Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

CANCELLAZIONE PIGNORAMENTO TRASCRITTO DOPO LA SENTENZA DI FALLIMENTO

  • Lorenzina Merletti

    Assisi (PG)
    05/06/2023 10:46

    CANCELLAZIONE PIGNORAMENTO TRASCRITTO DOPO LA SENTENZA DI FALLIMENTO

    BUON GIORNO
    E' STATO TRASCRITTO UN VERBALE DI PIGNORAMENTO SU UN IMMOBILE DI PROPRIETA' PER IL 50% DI SOGGETTO FALLITO DUE ANNI DOPO LA TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO. L' IMMOBILE E' STATO AGGIUDICATO A SOGGETTO CHE ACQUISTA IL DIRITTO DI 1/2 DELL' INDIVISA PIENA PROPRIETA' .
    L' IMMOBILE E' GRAVATO
    1) DA IPOTECA VOLONTARIA ISCRITTA PRIMA DEL FALLIMENTO
    2) DAL PIGNORAMENTO ISCRITTO DOPO LA SENTENZA DI FALLIMENTO CONTRO IL FALLITO PER LA QUOTA DI 1/2 ED ALTRI DUE SOGGETTI.
    IL NOTAIO CHE EFFETTUA IL ROGITO MI CHIEDE SE IL GIUDICE DELEGATO CANCELLA I GRAVAMI PER I DIRITTI SPETTANTI AL FALLITO, COMPRESO QUELLO ISCRITTO DOPO LA SENTENZA DI FALLIMENTO, ANCHE SE QUESTO PIGNORAMENTO NON E' OPPONIBILE AL FALLIMENTO.
    GRAZIE





    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/06/2023 17:53

      RE: CANCELLAZIONE PIGNORAMENTO TRASCRITTO DOPO LA SENTENZA DI FALLIMENTO

      L'art. 51 l. fall. stabilisce che "Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento". Pertanto, non trattandosi nel caso di pignoramento per credito fondiario (per il quale vale la salvezza di diversa disposizione di legge), il pignoramento trascritto dopo la dichiarazione di fallimento su un bene appreso all'attivo fallimentare è sicuramente da considerare quanto meno inefficace (si parla anche di nullità) rispetto alla massa, che potrebbe essere dichiarata in qualsiasi momento dal giudice su richiesta del curatore.
      Se ciò non viene fatto nel corso della procedura, all'atto della vendita può trovare applicazione il secondo comma dell'art. 108 l. fall, in forza del quale "Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo".
      Come si vede il legislatore ha utilizzato una formula ampia (ancor più lata di quella dell'art. 586 cpc) che induce a ritenere che sia stato dato al giudice delegato il potere di ordinare la cancellazione dei pignoramenti trascritti e delle ipoteche iscritte sia prima che dopo la dichiarazione di fallimento, che, già di per sé sarebbero inopponibili alla massa. allo scopo di rendere facilmente trasferibili gli immobili acquistati dalle procedure fallimentari con vendite competitive, evitando così di lasciare trascritti gravami che, seppur inefficaci, in quanto iscritti e trascritti dopo la dichiarazione di fallimento, limitano il trasferimento dei beni immobili.
      Ovviamente bisognerà vedere se il giudice delegato alla procedura la pensa allo stesso modo, ma crediamo sia difficile dissentire.
      Zucchetti SG srl