Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

affitto e subaffitto stessa azienda da parte di srl fallita

  • Juri Scardigli

    Livorno
    17/06/2021 10:28

    affitto e subaffitto stessa azienda da parte di srl fallita

    Scrivo come Curatore Fallimentare di s.r.l.
    Alla data della declaratoria fallimentare ( 5 maggio 2021) la società fallita A è parte di 2 contratti, uno di affitto di azienda ( 7 novembre 2014 , 9+9 anni) in qualità di affittuaria, l'altro di subaffitto ( 29 giugno 2018) della stessa azienda affittata in qualità di subaffittante. Entrambi i contratti sono in essere e non scaduti.
    Pertanto dovrei agire ex art 79 L.F.
    Nel contratto di subaffitto di azienda vi è esplicito riferimento al disposto dell'art 2112 c.c. in tema di successione nei contratti di lavoro dipendente e si precisa che alla data di stipula le unità lavorative in forza alla subaffittante erano 9.
    La società fallita non esercita altre attività con (ramo/i) azienda ulteriore e quindi non ha necessità di utilizzare dipendenti.
    Nel contratto di affitto originario non vi è menzione alcuna di lavoratori dipendenti per cui, al momento deduco, i lavoratori sono stati assunti dalla società fallita dopo la stipula del contratto di affitto stesso.
    Rinvengo, tra i (pochi) documenti trasmessi buste paga per lavoratori dipendenti per il mese di aprile 2021.
    Vengo anche sollecitato a più riprese di procedere con il licenziamento dei dipendenti.
    Rispetto a quanto esposto ritengo che lo scrivente non abbia titolo per licenziare nessuno in quanto non è il datore di lavoro: i dipendenti ai sensi dell'art 2112 c.c sono transitati automaticamente alla subaffittuaria
    Potrò eventualmente farlo dopo aver sciolto il contratto di subaffitto. Contemporaneamente però sciolgo anche il contratto di affitto in quanto non conveniente: il canone di affitto è maggiore del canone di subaffitto. E, sul punto, mi chiedo se i dipendenti retrocessi alla fallita per effetto dello scioglimento del contratto di subaffitto, essendo "collegati" all'azienda in senso oggettivo, non retrocedano sino alla titolare dell'azienda originaria B.
    Ovviamente questo non nel caso in cui, decidessi di valutare l'esercizio provvisorio sciogliendo solo il contratto di subaffitto (ma non ho elementi per valutare).
    B è anche il proprietario esecutato del bene immobile ove viene svolta l'attività di azienda oggetto dei 2 contratti citati.
    Riguardo ai beni strumentali di cui ad elenco allegato al contratto di subaffitto e quindi della fallita A ritengo che alla data odierna e, in ogni caso, fino alla data di scioglimento del contratto di subaffitto essendo detenuti da C subaffittuaria, non posso apporre sugli stessi i sigilli né inventariarli, né può il giudice delegato emettere un decreto di acquisizione ( ritengo)
    Potrò farlo solo dopo avere dato comunicazione di scioglimento del contratto ed avere diritto ad acquisire i beni alla massa attiva.
    Il proprietario dell'immobile B , a sua volta, non potrebbe avviare o proseguire nella eventuale azione di sfratto per il divieto posto dall'art. 51 l.f. e deve insinuarsi al fallimento per rivendicare la proprietà dell'immobile e chiedere la restituzione dello stesso, visto che tale azione è ora estesa anche ai diritti immobiliari.
    E' corretta tale impostazione?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/06/2021 19:35

      RE: affitto e subaffitto stessa azienda da parte di srl fallita

      Corretto. Fin quando è in vita il contratto di sub affitto lei quale curatore del fallimento del subaffittante non può procedere al licenziamento dei dipoendenti né acquisire i beni che compongono l'azienda.
      Corretta anche l'applicazione dell'art. 51 alla azione di sfratto trattandosi di inadmpimento pregresso, anteriore al fallimento e di locazione non abitativa. Tuttavia, per la locazione è da considerare che il curatore, ove non eserciti il recesso ex art. 80 l.fall. subentra nella posizione sostanziale e processuale del conduttore fallito e potrà subire l'azione di risoluzione del contratto in caso di inadempimento.
      Zuccheti Sg srl