Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

revocatoria compravendita immobile

  • Loredana Montanaro

    Roma
    07/11/2012 11:55

    revocatoria compravendita immobile

    Buongiorno,
    in un fallimento nuovo rito la curatela si è costituita in giudizio già pendente per revocatoria di atto di compravendita immobiliare.
    Il giudizio è andato a buon fine; la compravendita è stata dichiarata non opponibile al fallimento e la sentenza è passata in giudicato.
    La parte acquirente (una società) è a tutt'oggi nel possesso dell'immobile e non è intenzionata a retrocederlo alla curatela.
    A detta del difensore del fallimento, si potrebbe chiedere ed ottenere ordine di rilascio da parte del Giudice Delegato; la sentenza revocatoria infatti non costituisce di per sè titolo esecutivo per ottenere il rilascio.
    Nell'ambito delle ordinarie azioni civili agirei ex art. 703 cpc con domanda per reintegro nel possesso e sarei orentata nel medesimo senso anche in questo caso.
    Potete dissipare i mie dubbi sul corretto modo di agire.
    Grazie
    Avv. Loredana Montanaro
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/11/2012 20:29

      RE: revocatoria compravendita immobile

      Per la verità non siamo d'accordo con il difensore del fallimento. E' vero, infatti, che oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore, ma da questo consegue che il soccombente che ha la disponibilità del bene non deve ritrasferire la proprietà al fallito o alla curatela o ai creditori, ma anche che deve mettere gli organi fallimentari nella condizione di esperire l'esecuzione su quel bene, per cui lo stesso deve stimato, visitato dagli interessati, consegnato all'aggiudicatario, ecc., insomma deve essere posto nella disponibilità della curatela libero e sgombro da persone e cose perché questa possa procedere alla realizzazione dello scopo liquidatorio.
      Secondo noi, quindi, la sentenza declaratoria della inefficacia, in quanto passata in giudicato, è titolo esecutivo per il rilascio; non vediamo, invece, la competenza del giudice delegato alla luce del riformato art. 25, comma primo, n. 2.
      Zucchetti SG Srl
      • Loredana Montanaro

        Roma
        08/11/2012 11:33

        RE: RE: revocatoria compravendita immobile

        Buongiorno, Vi ringrazio per il pronto riscontro ma nutro ancora delle perplessità.
        La sentenza che ha accolto la domanda in revocatoria ha natura dichiarativa limitandosi a sancire che la compravendita intervenuta non può essere opposta alla curatela. Non contenendo alcuna condanna non può essere considerata titolo esecutivo idoneo a lucrare il rilascio dell'immobile.
        A mio avviso è necessario un ordine specifico per l'ottenimento del quale il Legale interessato propone di fare riferimento al GD in base all'art. 25 comma 1 n. 2 da Voi richiamato mentre la sottoscritta pensava ad un ordinario giudizio ex art. 703 cpc.
        Chiedo anche a Colleghi che abbiano avuto simie esperienza di voler dare il loro contributo.
        Grazie
        Avv. Loredana Montanaro
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          08/11/2012 19:16

          RE: RE: RE: revocatoria compravendita immobile

          Ci rendiamo conto delle sue perplessità, che in parte sono anche le nostre, perché la materia non è chiaramente definita, ma riteniamo di poter confermare quanto detto anche perché, indipendentemente dal contenuto del dispositivo, la sentenza in revocatoria, a meno che non riguardi l'ipotesi di cui all'art. 64, ha natura costitutiva secondo le statuizioni della S.C..
          Ad ogni modo, se non si condivide questa tesi riteniamo che non possa essere applicato l'art. 25, comma 1, n. 2, perché la norma esclude che il giudice possa emettere un provvedimento di acquisizione quando questo incide su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione. In realtà il legislatore della riforma ha ripreso il precedente indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale "il giudice delegato può emettere, ai sensi dell'art. 25, comma 1 n. 2 legge fall., provvedimenti di acquisizione di determinati beni ed attività alla massa fallimentare, solo quando non sia contestata la spettanza al fallimento dei beni e delle attività, non potendo i provvedimenti del giudice delegato, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge fallimentare, incidere su diritti soggettivi dei terzi. Se, ciò nonostante, tali provvedimenti vengono pronunziati, essi devono ritenersi giuridicamente inesistenti per carenza assoluta del relativo potere, con la conseguenza che contro i medesimi, non suscettibili di passare in giudicato, e contro quelli adottati dal tribunale in sede di decisione sul reclamo, ex art. 26, non è esperibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., restando in facoltà di qualsiasi interessato di farne valere, in ogni tempo ed in ogni sede, la radicale nullità ed inidoneità a produrre effetti giuridici con l'actio nullitatis finalizzata, appunto, a denunciare l'abenormità".
          Zucchetti SG Srl