Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Abbandono beni

  • Marcella Iannopoli

    Crotone
    06/05/2018 16:54

    Abbandono beni

    Buonasera,
    sono curatore di un fallimento nel quale ho rinvenuto solo dei beni mobili (vestiario) i quali sono datati e poco appetibili sul mercato, sono circa 200 capi, la partita IVA del fallimento è stata cessata da quattro anni.
    Avrei pensato i darli in beneficenza alla Croce Rossa, secondo voi è fattibile o è preferibile abbandonarli con conseguente rinuncia alla loro liquidazione, affinchè i creditori siano liberi di agire singolarmente su tali beni a tutela dei loro interessi ex art. 51 l.f..
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/05/2018 08:39

      RE: Abbandono beni

      La via legalmente più corretta è il ricorso alla procedura di cui all'ottavo comma dell'art. 104ter. Tuttavia se il fallito le dichiara per iscritto che i beni sono privi di valore commerciale e che , pur sapendo, che potrebbero essere a lui restituisti, è d'accordo a che siano dati in beneficenza, pensiamo che non vi siano problemi a seguire questa strada.
      Zucchetti SG srl
      • Cristina Gaffurro

        Bologna
        13/05/2018 20:08

        RE: RE: Abbandono beni

        Bene mobile di modico valore messo in un magazzino in affitto dalla srl fallita.
        Se proseguo i canoni sono in prededuzione,se recedo dalcontratto di locazione devo pagare una indennità, il fallimento non ha liquidità.. se non inventario il bene devo sostenere il costo dell affitto ugualmente ??
        Grazie.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          14/05/2018 19:40

          RE: RE: RE: Abbandono beni

          Una cosa è il bene altro il rapporto di locazione. Quest'ultimo, indipendentemente dall'uso che ne fa la curatela, anche se lo tiene vuoto, trova applicazione il terzo comma dell'art. 80 l.f., per il quale "In caso di fallimento del conduttore, il curatore puo' in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo (in prededuzione) al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati". E' probabile che il locatore sapendo che i canoni che maturano, anche se in prededuzione, così come l'indennità di recesso, non possono essere pagati perché il fallimento non dispone di attivo, rinunci a qualsiasi pretesa pur di avere immediatamente libero il locale.
          A questo punto sorge il problema di cosa fare del o dei beni che si trovano in detto locale che, ovviamente deve esere restituito libero da cose, e questo bene potrebbe non essere seguendo però la procedura di cui all'art. 104 ter, co. 8, l.f.
          Zucchetti Sg srl