Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

azione revocatoria di cessione di credito

  • Antonello Bruno

    Cosenza
    25/10/2017 10:33

    azione revocatoria di cessione di credito

    Buongiorno,
    sottopongo alla Vs. attenzione la seguente questione.
    Tra una società ed un avvocato viene stipulato un atto transattivo in forza del quale le parti convengono che il soddisfacimento dei crediti professionali da quest'ultimo maturati nei confronti della prima avvenga in parte mediante il pagamento diretto ed in parte mediante la cessione di crediti vantati dalla società nei confronti di un terzo. La cessione viene successivamente formalizzata con atto notarile, notificato al debitore ceduto, ed in forza di detto titolo il cessionario interviene nel giudizio promosso dal creditore originario, ottenendo una sentenza di condanna al pagamento di somme in proprio favore, posta fruttuosamente in esecuzione. La sentenza è passata in giudicato. Decorso oltre un anno dalla cessione di credito la società cedente fallisce. In ordine alla eventuale proponibilità dell'azione revocatoria (ordinaria) da parte del curatore riterrei che la cessione di credito non sia il titolo da cui è derivato il pagamento. Risulta infatti che la cessione ha rappresentato un atto endo-procedimentale del giudizio civile da cui è scaturita la sentenza passata in giudicato e come tale irretrattabile. Il pagamento, a mio parere, è dunque avvenuto in base ad una sentenza passata in giudicato e non direttamente a causa della cessione di credito.
    Anche pertanto proponendo revocatoria della cessione di credito la stessa, avendo natura costitutiva ed implicando unicamente una inefficacia nei confronti della massa non ne farebbe discendere alcun obbligo restitutorio visto che è stata trasfusa in una sentenza definitiva non più appellabile né altrimenti soggetta a revocazione, non esistendone nel caso di specie gli estremi.
    Ma vi è di più, risulta infatti che il cessionario, ammesso al passivo del fallimento per la parte di credito (pagamento diretto da parte del debitore) rimasta insoddisfatta, ha espressamente dedotto nella propria istanza di ammissione al passivo di aver conseguito parte del credito mediante la suddetta cessione, decurtandolo quindi dall'intera creditoria. Questo, sempre a mio parere, renderebbe inammissibile l'azione revocatoria perché formatosi il giudicato endo-concorsuale e pertanto si è raggiunto l'effetto preclusivo per come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza del 14 luglio 2010 n. 16508.
    Gradirei un Vs. parere in merito.
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/10/2017 19:19

      RE: azione revocatoria di cessione di credito

      La via più semplice sarebbe quella di chiedere la inefficacia del pagamento effettuato con la cessione del credito, considerato mezzo anormale di pagamento quando, come nel caso, ha efficacia solutoria di un debito scaduto, a norma del n.2 del primo comma dell'art. 67, ma lei dice che la cessione del credito è stata effettuata oltre un anno prima della dichiarazione di fallimento, per cui la revocatoria fallimentare non è utilizzabile, né può ricorrere a quella ordinaria per revocare il pagamento perchè l'art. 2901 c.c. espressamente esclude, al comma terzo, la revocatoria dell'adempimento di un debito scaduto.
      Non può quindi che aggrapparsi alla revocatoria ordinaria dell'atto concluso tra le parti, che non è la cessione del credito, ma la transazione con cui è stato definito il pagamento, almeno parziale, a mezzo dello strumento della cessione del credito. Le probabilità della buona riuscita di tale azione non sono molte data la natura dell'atto transattivo; ad ogni modo in questo schema riteniamo irrilevante che sia intervenuta una sentenza per la condanna del debitore ceduto al pagamento, sia perché, come detto la cessione è solo strumento con cui è stata attuao l'accordo transattivo sia perché detta sentenza riguarda il rapporto del cessionario con il debitore ceduto, nel mentre la revocatoria inciderebbe sul rapporto cedente cessionario, tanto che se la revocatoria avesse buon esito, è il cessionario che dovrebbe restituire al fallimento del cedente quanto incassato.
      Irrilevante è anche l'ammissione al passivo del cessionario solo per la parte residua del credito parzialmente soddisfatto attraverso la cessione, perché le Sezioni Unite con la sentenza da lei citata, hanno chiarito che quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa; riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i profili dell'esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione proprio perché l'esame del giudice delegato ha investito anche il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza.
      Ma le S.U. sottolineano anche la differenza tra questa ipotesi e quella della revocabilità dei pagamenti parziali avvenuti (in danaro o con altri mezzi, con adempimenti spontanei o coattivi) in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento qualora il creditore sia stato ammesso allo stato passivo del credito residuo insoddisfatto, proprio con la considerazione che il provvedimento di ammissione implica necessariamente un accertamento circa la sussistenza del titolo giustificativo del residuo, ma non anche, al contrario, in ordine all'insussistenza di un maggior credito, e quindi relativamente all'opponibilità o meno alla massa di pagamenti antecedenti.
      In sostanza, in questo ultimo caso, che è quello rapportabile alla fattispecie da lei rappresentata, non si è formata alcuna preclusione endofallimentare, tale da impedire l'esperibilità dell'azione revocatoria, con riguardo agli atti estintivi delle maggiori ragioni del creditore giacchè il provvedimento di ammissione del credito per la parte insoddisfatta in conformità della richiesta non presupponeva, neppure implicitamente, alcuna valutazione sulla validità ed efficacia della parte soddisfatta.
      Zucchetti Sg srl