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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Riparto spese prededucibili
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Micol Marisa
Rovereto (TN)21/11/2017 15:58Riparto spese prededucibili
Buongiorno,
in un riparto ove trovano soddisfazione parziale le sole spese in prededuzione ho qualche perplessità circa la graduazione interne delle stesse. Specifico che nel caso di specie l'unico attivo liquidato deriva dal recupero di alcuni crediti.
In particolare:
1) il Compenso del Curatore e quello del Commissario giudiziario (trattasi infatti di fallimento successivo a concordato preventivo) avrà privilegio per spese di giustizia ex art. 2755 cc? La parte delle prestazioni riferita all'IVA andrà considerata in chirografo sia per le prestazioni del Commissario che per quelle del Curatore?
2) Avendo l'Erario anticipato le somme del legale della procedura, ora che si rimborsa all'Erario tale importo, gli si può dare il grado di privilegio ex art 2751 bis per la parte relativa al compenso del legale e in chirografo per la parte relativa all'IVA? Idem per il rimborso delle spese legali di CTU alla controparte di un procediemnto legale essendo stato il fallimento parte soccombente?
3) Che grado di privilegio attribuisco all'imposta di registro relativa alle cause legali?E al contributo unificato anticipato dal legale della procedura?
4) quanto alle spese legali delle controparti metterei tutto in chirografo.
Grazie mille
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/11/2017 20:04RE: Riparto spese prededucibili
Corretto quanto sub 1 e 2.
Quanto sub 3 l'imposta di registro gode del privilegio speciale di settimo grado, come l'Iva di rivalsa, per cui può considerare anche questa spesa in chirografo mancando il bene oggetto del privilegio. Il contributo unificato è una spesa anticipata dal legale della procedura e, quindi, va in chirografo dato che il privilegio ex art. 2751bis ha ad oggetto soltanto il compenso.
Quanto sub 4 è esatto se si tratta, come è probabile, di spese di un giudizio di cognizione.
Zucchetti SG srl
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Micol Marisa
Rovereto (TN)22/11/2017 07:52RE: RE: Riparto spese prededucibili
Quanto al contributo relativo alla cassa forense del Commissario giudiziario (essendo questo un avvocato), nonchè le spese da egli anticipate, sono da considerarsi in chirografo o godono del privilegio per spese di giustizia? Stesso chiedasi per le spese anticpaite dal Curatore (canone Fallco, pec, etc.) -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/11/2017 19:48RE: RE: RE: Riparto spese prededucibili
Le spese anticipate dal legale, come già detto, non rientrano in alcun privilegio ed egualmente il contributo alla Cassa che ha natura privilegiata solo per i commercialista in forza di apposita specifica disposizione legislativa. La spesa per l'utilizzo di Fallco fallimenti viene giustamente considerata in tutte le procedure quale spesa di giustizia in quanto effettuata allo scopo di gestire il fallimento e permettere la realizzazione delle sue finalità.
Zucchetti SG srl
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Micol Marisa
Rovereto (TN)24/11/2017 15:23RE: RE: RE: RE: Riparto spese prededucibili
Ma le spese anticipate dal Commissario giudiziale e il suo 4% relativo ai contributi alla cassa forense...quelli sono da considerarsi con grado di privilegio ex art. 2755 cc. Corretto?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/11/2017 13:33RE: RE: RE: RE: RE: Riparto spese prededucibili
Si certo.
Zucchetti SG srl
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Francesco Zani
UDINE16/11/2018 11:15RE: RE: Riparto spese prededucibili
Buongiorno, mi inserisco nella risposta, quanto ai punti sub 1 e 2. Anche nel mio caso ho un fallimento in cui il compenso del Commissario è stato ammesso al passivo in prededuzione; nello stato passivo ho anche significativi crediti in prededUzione da parte dei professionisti che hanno lavorato nel concordato. Dal momento che il credito del commissario, come anche quello poi del curatore per il proprio compenso, è certamente da considerare una spesa di giustizia, che nella graduazione dei privilegi occupa il primo posto, sia nel campo mobiliare che immobiliare, giusto il combinato disposto degli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c., nel mentre il credito del professionista che ha assistito la società nella predisposizione del piano di concordato rientra tra i crediti professionali che godono del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., posposto al credito per spese di giustizia (cfr. art. 2777 c.c.), devo rapportarmi su un attivo che per l'80% deriva dalla vendita di un immobile ipotecato, e la banca è stata ammessa al passivo con privilegio ipotecario, e per il 20% da vendita di beni mobili e realizzo crediti.
Dal momento che le spese di giustizia sono privilegi speciali che vengono prima anche del credito ipotecario, ritengo di suddividere il compenso del commissario e del curatore in proporzione attribuendogli per l'80% il privilegio come spese di giustizia con privilegio speciale immobiliare e per il 20% il privilegio come spese di giustizia con privilegio speciale mobiliare.
Il restante dell'attivo verrà quindi suddiviso tra il creditore ipotecario e le altre prededuzioni che hanno il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c.
E' corretto secondo voi?
Grazie mille-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/11/2018 20:13RE: RE: RE: Riparto spese prededucibili
Va bene per quanto riguarda le spese del commissario e del curatore. per quanto riguarda quelle dei professionisti bisogna tenere conto che si sta parlando di prededuzioni per spese di carattere generale. Di conseguenza, le stesse, in applicazione del principio posto dal terzo comma dell'art. 111ter l.f., gravano anche sul ricavato dei beni immobili e, in quanto generali vanno distribuite proporzionalmente anch'esse tra i beni mobili e immobili, e dopo la detrazione delle stesse, vanno pagati gli ipotecari.
Zucchetti SG srl
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