Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

liquidazione compenso legale

  • Vittorio Sarto

    Cesena (FC)
    31/03/2023 12:33

    liquidazione compenso legale

    Buongiorno,

    in una causa civile conclusasi con sentenza favorevole al Fallimento il giudice civile liquidava un importo a titolo di spese legali a carico della parte soccombente.
    Il legale della procedura mi ha riferito che intende fare richiesta di un importo superiore al GD rispetto a quello liquidato dal Giudice civile.
    Si chiede in primo luogo se ciò sia possibile.
    In secondo luogo , qualora il GD liquidasse al legale della procedura un importo superiore rispetto a quello liquidato dal giudice civile si chiede se la procedura, nella richiesta alla parte soccombente della refusione delle spese di lite, possa basarsi sulla liquidazione effettuata dal GD oppure debba basarsi sul provvedimento del giudice civile rimanendo quindi, in questa seconda ipotesi, l'eventuale differenza liquidata a carico della massa.

    grazie in anticipo per la risposta
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      31/03/2023 20:23

      RE: liquidazione compenso legale

      Il giudice- dispone l'art. 91 cpc-, con la sentenza che chiude il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Quello liquidato dal giudice (più interessi) è l'importo massimo che la parte vittoriosa può chiedere alla parte soccombente.
      Trattasi di un rapporto tra le parti in causa che è diverso da quello che ciascuna parte instaura con il proprio legale, ed infatti la Cassazione ha statuito che "In tema di onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato, la loro misura prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese e agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese fra le parti, in ragione del diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari, che riposa, per il cliente, nel contratto di prestazione d'opera, e, per la parte soccombente, nel principio di causalità e dell'inefficacia nei confronti dell'avvocato della sentenza che ha provveduto alla liquidazione delle spese, in quanto non parte del giudizio" In termini Cass. 17/10/2018, n.25992).
      Ne segue che la parcella del legale della parte vittoriosa può anche essere superiore all'importo liquidato in sentenza, o perchè così preventivamente stabilito tra le parti o, in mancanza, in base all'applicazione delle tariffe (e se sorge controversia il legale ha strumenti per agire in giudizio) e la parte superiore a quella liquidata non può essere richiesta alla controparte soccomente che con il pagamento di quanto stabilito in sentenza, ha adempiuto alla sua obbligazione.
      Zucchetti Sg srl