Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

fallimento compensazione ex art. 56 l.f.

  • Salvatore Bellassai

    IVREA (TO)
    29/11/2024 17:32

    fallimento compensazione ex art. 56 l.f.

    Un credito di Agenzia Entrate Riscossione viene insinualto nello Stato Passivo di un fallimento di cui sono Curatore.
    Il G.D. esclude il credito in quanto la domanda è ultratardiva e non ricorrono giustificati motivi del ritardo.
    L'Agenzia delle Entrate e l'A'dE Riscosione propongono ricorso di opposizione contro lo Stato Passivo.
    Il Tribunale adito ritiene il ricorso inammissibile in quanto depositato oltre i termini per proporlo e comunque entrando nel merito ritiene corretta l'esclusione del credito diasposto dal G.D.
    Adesso l'Agenzia delle Entrate in merito ad un credito iva del Fallimento richiesto a rimborso (sorto nello stesso anno anteriore al Fallimento del credito escluso in via definitiva) propone al Curatore la compensazione ex art. 56 l.f. del credito escluso, in via definitiva, dallo Stato Passivo nei confronti del credito Iva del fallito.
    Vorrei sapere il Vostro autorevole parere se, in questo caso specifico, l'Agenzia delle Entrate può effettuare la compensazione la compensazione ex art. 56 l.f. oppure no. A me sembra che nel caso prospettato non si possa procedere, in quanto non essendo creditore concorrente iscritto per quel credito nello Stato Passivo non si può avvalere del beneficio della compensazione. Grazie e rimango in attesa di Vostro cortese riscontro.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      03/12/2024 18:24

      RE: fallimento compensazione ex art. 56 l.f.

      Se abbiamo ben compreso:

      - il Giudice delegato ha escluso il credito da passivo per ultratardività

      - dopo aver presentato tardivamente l'istanza di ammissione al passivo l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha presentato tardivamente anche l'opposizione allo stato passivo

      - il Tribunale pur rilevando tale ulteriore tardività è entrato comunque nel merito dell'opposizione confermando la non ammissione al passivo decisa dal Giudice Delegato.

      - quindi né il Giudice delegato né il Tribunale sono entrati nel merito della spettanza o meno del credito dell'Agenzia.


      Se così è, è principio pacifico che per la compensazione ex art. 56 l.fall. (e corrispondente art. 155 CCII) l'ammissione o meno al passivo è assolutamente irrilevante, rilevando solo l'esistenza o meno del credito.

      Di conseguenza, se non vi sono motivi per contestare l'esistenza del controcredito dell'Agenzia, effettivamente la compensazione ex art. 56 l.fall. può essere correttamente invocata dall'Ufficio.