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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
2645 ter codice civile
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avv. Antonio Contarino
Bolzano (BZ)22/06/2017 20:312645 ter codice civile
1) Il vincolo ex art. 2645 ter c.c., trascritto prima della sentenza di fallimento, è opponibile alla curatela?
2) In caso di controversia, la "meritevolezza" del vincolo deve essere provata dal costituente e/o beneficiario oppure deve essere il curatore a provare il contrario?
3) In caso di dichiarata (dal G.E.) improcedibilità dell'espropriazione forzata individuale, in favore dell'esecuzione in sede concorsuale, il creditore procedente individuale può proporre solo opposizione agli atti esecutivi?
Grazie
Cordialmente
Antonio Contarino
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/06/2017 18:55RE: 2645 ter codice civile
L'art. 2645-ter c.c., introdotto dall'art. 39-novies del d.l. 30/12/2005, n. 273, convertito dalla l. n. 51 del 2006, stabilisce che "gli atti in forma pubblica con cui determinati beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, possono essere trascritti".
La trascrizione dell'atto che contiene la destinazione patrimoniale di uno o più beni ad uno scopo meritevole di tutela comporta, quindi, l'opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione e la limitazione di responsabilità dei beni vincolati e dei loro frutti in quanto questi rispondono solo dei debiti contratti per soddisfare lo scopo a cui la destinazione è preordinata, in deroga al principio generale della responsabilità patrimoniale, espresso dall'art. 2740 c.c., in base al quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
tanto chiarito, è evidente che la trascrizione è elemento essenziale per la oppo9nibilità dell'atto di destinazione a tutti i terzi ed anche al fallimento del disponente, per il quale, peraltro opererebbe l'art. 45, per il quale, "le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori".
Questo significa soltanto che l'atto è opponibile al fallimento, ma a questo punto inizia la rilevanza delle differenti articolazioni della struttura dell'atto in questione. Dobbiamo pensare che l'atto di disposizione sia stato compiuto dal soggetto poi fallito e che si tratti di un atto c.d. statico- con cui i beni, separati dal restante patrimonio, rimangono nella titolarità del conferente, per cui il vincolo si risolve nell'amministrazione dei beni destinati in vista della realizzazione dello scopo e nella loro parziale espropriabilità , e non dinamica- ove all'effetto di destinazione si accompagna l'effetto traslativo del diritto dalla sfera giuridica del soggetto destinante a quella del destinatario dell'attribuzione, sicchè in tal caso vi è un negozio traslativo, che seppur non dotato di causa autonoma in quanto strumentale alla realizzazione dello scopo di destinazione, va valutato anche nei rapporti con il destinatario.
Il curatore può indubbiamente ecceopire la mancanza di meritevolezza, ed ovviamente essendo lui a sollevare la questione è tenuto a fornire le prove del suo assunto dimostrando che gli scopi di destinazione esposti nell'atto son esistono, non sono meritevoli di tutela o sono addirittura illeciti, come nel casi si tenti di frodare i creditori. E' molto discussa la natura dell'atto, specie nella versione statica, che si sostanzierebbe un un atto unilaterale di autodestinazione dei propri beni, ma, sebbene l'atto in questione presenti delle sicure differenze, con la costituzione di un fondo patrimoniale, viene da parte della dottrina che condividiamo, considerato atto a titolo gratuito, con tutte le conseguenze in termini di revocatoria ex art. 64 l.fall.
Alla domanda n. 3, la risposta è affermativa. Ovviamente il creditore procedente, che non sia un creditore fondiario, non ha speranze di vittoria stante l'art. 51 l.f. e dovrà insinuare il suo credito al passivo del fallimento, se vuole partecipare al concorso sul patrimonio del debitore.
Zucchetti Sg srl
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