Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Imputazione pagamenti ai fini dell'ammissione al passivo

  • Maria Genovese

    Siracusa
    04/01/2016 10:52

    Imputazione pagamenti ai fini dell'ammissione al passivo

    Chiedo il Vostro parere in merito al seguente caso.
    Un lavoratore, in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, esegue positivamente pignoramento di crediti presso terzi in danno della società datrice di lavoro per retribuzioni non corrisposte. Dopo un mese la datrice di lavoro fallisce ed il lavoratore, in seno alla domanda di ammissione al passivo, riferisce l'incasso di cui alla procedura esecutiva ed imputa quanto riscosso, anzitutto, alle spese legali liquidate in decreto e a quelle di precetto, poi alle retribuzioni, insinuandosi per il residuo.
    Ho qualche dubbio sulla correttezza dell'imputazione eseguita dal creditore poichè ottiene in tal modo il pagamento di spese legali che, diversamente, non sarebbero ammesse al passivo visto che il decreto ingiuntivo non è stato dichiarato deifinitivamente esecutivo in data anteriore al fallimento, peraltro gravando la massa per l'importo corrispondente a crediti chrografari (per spese legali) con crediti privilegiati (per retribuzioni). Cosa ne pensate?
    Aggiungo che il pagamento in parola, almeno per la parte imputata alle spese legali, potrebbe essere soggetto a revocatoria, essendo avvenuto due mesi prima del fallimento.
    Grazie per il parere che vorrete darmi in ordine all'ammissione del credito del lavoratore in parola.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/01/2016 19:10

      RE: Imputazione pagamenti ai fini dell'ammissione al passivo

      Il lavoratore ha chiaramente applicato l'art. 1193 c.c. per il quale, tra più crediti scaduti, ha imputato il pagamento ricevuto a quello meno garantito, ma questa soluzione non è nella specie applicabile per il motivo da lei esposto, per il fatto cioè che il decreto ingiuntivo non era passato in giudicato al momento della dichiarazione di fallimento del debitore ingiunto. Se questo dato è esatto, il creditore non può utilizzare nei confronti del fallimento il decreto ingiuntivo ottenuto e, quindi, non può vantare un credito per spese che sia stato estinto con quanto ricevuto in sede esecutiva, altrimenti, come lei giustamente rileva, il fallimento sostiene l'onere delle spese processuali del decreto non definitivo che, appunto, non potrebbero essere ammesse al passivo fallimentare. Lei pertanto può proporre, nel progetto di stato passivo, l'esclusione del credito riguardante le spese del decreto ingiuntivo e del precetto, e, imputato il pagamento effettuato alle retribuzioni, ammettere al passivo la differenza con il privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c..
      Impostata la questione in questi termini, la revocatoria dei pagamenti è da escludere a norma della lett. f) del terzo comma dell'art. 67 che, appunto, esenta da revocatoria i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito.
      Zucchetti SG srl