Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

  • Pier Luigi Passoni

    TORINO
    21/04/2017 13:05

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

    Gent.mi
    sono a sottoporvi il seguente quesito.
    Il liquidatore giudiziale di un concordato preventivo, può vendere un immobile mediante procedura competitiva ponendo quale prezzo base d'asta un valore superiore a quello indicato nel piano concordatario?
    Ovvero: il piano concordatario prevedeva la vendita dell'immobile al prezzo di Euro 10. Tale stima era stata fatta prima della riforma del c.p.c. Attualmente è stata introdotta la possibilità di effettuare offerte inferiori fino a 1/4 del prezzo base.
    Cio premesso, volevo sapere se si puo vendere un immobile ad un prezzo superiore rispetto a quello previsto nel piano in quanto in caso di offerta inferiore di un quarto, il valore di aggiudicazione risulta così non inferiore al prezzo stabilito nel piano.
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/04/2017 19:42

      RE: LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

      Il liquidatore concordatario, in forza del richiamo contenuto nell'art. 182 agli artt. da 105 a 108ter, ha nella liquidazione dei beni la stessa libertà e autonomia del curatore fallimentare, ameno che il decreto di omologazione non abbia posto limiti particolari. Questo comporta- e il richiamo dei citati articoli della liquidazione fallimentare lo conferma- che il liquidatore può procedere alla vendita dei beni anche direttamente attraverso procedure competitive, che non debbono necessariamente ricalcare quelle previste dal codice di rito per le vendite giudiziali. Quando, pertanto, il liquidatore procede alla vendita ha l'unico limite, quanto al prezzo, di cercare di ottenere il miglior ricavo nell'interesse dei creditori, per cui può anche fissare come base d'asta- ma sarebbe meglio dire della gara- un prezzo superiore a quello stimato e indicato nel piano, qualora vi siano elementi che giustifichino tale scelta (ad esempio una proposta già ricevuta in tal senso, la constatazione di un diffuso interesse all'acquisto, ecc.), in quanto, diversamente, corre il rischio di fare spese inutili.
      Intendiamo dire che lei può fare quello che propone, ma la ragione addotta per farlo non ci sembra idonea, visto che la disposizione da lei richiamata trova applicazione nelle vendite senza incanto disposte dal giudice e non nella vendita competitiva, attraverso una gara, eseguita dal liquidatore.
      Zucchetti SG srl