Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Concordato in continuità del terzo datore di ipoteca

  • Alessio Riato

    Mestre (VE)
    10/10/2014 10:23

    Concordato in continuità del terzo datore di ipoteca

    Buongiorno,
    chiedo un supporto in merito al seguente caso:
    1) una società intende depositare istanza di concordato preventivo in continuità, previo deposito di domanda con riserva;
    2) la medesima società ha concesso ipoteca immobiliare a favore di una banca in relazione ad un debito di terzi (società controllante);
    3) l'immobile gravato da ipoteca di cui sopra, non è oggetto di liquidazione nell'ambito del piano di concordato in continuità;
    4) ad oggi la banca non ha ancora avviato alcuna azione legale/espropriativa (sia nei confronti del debitore principale che del terzo datore).
    Mi chiedo:
    a) come debba essere qualificata e trattata nell'ambito del concordato in continuità la posizione della banca in quanto di fatto allo stato non può essere definita "creditore";
    b) se, invece, sia corretto qualificare la banca quale "creditore" anche potenziale, e pertanto debba essere rispettata in ogni caso la previsione dell'art. 186-bis L.F. che impone il pagamento dei creditori privilegiati entro il termine di 12 mesi dall'omologa.

    grazie e cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/10/2014 20:36

      RE: Concordato in continuità del terzo datore di ipoteca

      Problema nuovo a quanto ci consta. Sicuramente la banca in questione non è e non può essere considerata creditore nei confronti della società concordataria in quanto questa ha concesso ipoteca su un proprio bene a garanzia di un debito di terzi e non proprio. Questa situazione dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) la non assoggettabilità del beneficiario dell'ipoteca al divieto delle azioni esecutive di cui all'art. 168, dal momento che quel soggetto non può partecipare alla votazione né è per lui vincolante il concordato, per il fatto di non essere creditore. Questo nel caso di concordato con risanamento diretto da parte dello stesso imprenditore, ove non si procede alla vendita; nel caso invece di continuità in previsione del trasferimento dell'azienda a terzi, bisogna ritenere che il bene ipotecato può essere trasferito, ma che l'iscrizione ipotecaria non può essere cancellata ex art. 108, altrimenti il beneficiario viene privato della sua garanzia, senza poter partecipare al concorso, non essendo creditore.
      Zucchetti SG Srl