Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

verbale conciliazione giudiziale e revocatoria ex art. 67 1° c. LF

  • Tommaso Bartiromo

    Nocera Superiore (SA)
    29/01/2019 19:55

    verbale conciliazione giudiziale e revocatoria ex art. 67 1° c. LF

    Buonasera. Cortesemente Vorrei avere il Vs parere sulla seguente questione:
    All'incirca 7 mesi prima della dichiarazione di fallimento la società fallita raggiunge un accordo transattivo con altra società che l'aveva evocata in giudizio. Alla prima udienza le parti formalizzano tale accordo transattivo in un verbale di conciliazione giudiziale alla presenza del giudice il quale prende atto della transazione e della intervenuta conciliazione della vertenza ex art. 185 cpc . Evidenziato che gli accordi intervenuti appaiono fortemente pregiudizievoli e lesivi rispetto ai diritti della massa dei creditori Vi chiedo se tale accordo transattivo formalizzata in un verbale di conciliazione giudiziale è autonomamente impugnabile con l'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 c. 1 n. 1 e n.2 lf. Il dubbio che mi pongo deriva dal fatto che la transazione è stata cristallizzata nel verbale di conciliazione giudiziale. Il verbale di conciliazione giudiziale dovrebbe avere natura negoziale ( per la qual cosa sembrerebbe possibile la revocatoria) ma vorrei ugualmente il Vs parere in quanto, ho letto anche che, il verbale di conciliazione giudiziale, in quanto assimilabile ad un titolo giudiziale sia, come tale, soggetto solo alle regole di nullità sancite per gli atti processuali. Ringrazio in anticipo per il parere che vorrete fornirmi. Saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/01/2019 20:11

      RE: verbale conciliazione giudiziale e revocatoria ex art. 67 1° c. LF

      La conciliazione giudiziale (nella quale possono confluire transazioni, rinunzie, riconoscimenti oppure un qualsiasi altro negozio, consacrato nel processo verbale, avente carattere documentale, da cui deve risultare l'incontro di volontà delle parti) pur essendo strutturalmente caratterizzato dal necessario intervento del giudice e dalle formalità previste dall'art. 88 disp. att. c.p.c., ha comunque natura di natura di atto negoziale, che produce gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti (nel suo caso la transazione), il quale resta integralmente soggetto alla disciplina che gli è propria, sicchè anche gli effetti esecutivi attribuiti al verbale di conciliazione dall'art. 185, comma 3, vanno assimilati a quelli di un titolo contrattuale esecutivo, come gli atti notarili e simili indicati nell'art. 474, n. 3 e non sono affatto paragonabilii a quelli di una sentenza passata in giudicato. Ed, infatti, il verbale di conciliazione giudiziale va interpretato alla stregua degli artt. 1362 e segg. c.c., (Cass. n. 4564/2014), la conciliazione della controversia vincola solo gli stipulanti (Cass. n. 12781/2012), e così via.
      Stando così le cose, anche il negozio transattivo concluso con la conciliazione giudiziale non è esente da revocatoria per il fatto di essere stato stipulato avanti al giudice per definire una controversia giudiziaria ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 185 cpc, ma va valutato per la sua natura di atto negoziale impugnabile ai sensi dell'art. 67 l.f..
      A questo fine, va tenuto presente che è pacifico in giurisprudenza (cfr. tra le più recenti Cass. 13/09/2017, n. 21279; Cass. 21/11/2013, n. 26124) ha precisato che "In tema di revocatoria fallimentare promossa per sproporzione tra le prestazioni ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1, l.fall. ed avente ad oggetto una transazione, il giudice non deve avere riguardo né soltanto alle prestazioni dedotte nell'atto di transazione, né soltanto alle pretese originarie come declinate dalla parte, ma deve tenere conto complessivamente delle reciproche concessioni. A tal fine, tuttavia, non occorre effettuare un accertamento incidentale in termini di fondatezza o infondatezza delle pretese originarie, ma è necessario stabilire il valore di queste, tenendo conto, con un giudizio prognostico, sia delle probabilità di un positivo accertamento in sede giudiziaria, sia di tutte le altre circostanze (quali la solvibilità del debitore ed il tempo necessario per l'attuazione del diritto in via giudiziale) che incidono sulla valutazione economica della originaria pretesa nel momento in cui la parte transigente vi ha rinunziato". Inoltre, in via ancor più specifica, la Corte ha ulteriormente precisato che "In tema di revocatoria fallimentare, promossa per far valere l'affermata sproporzione tra le reciproche prestazioni rinunciate nell'ambito di una transazione intercorsa tra le parti, l'onere della prova incombe sulla parte che ha proposto l'azione revocatoria, ed ha per oggetto anche il valore della rinuncia operata da controparte, senza che possa distinguersi tra elementi dedotti dalla parte attrice ed elementi dedotti dalla convenuta, le cui allegazioni sul punto non possono considerarsi oggetto di un'eccezione in senso stretto, avendo invece natura di mere contestazioni o difese" (Cass. 09/04/2018, n.8635).
      Zucchetti SG srl