Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Partecipazione del curatore all'assemblea della controllata ed autorizzazione

  • Fabio Mora

    Porto S.Giorgio (FM)
    10/12/2020 21:40

    Partecipazione del curatore all'assemblea della controllata ed autorizzazione

    La società fallita (Srl) detiene una partecipazione di maggioranza in un'altra società (srl). Per partecipare all'assemblea della società controllata il curatore della fallita necessita di un'autorizzazione degli Organi della procedura? Se si, l'autorizzazione o il parere è del CdC o del GD o di ambedue gli organi?
    Nel caso specifico all'ordine del giorno dell'assemblea c'è un'operazione di aumento di capitale gratuito, previo utilizzo di riserve. Il curatore esercita il proprio diritto di voto liberamente, avendo presente l'interesse dei creditori, oppure deve chiedere autorizzazione preventiva?
    Nel caso di intervento in assemblea per l'approvazione del bilancio o per la nomina o sostituzione dell'amministratore, il curatore necessita di autorizzazione o parere del CdC o del GD?
    Ringrazio in anticipo per la risposta che vorrete fornire.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/12/2020 19:21

      RE: Partecipazione del curatore all'assemblea della controllata ed autorizzazione

      A norma dell'art. 35, co. 1, l.fall. "Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredita' e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori".
      Essendo questa la regola che dispone come e quando vanno integrati i poteri del curatore, si tratta di capire se l'atto che il curatore deve compiere abbia natura di ordinaria amministrazione, nel qual caso non è richiesta alcuna autorizzazione, ovvero di straordinaria amministrazione che necessita, come dispone la norma riportata, dell'autorizzazione del comitato dei creditori.
      La linea di demarcazione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non è agevole e lo è ancora meno quando si tratta, come nel caso, della manifestazione di un voto in assemblea societaria in quanto bisogna tener conto dell'oggetto della votazione. La S. Corte ha avuto più volte occasione di affermare che "nell'attività di impresa, che presuppone necessariamente il compimento di atti dispositivi e non meramente conservativi, la distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione non si fonda sulla natura conservativa o meno dell'atto, ma sulla sua relazione con la gestione normale del tipo di impresa e con le relative dimensioni" (Cass. n. 13261/2019; Cass. n. 280/2017;ecc.), e quindi,, alla luce di tale indirizzo, un aumento del capitale sociale oneroso sarebbe sicuramento un atto di straordinaria amministrazione, nel mentre un aumento gratuito con utilizzo di riserve desta più perplessità sulla qualificazione, anche se, poiché ha ad oggetto la destinazione delle riserve, propenderemmo per un atto di straordinaria amministrazione. Eguale natura attribuiremmo all'approvazione del bilancio e a nomina degli amministratori.
      Peraltro come consigliamo sempre, in caso di dubbio interpretativo, è meglio agire con la massima cautela, seguendo la linea più prudente; nel caso, pertanto ci sembra opportuno che chieda l'autorizzazione al comitato dei creditori o, in mancanza di tale organo, al giudice delegato in via sostitutiva. Tale opportunità si manifesta anche in relazione al fatto che, nel caso il curatore agisse senza chiederla, tale comportamento sarebbe considerato violazione di legge che, da un lato, giustificherebbe il reclamo ex art. 36 al giudice delegato che se accolto determinerebbe la inefficacia dell'atto compiuto, e, dall'atro, esporrebbe il curatore alla critica della mancanza di diligenza ai fin di una eventuale revoca.
      Zucchetti SG srl