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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Creditori tardivi
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Maria Caterina Colica
VIBO VALENTIA02/09/2013 18:32Creditori tardivi
Buonasera, in qualità di Curatore, sono alle prese con le seguenti questioni.
In questi giorni sono venuta a conoscenza dell'esistenza di un creditore il quale aveva notificato un decreto ingiuntivo al fallito prima della sentenza dichiarativa di fallimento ma di cui non avevo rinvenuto traccia nella documentazione che mi era stata consegnata. Inoltre dalle fatture inserite in contabilità - trattasi ENI - non si riscontrava il mancato pagamento, risalente nel tempo.
A questo punto, avevo pensato di inviare al creditore una comunicazione a mezzo pec con la quale semplicemente informare lo stesso dell'avvenuto fallimento, della data di esecutività dello stato passivo e della prossima udienza fissata ex art. 101 L.F., magari illustrando le nuove formalità da rispettare per la proposizione della domanda di ammissione al passivo.
Inoltre, sempre nei giorni scorsi, ho scoperto che le ultime bollette relative alla fornitura di energia elettrica che serviva l'immobile acquisito al fallimento, non sono state pagate e la fornitura è stata staccata. In precedenza, non era stata mandata comunicazione del fallimento al gestore dell'energia elettrica poiché le bollette risultavano tutte pagate. Pertanto il contratto risultava ancora in capo al fallito. Anche in questo caso pensavo di orientarmi come sopra. In questo caso, trattandosi di credito sorto successivamente alla dichiarazione di fallimento, ne risponde la Curatela? Non essendoci fondi, la strada per il pagamento è sempre quella dell'insinuazione al passivo? Esiste per le Curatele la possibilità di tenere in vita delle utenze anche senza avere momentaneamente liquidità?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/09/2013 19:48RE: Creditori tardivi
Per quanto riguarda il creditore che ha presentato il ricorso per decreto ingiuntivo, è appena il caso di ricordare che il decreto emesso, se non definitivo con dichiarazione di esecutività ex art. 647 cpc prima della dichiarazione di fallimento dell'ingiunto, è tamquam non esset; se è così, il creditore, nel momento in cui si insinua al passivo per far valere il suo credito, non può giovarsi del decreto ingiuntivo ottenuto ma deve fornire la prova del proprio credito come se, appunto, il titolo monitorio non esistesse. In ogni caso quel creditore deve insinuarsi e non essendo stato notiziato dell'esistenza del fallimento del debitore, è corretta la sua linea di fargli la comunicazione ex art. 92 in modo che possa insinuarsi tardivamente.
Per quanto riguarda le altre utenze, ci sembra di capire che queste si riferiscono ad un immobile acquisito alla procedura fallimentare, per cui l'utilizzo dello stesso ha comportato l'automatico subentro nei rispettivi contratti di somministrazione quale adesione tacita, per cui trova applicazione l'art. 74 , per il quale, "se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne gia' avvenute o dei servizi gia' erogati". In mancanza di fondi, il credito non può essere soddisfatto, benchè in prededuzione, e il creditore, giusto il disposto dell'art. 111bis deve procedere all'insinuazione.
L'inadempimento dà diritto all'ente di cessare l'erogazione (art. 1460 c.c.) e non vi sono possibilità di ottenere il riallacciamento, a meno che l'ente erogatore non operi in regime di monopolio (ma la questione è discutibile) o non si raggiunga un accordo, che potrebbe essere agevolato dal fatto che si tratta di crediti in prededuzione e c'è un immobile da vendere, da cui presumibilmente si ricaveranno i fondi per provvedere al pagamento integrale delle prededuzioni.
Zucchetti SG Srl
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Ivan Perin
Conegliano (TV)21/10/2015 12:02RE: RE: Creditori tardivi
Non ho capito perché vi è stato l'automatico subentro nel contratto di somministrazione quale adesione tacita.
L'art. 72 prevede che il contratto rimane sospeso in mancanza di subentro/scioglimento da parte del curatore.
Ci si chiede se i costi maturati dopo il fallimento e prima della comunicazione di scioglimento siano da considerare quali crediti chirografari oppure non possono essere opposti alla procedura.
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/10/2015 20:03RE: RE: RE: Creditori tardivi
Perchè la comunicazione di subentro, come discioglimento, non richiede formule sacramentali, sicchè per raggiungere questi effetti è sufficiente un comportamento inequivoco che esprima l'intenzione della curatela di proseguire o di sciogliersi; ed è chiaro che continuare ad utilizzare l'immobile con le rispettive utenze, anche se per esigenze occasionali, costituisce espressione tacita della volontà di subentrare, con le conseguenze di cui all'art. 74. Il subentro, quindi, non è stato automatico, ma sempre espressione della volontà del curatore, anche se manifestata in modo tacito. Ed infatti la S. Corte ha affermato che "l'esercizio, da parte del curatore, della facoltà di scelta tra lo scioglimento od il subingresso nel contratto preliminare di vendita, ai sensi dell'art. 72 legge fall. (nel testo, vigente ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lg. n. 5 del 2006), può anche essere tacito, ovvero espresso per fatti concludenti, non essendo necessario un negozio formale, né un atto di straordinaria amministrazione, trattandosi di una prerogativa discrezionale del medesimo curatore (Cass. 15/01/2013, n. 787).
Zucchetti SG srl
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Ivan Perin
Conegliano (TV)22/10/2015 09:06RE: RE: RE: RE: Creditori tardivi
Grazie.
Gradirei un vostro parere anche sull'ultima parte della domanda ovvero come devono essere considerati i costi maturati dopo il fallimento e prima della comunicazione di scioglimento: sono crediti chirografari, prededucibili oppure non possono essere opposti alla procedura in quanto lo scioglimento ha efficacia ex tunc?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/10/2015 19:41RE: RE: RE: RE: RE: Creditori tardivi
Se il curatore non si è servito dell'immobile, per cui, in base a quanto detto nelle precedenti risposte, non è subentrato neanche tacitamente nelle utenze, i relativi contratti sono rimasti sospesi in attesa della decisione del curatore se sciogliersi o subentrare; lo scioglimento ha effetto ex tunc, dalla data del fallimento per cui eventuali costi fissi (non consumi, dato che il curatore non si è servito delle utenze) maturati successivamente a tale data non vanno riconosciuti e il credito per consumi antecedenti al fallimento va ammesso al passivo in chirografo.
Se, invece il curatore è subentrato nei contratti di utenza, in modo espresso o tacito, tutti i crediti maturati, sia prima che dopo il fallimento, godono della prededuzione a norma dell'art. 74. Ovviamente il curatore può sempre chiudere il contratto in cui è subentrato, questo però non è equiparabile allo scioglimento di cui all'art. 72 l.f., ma una normale disdetta o recesso contrattuale che qualsiasi utente può fare, per cui ha effetto ex nunc e non incide sulla regolamentazione dei consumi effettuati a seguito del subentro, oer i quali, come detto, trova applicazione lp'art. 74 l.f.
Zucchetti SG srl
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