Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Cessione ramo d’azienda

  • Paola Cosma

    Fiesso d'Artico (VE)
    30/06/2023 09:06

    Cessione ramo d’azienda

    Buongiorno,
    si è conclusa positivamente un'asta avente ad oggetto un ramo d'azienda (immobile+impianti).
    L'aggiudicatario ha già versato, oggi, il saldo prezzo, il rogito notarile avverrà tra un mese.
    Mi chiedevo la fattura di vendita ex art. 2 dpr 633/72, entro quando deve essere emessa?
    Posso emetterla il giorno del rogito?
    Grazie.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      25/07/2023 14:03

      RE: Cessione ramo d’azienda

      L'art. 74-bis, II comma, del D.P.R. 633/72 stabilisce che "Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento ... Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni".

      E l'art. 6, IV comma, del medesimo D.P.R. stabilisce che "Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento".

      Pertanto la fattura deve essere emessa entro trenta giorni dalla riscossione del saldo prezzo.


      Ciò premesso in punta di diritto, ci paiono però opportune un paio di considerazioni.

      La prima è che spesso la vendita viene effettuata attraverso intermediari, e in tal caso deve essere attentamente gestito il passaggio del danaro: se l'intermediario riscuote anche il saldo prezzo per conto della procedura, è necessario che di tale pagamento il Curatore sia tempestivamente informato, per poter procedere alla fatturazione.

      Ben più seria, anche perché in parte sottratta alle possibilità di intervento del Curatore, è l'ipotesi, non certo rara, di offerta in aumento successiva al pagamento del saldo prezzo e antecedente l'atto notarile ovvero il decreto di trasferimento.

      In tal caso l'avventa fatturazione può essere stornata con nota di credito, ma potrebbero sorgere problemi seri per quanto riguarda l'IVA; questa infatti la possibile sequenza degli avvenimenti:

      - l'aggiudicatario versa il saldo prezzo, IVA compresa

      - il curatore emette fattura e versa l'IVA

      - giunge un'offerta in aumento e quindi la fattura originaria viene stornata con nota di credito

      - deve quindi essere restituito quanto riscosso, compresa l'IVA, che come detto è già stata versata; e già qui il primo problema: la procedura potrebbe non avere le disponibilità per farlo

      - poi, è vero che la nota di credito fa sorgere un credito IVA a pareggio dell'operazione, ma non è detto che tale IVA a credito venga recuperata, perché la successiva asta potrebbe non concludersi positivamente, o perché la nuova cessione potrebbe essere senza IVA (reverse charge, dichiarazione d'intento, o quant'altro).

      Tutto ciò considerato, la questione potrebbe essere oggetto di istanza di interpello, nella quale evidenziare le criticità e chiedere se sia praticabile una strada diversa, p.es. fatturare contestualmente o subito dopo l'atto di trasferimento del bene.