Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Fallimento di Snc i cui soci sono anche soci di altra snc non fallita

  • Luca Cariotti

    MANTOVA
    07/02/2013 15:00

    Fallimento di Snc i cui soci sono anche soci di altra snc non fallita

    Buongiorno Vi vorrei sottoporre il seguente quesito.
    Una snc, composta da tre soci, è stata dichiarata fallita unitamente ai soci nel 2012 (di seguito Società A).
    I suddetti soci sono altresì gli unici soci-amministratori di una altra Snc (di seguito Società B), ad oggi non dichiarata fallita, ma sottoposta a procedure esecutive (= pignoramento presso terzi- emessa nel 2013 ordinanza di assegnazione somme).
    Il curatore della procedura fallimentare della società A può eccepire al creditore pignorante (ed al debitore pignorato) che il pagamento non può essere effettuato poichè i soci della società B sono stati dichiarati tutti falliti con il fallimento della società A?
    E' legittimo ritenere che tali somme debbano essere acquisite dalla procedura fallimentare della società A in quanto dovute alla società B e conseguentemnte ai soci della stessa.
    Nell'attesa di un Vostro cortese parere ringrazio. Avv. Luca Cariotti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/02/2013 19:12

      RE: Fallimento di Snc i cui soci sono anche soci di altra snc non fallita

      Riteniamo che non possa fare nulla di quello che lei ipotizza perché il curatore del fallimento della società A è anche il curatore dei fallimenti dei tre soci ma non della società B, che non è fallita, ed è nei confronti di questa che, a quanto ci dice, pendono azioni esecutive mediante espropriazione presso terzi.. Se i creditori avessero agito nei confronti dei singoli soci per far valere la loro responsabilità, anche se attraverso la forma dell'espropriazione presso terzi, il curatore dei fallimenti degli stessi potrebbe far dichiarare la improcedibilità facendo valere il divieto delle azioni esecutive di cui all'art. 51 l.f.
      Il curatore del fallimento dei soci, che non può partecipare alle esecuzioni nei confronti della società B, potrebbe però chiedere lo scioglimento di questa società in quanto è rimasta senza soci; invero, il fallimento dei soci di una snc determina l'esclusione di diritto dei soci dalla società (art.2288 c.c.) e la mancata ricostruzione della pluralità dei soci è causa di scioglimento della società (art. 2272; eventualmente il liquidatore opterà per la richiesta di fallimento in proprio.
      Zucchetti SG Srl