Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

CESSIONE RAMO D'AZIENDA E RAPPORTO DI LAVORO

  • Francesca Ziliani

    Milano
    05/07/2016 18:53

    CESSIONE RAMO D'AZIENDA E RAPPORTO DI LAVORO

    Buonasera,
    nell'ambito di una procedura fallimentare è stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa al termine del quale si è proceduto con la cessione del ramo d'azienda senza accollo dei debiti/passivo ante fallimento che è rimasto in capo alla procedura.
    Durante l'esercizio provvisorio è stato mantenuto il rapporto di lavoro con l'unico dipendente della fallita, contratto che è stato anche oggetto di trasferimento nella successiva cessione del ramo d'azienda.
    in relazione al rapporto di lavoro si chiede se a seguito dell'atto di cessione del ramo i diritti maturati dal lavoratore per ferie, permessi, TFR ecc. fino alla data di efficacia della cessione si trasferiscono di diritto in capo all'acquirente oppure, in alternativa rimangono in capo al cedente?
    In quest'ultimo caso quali sono gli obblighi per la procedura con particolare riguardo alle quote maturate nel corso dell'esercizio provvisorio? Le stesse dovranno essere soddisfatte in prededuzione?

    Cordiali saluti



    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/07/2016 20:19

      RE: CESSIONE RAMO D'AZIENDA E RAPPORTO DI LAVORO

      Ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 2112 c.c., "in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano" (primo comma); "L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro" (secondo comma).
      Queste disposizioni valgono per tutte le ipotesi in cui sia ravvisabile un trasferimento di azienda, ferme restando diverse modalità di procedimento per le imprese con oltre 15 dipendenti, sicchè, se nella specie vi è stata la liberazione dell'acquirente dalla solidarietà del secondo comma, una volta verificato che l'accordo è stato correttamente stipulato, unico debitore per i debiti verso il dipendente maturati fino alla data della cessione è il cedente.
      Il credito per Tfr maturato in corso di esercizio provvisorio va soddisfatto in prededuzione, come espressamente chiarisce l'ottavo comma dell'art. 104, per il quale, appunto "I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1)", per cui godono di tale collocazione non solo il credito per Tfr ma anche tutte le competenze maturate a favore dei dipendenti nel corso dell'esercizio provvisorio, come le retribuzioni ed i contributi previdenziali e assicurativi, indennità di mancato preavviso; anzi secondo parte della dottrina, godrebbe della prededuzione l'intero t.f.r., compreso quello maturato nel periodo prefallimentare, in considerazione che lo stesso si trasforma in credito solamente alla risoluzione definitiva del rapporto di lavoro.
      Zucchetti SG srl