini

      Cass. 2 novembre 2015, n. 22389 ha statuito che l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, stabilendo che la sospensione dei termini processuali non si applica, tra le altre, alle controversie previste dall'art. 429 cod. proc. civ. (sostituito dall'art. 409 per effetto dell'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533), si riferisce alle controversie individuali di lavoro e non, invece, a tutte le controversie che sono regolate dal rito del lavoro, facendo tale norma richiamo alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata (Conf. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28291; Cass. 13 maggio 2010, n. 11607).
      La riassunzione, quindi, nel suo caso è tempestiva, tuttavia il processo è improseguibile nei confronti del fallimento per il principio della esclusività del passivo, ed infatti chi lo ha riassunto ha chiesto la condanna della società fallita- ovviamente da valere alla chiusura del fallimento- e non del fallimento o del curatore, anche se ha notificato l'atto di riassunzione al curatore. E' pertanto opportuno che si costituisca per fa valere la nullità dell'atto di riassunzione non contenendo questo domande nei confronti del fallimento e, comunque, la improcedibilità nei confronti del fallimento.
      Zucchetti Sg srl