Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

debiti scaduti superiori a 30.000 euro

  • Margherita Croci

    Reggio Emilia (RE)
    09/06/2014 18:32

    debiti scaduti superiori a 30.000 euro

    L'art. 15 della legge fallimentare stabilisce che non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati...è complessivamente inferiore a 30.000.
    Tale limite deve essere inteso come ammontare relativo alla sola sorte capitale o può considerarsi comprensivo delle eventuali spese? Mi spiego: se ho un credito di 30.800 euro di cui euro 28.000 per sorte capitale, ed euro 2.800 per interessi, spese di procedura monitoria, precetto, ecc, posso richiedere il fallimento della debitrice?
    grazie, cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/06/2014 20:12

      RE: debiti scaduti superiori a 30.000 euro

      Il comma nono dell'art. 15 l.f. dispone che "Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare e' complessivamente inferiore a euro trentamila". Con questa disposizione il legislatore non ha posto un limite al credito dell'istante il fallimento, ossia il creditore che chiede il fallimento può anche essere creditore di un euro, visto che l'iniziativa può essere presa da un creditore senza altra limitazione, e per dichiarare il fallimento è necessaria la ricorrenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 e quello oggettivo dell'insolvenza di cui all'art. 5; ricorrendo queste condizioni il tribunale potrebbe dichiarare il fallimento, ma per evitare l'apertura di fallimenti in cui presumibilmente vi è un passivo ridotto, col rischio di andare incontro a spese poco produttive, il legislatore ha posto l'ulteriore soglia minima di indebitamento di cui all'art. 15 sopra citata, per la quale il fallimento, pur ricorrendone le condizioni, non va dichiarato, se risulta dagli atti dell'istruttoria fallimentare, comprese quindi le informazioni assunte, che il monte crediti da soddisfare in quanto già scaduti, è inferiore ad euro 30.000,00; ovviamente l'entità del credito dell'istante diventa rilevante ove non vi siano altri creditori o, comunque risulti essere necessario, anche nella sommatoria con altri, al raggiungimento della soglia indicata.
      Quando si parla di debiti scaduti e non pagati, noi pensiamo che in questa dizione vadano compresi tutte le voci di credito che possono essere azionate, compresi gli interessi e le spese; non è da nascondersi, tuttavia, che nei casi limite in cui il raggiungimento della soglia dipenda proprio dal calcolo di questi accessori, molti tribunali, per evitare procedure al limite, optano per il rigetto.
      Zucchetti SG srl