Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Cambio Amministratore società fallita

  • Gian Carlo Fenu

    TEMPIO PAUSANIA (OT)
    17/05/2016 08:16

    Cambio Amministratore società fallita

    Vi propongo una problematica che devo affrontare in una procedura fallimentare al fine di individuarne la corretta soluzione: in un fallimento dichiarato in data 5 novembre 2015 mi trovo che a marzo 2016 viene sostituito l'amministratore della società (deceduto prima della sentenza di fallimento) da altra persona, il tutto senza avere alcuna comunicazione.
    Nell'esaminare al Registro Imprese la pratica vedo che il socio della società fallita (altra società) ha fatto procura in data 23 novembre (dopo il fallimento) al soggetto che in data 25 novembre 2016 ha predisposto il verbale di assemblea dei soci per cambiare l'amministratore deceduto. La pratica inspiegabilmente rimane giacente ed è resa pubblica solo a marzo 2016 (ben oltre 4 mesi dalla sua redazione).
    Ho provveduto a sentire la Camera di Commercio competente che ritiene che ormai avendo reso pubblico il tutto non può autonomamente intervenire e modificare la situazione.
    Vi chiedo dunque se tale situazione sia legittima e se e quali azioni, a vostro parer, il Curatoredebba intraprendere al fine di tutelare la procedura fallimentare.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/05/2016 20:26

      RE: Cambio Amministratore società fallita

      Se, come presumiamo, la società dichiarata fallita è una società di capitali, lei non deve fare assolutamente nulla.
      Invero solo la dichiarazione di fallimento della società di persone determina, per espressa previsione legislativa (artt. 2308, 2323 c.c.), lo scioglimento della medesima e produce effetti sostanzialmente analoghi a quelli delle altre cause di scioglimento. Eguale situazione determinava anche il fallimento di una società di capitali anteriormente alla riforma del diritto societario del 2003, quando l'art. 2448 c.c. contemplava espressamente il fallimento quale causa di scioglimento; con la riforma societaria l'art. 2484 c.c.- che ora tratta delle cause di scioglimento delle spa, delle srl e delle sapa- non prevede più il fallimento tra le cause di scioglimento di dette società. Non determinando il fallimento della società di capitali lo scioglimento della stessa, rimangono in vita gli organi societari; ovviamente questi sono privati della gestione del patrimonio sociale (con tutte le conseguenze anche in riferimento all'attività finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale) in quanto la disponibilità dello stesso viene acquisita al fallimento, ma gli organi sociali permangono e possono svolgere tutte le altre funzioni estranee alla gestione attiva societaria, tra cui rivedere gli assetti interni, la struttura societaria o la nomina di un nuovo amministratore. I soci della stessa, non dichiarati falliti trattandosi di società di capitali, possono partecipare liberamente (senza cioè dover richiedere autorizzazioni agli organi fallimentari) all'assemblea che delibera sui temi non interessanti la procedura fallimentare. Il nuovo amministratore è solo tenuto a comunicare al curatore la sua elezione, in modo che l'organo fallimentare sappia a chi rivolgersi.
      Problema diverso è la ritualità della procedura fallimentare (chi è stato sentito nella fase dell'istruttoria prefallimentare se l'amministratore era deceduto?), ma anche questo è problema che non riguarda il curatore, perchè se la società non ha proposto opposizione vuol dire che ha accettato la dichiarazione di fallimento.
      Zucchetti SG srl