Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Chiarimento Conteggio Annualità ex art. 2855

  • Cinzia Bonazzoli

    Pesaro (PU)
    02/11/2023 09:53

    Chiarimento Conteggio Annualità ex art. 2855

    Buongiorno avrei necessità di un chiarimento in merito al periodo da considerare per i calcolo degli interessi che possono godere del privilegio ipotecario ex art. 2855 l.f..
    Supponendo che la dichiarazione di fallimento sia datata 30-06-2022, da quando decorrono le tre annualità?
    Decorrenza Mutuo: 20/03/2009
    Ipotesi:
    -a) 21-03-2020 21-03-2021 / 21-03-2021 - 21-03-2022 / 21-03-20221
    21-03-2023....ma chiaramente mi fermo alla data della dichiarazione di fallimento e cioè al 30-06-2022.

    - b) dal 30-06-2019 al 30/06/2022.

    Potete indicarmi quale sia il conteggio corretto da eseguirsi?

    Grazie

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/11/2023 19:08

      RE: Chiarimento Conteggio Annualità ex art. 2855

      L'art. 2855 c.c. stabilisce (tra l'altro) che gli interessi generati da crediti ipotecari trovano collocazione ipotecaria, che però non si estende a tutti gli interessi arretrati, ma è limitata "alle due annate anteriori e a quella in corso al momento del pignoramento, ancorchè sia stata pattuita l'estensione della prelazione ad un maggior numero di annualità". Le annate in massimo garantite sono, quindi, tre: quella in corso al momento del fallimento 8equiparabile al pignoramento) e le due anteriori, anche in presenza di una diversa e piu' favorevole pattuizione per il creditore, avendo voluto il legislatore impedire che il creditore primo iscritto, coperto dalla garanzia, lasci accumulare gli interessi senza esigerli, frustrando, così, magari in collusione con il debitore, le aspettative dei creditori di grado successivo, i quali misurano la capienza dell'immobile, fidando sulla regolare riscossione degli interessi.
      L'ultima annata garantita al tasso convenzionale è quella in corso al momento del fallimento, sul cui significato sussiste più di qualche dubbio. Invero, il concetto di annata in corso (o di anno in corso, come si esprimono gli artt. 2749 e 2788 c.c.) è stata fatta coincidere con l'anno solare nel corso del quale è intervenuta la dichiarazione di fallimento o con l'annata di maturazione degli interessi, ossia quella decorrente tra la data di inizio del debito per interessi e quella di scadenza, nel corso della quale interviene la dichiarazione di fallimento, che è la tesi che si è affermata in giurisprudenza. Pertanto, i crediti per la restituzione di un mutuo ipotecario sono ammessi in privilegio ipotecario per capitale e interessi al tasso convenzionale maturati nella annata contrattuale in corso alla data del fallimento e nelle due annate anteriori, oltre agli interessi al tasso legale in privilegio dallo scadere dell'annata in corso fino alla vendita (decreto di trasferimento).
      Nel suo caso quindi, considerato che il mutuo ha avuto inizio il 20/03/2009 e che il fallimento è stato dichiarato il 30.6.2022, l'annata in corso al momento dl fallimento era quella che era scaduta il 21.3.2022, non potendosi prendere in esame quella con scadenza al 21.3.2023 altrimenti si corrisponderebbero interessi convenzionali anche per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza, vanno collocati in privilegio ipotecario gli interessi convenzionali dell'annata 21.3.2022-21.3.2021- nonché gli interessi delle annate 20.3.2021-21.3.2020 e 20.3.2020-21.32019, sempre che queste rate non siano state pagate; inoltre a partire dal 21.3.2022 sono dovuti in via ipotecaria solo gli interessi legali fino alla vendita del bene gravato.
      Zucchetti SG srl
      • Cinzia Bonazzoli

        Pesaro (PU)
        03/11/2023 10:50

        RE: RE: Chiarimento Conteggio Annualità ex art. 2855

        Inoltre volevo chiedere se ancora l'orientameto prevalente vede il riconosciento del privilegio ipotecario solo agli interessi corrispettivi, escludendo quindi gli interessi di mora in quanto aventi natura risarcitoria e non legati necessariamente al concetto di frutto di un capitale.

        In merito alla necessità richiarameta dall'art. 2855 dell'enunciazione della misura degli interessi nell'iscrizione.

        Nella iscrizione ricevuta la misura degli interessi non è indicata (mi è già capitato altre volte) per l'importo totale dell'ipoteca iscritta compre ampiamente l'importo per cui si richiede il privilegio ipotecario e i relativi interessi.
        In questo caso si può comunque concedere la stessa collocazione ipotecaria agli interessi ?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          06/11/2023 10:12

          RE: RE: RE: Chiarimento Conteggio Annualità ex art. 2855

          L'estensione dell'ipoteca agli interessi è disciplinata dall'art. 2855, commi 2 e 3, c.c. a mente dei quali "qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione".
          Se abbiamo ben capito, nel suo caso, non è stata indicata la misura degli interessi né è stata indicata una somma totale degli stessi, ma la nota di iscrizione presentata evidenzia una unica somma globale garantita, senza neanche dire che essa garantisce capitale e interessi. Se è così e la misura degli interessi non è desumibile da elementi oggettivi che ne consentano la determinazione sulla base di mere operazioni di calcolo o comunque se nella nota di iscrizione sono indicati elementi che lasciano margini di apprezzamento discrezionale all'interprete o suscettibili di condurre a risultati diversi, l'estensione dell'ipoteca agli interessi è nulla; di conseguenza gli stessa non vanno riconosciuti, neanche nella misura legale, come pure a volte si è detto, giacchè in questi casi deve ritenersi che l'iscrizione non comprenda anche gli interessi.
          Zucchetti SG Srl
          • Cinzia Bonazzoli

            Pesaro (PU)
            06/11/2023 11:09

            RE: RE: RE: RE: Chiarimento Conteggio Annualità ex art. 2855

            Cosa si intendete per elementi oggettivi?
            Cioè la domanda di insinuazione è corredata da tutta una serie di elementi che indicano come vengono calcolati gli interessi rischiesti. Quindi questo è sufficiente se l'imprto totale è comunque inferiore al alla somma globale garantita?

            Mi scuserete se torno sul punto...parliano comunque senpre di interessi corrispetivi?
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              06/11/2023 18:14

              RE: RE: RE: RE: RE: Chiarimento Conteggio Annualità ex art. 2855

              Il concetto di base di quanto abbiamo detto è che è sufficiente che esistano elementi tali nella nota di iscrizione che consentano, anche attraverso calcoli che non siano complessi, di determinare la quota destinata a garanzia degli interessi.
              Si parliamo di interessi corrispettivi. Per quelli moratori la questione è molto più complessa ed è il caso di affrontare l'argomento se sono stati richiesti.
              Zucchetti SG srl
              • Cinzia Bonazzoli

                Pesaro (PU)
                06/11/2023 18:20

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chiarimento Conteggio Annualità ex art. 2855

                Effettivamente vendono richiesti....anzi per la maggior parte si tratta di interessi moratori per i quali viene richiesto il privilegio ipotecario anche se ante fallimento.
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  07/11/2023 18:47

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chiarimento Conteggio Annualità ex art. 2855

                  La complessità cui accennavamo nella risposta precedente nasce dal fatto che bisognerebbe diversificare i rapporti che generano interessi, essendo diverso il mancato adempimento di un debito singolo o di rate di un mutuo, che a loro volta inglobano interessi, con l'ulteriore necessità di distinguere tra i casi in cui sia intervenuta la risoluzione del contratto per inadempimento e quelli in cui le rate si intendono scadute per effetto della dichiarazione di fallimento. Altro motivo di complessità è dato dal fatto che l'art. 2855 c.c. prevede, per il periodo ante fallimento, la collocazione in via ipotecaria degli interessi dovuti, ma questa norma non pone apertamente alcuna differenza tra interessi corrispettivi o moratori (nè la pongono gli artt. 54 e 55), per cui sarebbe sufficiente che nell'iscrizione sia enunciata la natura e la misura degli interessi perchè questi trovino collocazione ipotecaria.
                  Questa interpretazione così ampia del secondo comma dell'art. 2855 c.c., fondata unicamente sull'argomento "ubi lex non distinguit ..." è stata ritenuta poco convincente dalla giurisprudenza che da tempo sostiene che se è vero che la collocazione ipotecaria del capitale fa collocare nello stesso grado gli interessi "dovuti" (e cioè, sembrerebbe, tutti quelli dovuti), è anche vero che la norma fa riferimento alla collocazione di un capitale "che produce interessi"; dal che risulterebbe "evidente il riferimento agli interessi corrispettivi dovuti in considerazione della naturale produttività del danaro e non agli interessi moratori che, come è noto, adempiono non ad una funzione compensativa, bensì risarcitoria e sono dovuti a titolo di indennizzo forfettario dei danni conseguenti alla mora, indipendentemente dalla produttività del danaro e anche se, in precedenza, il capitale non sia stato produttivo di interessi" (Tra le tante, Cass. 02/03/2018 , n. 4927; Cass. 31/05/2013 , n. 13831; Cass. 30/08/2007 , n. 18312; ecc.).
                  Le critiche mosse a questa lettura dell'art. 2855 c.c. non sono poche, ed alcune sono anche convincenti, ma conviene seguire questa linea della Cassazione e riconoscere soltanto gli interessi corrispettivi.
                  Zucchetti SG srl
      • Giuliano Cesarini

        Fossombrone (PU)
        04/11/2023 10:01

        RE: RE: Chiarimento Conteggio Annualità ex art. 2855

        Buongiorno.
        Un'osservazione sulla identificazione della annata in corso.
        Se per annata si intende il periodo di maturazione degli interessi 21.03.n - 20.03.n+1, a me pare chiaro che l'annata in corso al momento della dichiarazione del fallimento sia quella comprende il giorno della sentenza di fallimento e che è cominciata il 21.03.2022 e scadrebbe il 21.03.2023 ma che va limitata comunque al 30.06.2022, perchè non possono riconoscersi interessi convenzionali per il periodo successivo alla data del fallimento. Non credo, infatti che possa definirsi annata in corso, un'annata di interessi già terminata.
        Quindi, a mio parere, le annate per cui spettano interessi convenzionali sono le seguenti:
        annata in corso: 21.03.2022-30.06.2022;
        prima annata precedente: 21.03.2021-20.03.2022;
        seconda annata precedente: 21.03.2020-20.03.2021.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          06/11/2023 10:23

          RE: RE: RE: Chiarimento Conteggio Annualità ex art. 2855

          Questa da lei proposta è un'altra interpretazione che può essere sostenuta ed apparentemente anche la più logica; tuttavia l'art. 2855 c.c. parla di interessi relativi all'annata in corso al momento del pignoramento/fallimento, da cui il rischio che seguendo questa tesi gli interessi siano dovuti per l'intera annata in corso, anche per il periodo successivo al fallimento; il terzo comma dell'art. 2855 c.c., infatti, nel trattare degli interessi legali che comunemente indichiamo come post fallimentare , non c fa riferimento agli interessi maturati dopo la dichiarazione di fallimento, ma a quelli "maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, facendo intendere che prima del compimento di detta annata sono ìdovuti gli interessi di cui al secondo comma.
          La cosa strana è che dopo tanti anni di voigenza della norma ancora non si sia trovata una soluzione unitaria e condivisa.
          Zucchetti SG srl
          • Giuliano Cesarini

            Fossombrone (PU)
            06/11/2023 10:41

            RE: RE: RE: RE: Chiarimento Conteggio Annualità ex art. 2855

            A questo punto - leggendo letteralmente - si potrebbe anche pensare che l'attribuzione del rango ipotecario agli interessi per l'intera annata, compresi quelli relativi alla parte post pignoramento/fallimento, sia proprio l'intento dell'art.2855, volendo, magari, attribuire un "bonus" al creditore ipotecario anche a parziale compensazione del fatto che, comunque vada, l'incasso effettivo del credito avverrà in un tempo piuttosto lungo.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              06/11/2023 18:13

              RE: RE: RE: RE: RE: Chiarimento Conteggio Annualità ex art. 2855

              Giusta considerazione.
              Zucchetti SG srl