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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
riparto parziale opposizione stato passivo in cassazione
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Emanuela Campus
Oristano09/12/2016 17:50riparto parziale opposizione stato passivo in cassazione
Buonasera,
in qualità di curatore fallimentare e dovendo procedere con il primo riparto parziale, risulta aperta un'opposizione allo stato passivo in cassazione per crediti da lavoro dipendente non riconosciuti al momento della richiesta di ammissione allo stato passivo e nella successiva opposizione presentata dal creditore ex art. 98 l.fall.
Per tale credito è necessario, nella predisposizione del riparto parziale, accantonare le somme che spetterebbero al creditore qualora venisse riconosciuto il credito ?
Da quanto ho visto anche nel forum, è pacifico che si possa procedere anche con la chiusura della procedura ( Cass. 29.05.2013 n. 13337 - Cass. 13.1.2010 n. 395)senza attendere il giudizio, ma non è chiaro se si debbano accantonare le somme eventualmente spettanti al creditore.
Vi ringrazio anticipatamente-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/12/2016 12:58RE: riparto parziale opposizione stato passivo in cassazione
Gli accantonamenti vanno effettuati nei casi previsti dalla legge e, con riguardo ai creditori opponenti, l'art. 113, co. 1, l.f. dispone questa forma di tutela per le quote assegnate "ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari" (n. 2) e "ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato". Nel suo caso non ricorre alcuna di queste due ipotesi perché non è stata emessa una misura cautelare e l'opposizione è stata respinta.
Attenzione, però, perché con il d.l. n. 59 del 2016, convertito dalla legge n. 119 del 2016, è stato introdotto nel primo comma dell'art. 110 l.f. (che regola i riparti parziali) il seguente periodo: "Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'art. 98, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al presente comma indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili previo rilascio in favore della procedura di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura di somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'art. 98, oltre interessi, al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione".
Questa nuova disposizione, applicabile a tutti i riparti presentati dopo il 3.7.2016, comporta che il creditore opponente, che non ha diritto di partecipare ai riparti né ad accantonamenti (ad eccezione dei due casi sopra citati), potrebbe rilasciare una fideiussione con le caratteristiche dettate dalla nuova norma, ed essere incluso nel riparto (sempre che ovviamente questo contempli i crediti del tipo di quello in contestazione), salvo poi a vedere quale sarà l'esito della controversia sul credito.
La norma nulla dice su chi debba prendere l'iniziativa, ma ci sembra che debba essere il curatore ad avvertire il creditore opponente dell'imminenza di un riparto e che, poiché il suo credito, ove non fosse contestato parteciperebbe a quel riparto, ha facoltà di rilasciare una fideiussione con le caratteristiche indicate dall'art. 110 l.f. per poter essere considerato nel riparto, al quale, invece, in mancanza della fideiussione, non può partecipare essendo il suo credito ancora sub judice.
Zucchetti Sg Srl
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