Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

verbale diffida accertativa per crediti patrimoniali

  • Immacolata Perchiacca

    Santa Maria Capua Vetere (CE)
    15/05/2017 19:18

    verbale diffida accertativa per crediti patrimoniali

    Salve,
    in qualità di curatore del fallimento di una società, ho ricevuto in consegna dall'ispettorato territoriale del lavoro i verbali di diffida accertativa dei crediti patrimoniali per alcuni lavoratori. Non occupandomi di consulenza del lavoro, vorrei sapere se ci sono degli adempimenti in relazione a tale documentazione, ad esempio devo verificare se possono essere oggetto di ricorso amministrativo? vanno notificati alla società fallita?

    Sono grata per un eventuale intervento.


    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/05/2017 20:44

      RE: verbale diffida accertativa per crediti patrimoniali


      Se il datore di lavoro è inadempiente verso i dipendenti, questi possono rivolgersi alla Direzione Provinciale del Lavoro che può emettere molto rapidamente una diffida accertativa nei confronti del datore di lavoro moroso, finalizzata a creare un titolo esecutivo di formazione amministrativa per i crediti retributivi caratterizzati da elementi di certezza, di liquidità, di determinatezza e di esigibilità. Trattasi di un istituto introdotto dal D. lgs 124 del 2004, ma poco utilizzato in passato, rivitalizzato da 2013 con direttive ministeriali che hanno richiamato l'attenzione sul corretto esercizio "di un potere di straordinaria importanza in quanto capace di realizzare una soddisfazione più rapida dei crediti pecuniari vantati dal lavoratore".
      L'iter procedurale è così riassumibile:
      1- atto di diffida a corrispondere i crediti patrimoniali vantati dal lavoratore, secondo il contratto collettivo ovvero da contratto individuale;
      2- notificazione del provvedimento sia al datore di lavoro, sia al lavoratore;
      3- il datore di lavoro entro 30 giorni ha facoltà di chiedere alla Direzione territoriale del lavoro il tentativo di conciliazione, secondo le modalità della conciliazione monocratica;
      4- l' accordo fa decadere la diffida, fermo restando sempre l' obbligo del versamento dei contributi con pagamento delle sanzioni e degli interessi;
      5- in caso di mancata attivazione della procedura conciliativa o nell' ipotesi di mancato accordo, la diffida accertativa acquista efficacia di titolo esecuitivo con valore di accertamento tecnico, previo provvedimento di validazione del Direttore della D.T.L.;
      6- ricorso con effetto sospensivo al Comitato Regionale per i crediti patrimoniali presso la Direzione regionale del lavoro, con silenzio rigetto in mancanza di decisione entro 90 giorni.
      Trattandosi di procedimento amministrativo, riteniamo che lo stesso non sia soggetto al principio della esclusività dell'accertamento del passivo, per cui per evitare la formazione del titolo esecutivo, il curatore dovrebbe seguire l'iter sopra descritto sub 3). Se ritiene di non muoversi in tal senso, è opportuno comunicare alla società fallita l'avvenuta notifica della diffida accertative.
      Ovviamente la formazione del titolo esecutivo non consente al lavoratore di andare in esecuzione, per il divieto di cui all'art. 51, ma questi può utilizzare l'acecrtamento a dimostrazione del suo credito.
      Zucchetti Sg srl