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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Diritto di ritenzione in capo alla procedura fallimentare
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Francesco Lepore
ROMA04/09/2023 11:26Diritto di ritenzione in capo alla procedura fallimentare
Buongiorno
In una procedura fallimentare ho inventariato dei beni che si trovavano presso la sede operativa della società fallita.
Tali beni, ho scoperto successivamente, non erano di proprietà della Società fallita e sono stati rivendicati dai proprietari.
In sede di verifica delle domande di ammissione allo stato passivo mi sono "opposto" alla loro restituzione in quanto sugli stessi erano state eseguite delle lavorazioni non pagate e pertanto ho inteso applicare il diritto di ritenzione sugli stessi.
Il GD, accogliendo la mia tesi, non ha accolto le domande di rivendica in ragione del diritto di ritenzione in capo alla società fallita.
Il rivendicante non ha proposto opposizione all'esecutività dello stato passivo il quale pertanto deve ritenersi definitivo..
Si pone ora il problema della vendita di tali beni. Ho eseguito delle ricerche ma non ho trovato nulla in merito alla procedura da adottare in questo caso specifico.
Secondo Voi il Curatore può vendere direttamente i beni, giusta autorizzazione del GD, con procedura competitiva ex art 107 L.F.? Ci sono particolari accorgimenti da adottare prima di procedere?
Cordiali saluti
Dott Francesco Lepore-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/09/2023 13:01RE: Diritto di ritenzione in capo alla procedura fallimentare
Il rigetto della domanda di rivendica e restituzione divenuto definitivo potrebbe indurre a pensare che il curatore abbia la piena libertà di vendere i beni in questione, ma, poiché la domanda di restituzione è stata respinta per aver il fallimento esercitato il diritto di ritenzione che l'art. 2756 c.c. gli consentiva, il terzo proprietario potrebbe sempre pagare l'importo delle spese di miglioramento ed ottenere il bene. Ci sembra pertanto più appropriata l'applicazione alla fattispecie dell'ult. comma dell'art. 2756 c.c. (che tratta dei crediti per spese di miglioramento, del privilegio e del diritto di ritenzione), per il quale "Il creditore (che ha diritto al pagamento delle spese di miglioramento) può ritenere la cosa soggetta al privilegio finchè non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno". La vendita del pegno richiama gli artt. 2796 e 2797 c.c. e, quest'ultimo, in particolare, detta le modalità da seguire per la vendita delle cose oggetto di pegno, che sono da seguire anche nella specie di cui si sta trattando.
Per chiarezza precisiamo che non citiamo l'art. 53 l. fall., perché questa norma riguarda i crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 c.c. di terzi verso il fallito da insinuare al passivo fallimentare, nel mentre nel caso in esame è il fallito, e per esso il fallimento che ha esercitato il diritto di ritenzione.
Zucchetti SG srl-
Francesco Lepore
ROMA05/09/2023 18:50RE: RE: Diritto di ritenzione in capo alla procedura fallimentare
La vendita del bene mobile oggetto del diritto di ritenzione, ai sensi dell'art. 2794 c.c., stante la vis attrattiva del Tribunale Fallimentare, può essere gestita direttamente dal Giudice Delegato, mediante commissionario o incaricando il Curatore di ciò ? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/09/2023 19:22RE: RE: RE: Diritto di ritenzione in capo alla procedura fallimentare
Considerato che la vendita della cosa rivendicata dal terzo avviene nell'ambito del fallimento nel quale la domanda di rivendica e restituzione è stata respinta per l'esercizio da parte del fallimento del diritto di ritenzione, la normativa civilistica richiamata ha lo scopo di mettere il proprietario del bene in condizione di pagare la spesa per la miglioria e pretendere la restituzione, dopo di che, qualora il terzo rimanga inerte, la curatela, essendo stata respinta la domanda di rivendica e non avendo il terzo fatto opposizione allo stato passivo né utilizzato la ulteriore chance datagli di pagare le spese di miglioramento, è pienamente legittimata a vendere il bene con le modalità della vendita fallimentari (che garantiscono la competitività cui tende la vendita pubblica di cui parla l'art. 2797 c.c.) e trattenere il ricavato da destinare al pagamento dei creditori.
Allo scopo è sufficiente l'autorizzazione del comitato dei cr4ediotri ai sensi dell'art. 35 l. fall., o, a voler essere più rigorosi, una integrazione del programma di liquidazione approvata sempre dal comitato e autorizzazione di conformità del giudice, ai sensi dell'art. 104ter l. fall..
Zucchetti SG srl
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