Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Riassunzione del processo

  • avv. Antonio Contarino

    Bolzano (BZ)
    21/09/2015 23:22

    Riassunzione del processo

    Dopo due decisioni negative nel merito (azione per vizi occulti, coperti da garanzia decennale ex art. 1669 cc, con richiesta di condanna ad eseguire lavori di ripristino ovvero a pagare l'equivalente, nonché di risarcimento dei danni) la Cassazione ha annullato la decisione di secondo grado, rinviando ad altra Corte d'Appello per la decisione nel merito.
    Nel frattempo, l'impresa appaltatrice ha presentato istanza per la dichiarazione del proprio fallimento, pressoché certo, con conseguente prossima automatica interruzione del citato giudizio di rinvio.
    Mi chiedo se, in un caso del genere, la mia domanda (che è di accertamento della responsabilità dell'impresa fallenda e di condanna, come detto) sia improcedibile nel giudizio di rinvio, e debba essere proposta nelle forme dell'insinuazione al passivo, oppure possa essere riassunta nei confronti della curatela ovvero della fallita (in questo caso, rinunciando al concorso) e se prevalga la vis actractiva del tribunale fallimentare (Bolzano, nella specie) oppure la competenza rimanga al giudice di rinvio (Corte d'Appello di Trieste).
    Grazie
    Cordiali saluti
    Antonio Contarino
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/09/2015 19:44

      RE: Riassunzione del processo

      Situazione abbastanza complessa in quanto non è ancora intervenuta una sentenza definitiva sulla sua domanda né vi è una sentenza non definitiva che abbia riconosciuto i suoi diritti, ma una sentenza della Cassazione che ha cassato con rinvio designando un giudice per la decisione nel merito. Non ci risultano precedenti, per cui ci limitiamo ad esporre la nostra opinione, secondo la quale potrebbe trovare applicazione estensiva l'art. 96, co. 2 lett. c) l.f.,. Di conseguenza, lei dovrebbe azionare il giudizio di rinvio nei confronti del curatore, ma contemporaneamente insinuarsi al passivo, ove potrebbe essere ammesso con riserva dell'esito del giudizio ordinario.
      Zucchetti SG srl
    • avv. Antonio Contarino

      Bolzano (BZ)
      01/10/2015 08:55

      RE: Riassunzione del processo

      Grazie.
      Per altro, il giudizio di rinvio è già stato radicato, per cui, in caso di prosecuzione del giudizio stesso ex art. 96 ecc. l. fall. dovrei chiedere alla Corte d'Appello di essere autorizzato a chiamare in causa la curatela ...
      E' fattibile?
      Cordialmente
      avv. Antonio Contarino
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        01/10/2015 20:27

        RE: RE: Riassunzione del processo

        Il giudizio di rinvio, intervenuto il fallimento, deve essere riassunto e proseguire nei confronti del curatore, perché è questi che, a norma dell'art. 43 l.f., sta in giudizio al posto del fallito. Di conseguenza, se la causa è stata riassunta avanti alla Corte d'appello nei confronti del soggetto all'epoca in bonis, con la sua dichiarazione di fallimento, il procedimento si interrompe e va riassunto nei confronti del curatore, posto che, a norma dell'art. 394 cpc in sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento avanti al giudice al quale la corte ha rinviato la causa (e nel giudizio di appello trova applicazione la disciplina sulla interruzione).
        Zucchetti SG srl