Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

avviso di accertamento - domanda ammissione stato passivo

  • Patrizia Pandolfi

    VIAREGGIO (LU)
    29/03/2014 13:08

    avviso di accertamento - domanda ammissione stato passivo

    Buongiorno,
    vorrei sottoporvi i seguenti quesiti:
    Premesso che dopo la data del fallimento mi sono stati notificati due avvisi di accertamento in materia Ires, Iva e Irap, i miei quesiti sono:
    1) l'agenzia delle entrate ha proceduto a depositare domanda di ammissione al passivo relativamente a tali accertamenti, ma gli stessi sono ancora in corso di definizione, in quanto al momento siamo sempre nei 90 gg richiesti per l'accertamento con adesione e non escludo anzi lo ritengo molto probabile il ricorso in commissione, ora tale credito è corretto se lo ammetto con riserva?
    2) Gli stessi accertamenti hanno dato luogo all'escussione della polizza da parte dell'agenzia delle entrate per la parte Iva, la richiesta di ammissione di tale importo mi confermate che è corretto che venga richiesto con il medesimo privilegio, anche se non è l'agenzia delle entrate ma la banca?
    Grazie
    Dott.ssa Patrizia Pandolfi
    • Luigi Ugo Maida

      Foggia
      27/04/2014 10:11

      RE: avviso di accertamento - domanda ammissione stato passivo

      Credo che:
      1) il credito possa essere ammesso con riserva applicando in via analogica il disposto di cui all'articolo 88 del dpr n. 602/1973. Tale norma, infatti, può a mio avviso applicarsi anche agli avvisi di accertamento: sia in quanto per quelli più recenti non è prevista più l'iscrizione a ruolo (cosiddetti atti impo-esattivi), sia perché è oramai acclarato che l'Agenzia possa insinuarsi da sola al passivo senza avvalersi del concessionario;
      2) credo che il credito goda del medesimo privilegio.
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        29/04/2014 10:18

        RE: RE: avviso di accertamento - domanda ammissione stato passivo

        La prima parte della questione non è certo banale, la risposta non ci pare pacifica e quindi riteniamo preliminarmente opportuna una beve disamina delle principali fonti.

        L'art. 87 del DPR 602/1973, stabilisce chiaramente che "se il debitore … è dichiarato fallito … il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'agenzia delle entrate, l'ammissione al passivo della procedura".

        Un ulteriore requisito è stato introdotto dalla giurisprudenza, che ha ritenuto che "in caso di fallimento del contribuente, presupposto indefettibile dell'ammissione al passivo del credito portato dalla cartella esattoriale è la notifica della stessa al curatore fallimentare, al fine di consentirgli di eventualmente proporre ricorso contro il ruolo, così che…" (Cass. 17 giugno 1998, n. 6032).

        In sostanza, la notificazione della cartella al curatore è presupposto indefettibile della ammissione al passivo del fallimento perché è lo strumento che gli consente di eventualmente proporre il ricorso contro il ruolo, così che i tributi iscritti, una volta contestati possono essere ammessi con la "riserva" prevista dall'attuale art. 88 DPR n. 602 del 1973.

        Questa interpretazione letterale sembra essere messa in dubbio da qualche sentenza che ha ritenuto possibile giungere all'ammissione al passivo di un credito tributario pur in assenza del ruolo, quale p.es. Cass. 10/02/2006 n. 2994, che ha ritenuto ammissibile al passivo il credito emergente dalla dichiarazione IVA a debito presentata dal contribuente, la quale "se non seguita dall'emanazione di un atto di rettifica dell'amministrazione finanziaria … o dalla correzione sulla base dei dati e degli elementi da essa direttamente desumibili e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria … esaurisce da sola la fattispecie dell'accertamento dell'obbligazione tributaria nell'ipotesi di inadempimento del contribuente e costituisce titolo per la riscossione dell'imposta liquidata con la dichiarazione stessa".
        In dottrina (Miccio) è stato segnalato che in base a tale pronuncia (pur se dettata come detto con riferimento ad una fattispecie particolare) si potrebbe far ipotizzare che anche un semplice atto di accertamento in mancanza di specifiche contestazioni da parte del curatore possa essere sufficiente per conseguire l'ammissione al passivo.

        Lo stesso autore citato esprime però comunque molte perplessità sull'accoglimento di tale conclusione, e soprattutto rileva che ciò potrebbe valere nel caso di omessa impugnazione dell'accertamento, atteso che in presenza di tale impugnazione il Giudice delegato non sarebbe onerato di ammettere il credito al passivo con riserva, ma dovrebbe rigettare l'ammissione con conseguente successiva notifica da parte dell'amministrazione finanziaria della cartella esattoriale.

        Come giustamente rilevato dal collega Maida, tale disamina deve essere riesaminata alla luce nei nuovi "accertamenti esecutivi", ovvero con gli accertamento che dal 1/10/2011 debbono contenere, come stabilito dall'art. 29 del D.L. 31/5/2010 n. 78, "l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

        Una lettura coordinata di tali norme ci pare porti a equiparare, come proposto dal collega Maida, l'avviso di accertamento all'emissione del ruolo, da cui parrebbe conseguire (ovviamente nel caso che ciò sia chiaramente richiesto nell'istanza di ammissione al passivo) il seguente comportamento:
        a) una volta decorsi i termini per l'impugnazione, ammissione del credito senza necessità dell'emissione del ruolo
        b)dopo la proposizione del ricorso, ammissione senza riserva della quota dovuta a titolo provvisorio e con riserva della quota residua (in caso di vittoria in contenzioso tale procedura porta all'ammissione al passivo in via definitiva di un importo - appunto la quota dovuta a titolo provvisorio - non più dovuto al momento dell'effettuazione del riparto, ma ci pare che l'elencazione tassativa di cui al terzo comma dell'art. 96 l.fall. non consenta l'ammissione con riserva)
        c) pendenti i termini per l'impugnazione, non ammissione, in attesa che si verifichi una delle due ipotesi precedenti.

        Non abbiamo però reperito alcuna fonte né in prassi né in dottrina e non possiamo quindi confortare tale nostra impostazione con elementi di maggior peso. Non possiamo quindi che suggerire di seguire tale impostazione in sede di progetto di stato passivo predisposto dal Curatore, rimettendo la valutazione definitiva al Giudice.


        Decisamente più semplice è la risposta al secondo quesito, atteso che la banca, agendo in surroga, subentra nei diritti, e quindi nel grado di privilegio, del creditore a cui si sostituisce.