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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
revocatorie
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Maddalena Cottica
sondrio21/11/2019 15:59revocatorie
Si chiedono delucidazioni per i seguenti casi:
-Restituzione nell'anno anteriore al fallimento di prestito fatto alla società fallita (srl) da un parente del socio che sapeva lo stato di insolvenza della società
-versamento di una somma importante su un conto bancario a debito 13 mesi prima del fallimento che hanno ridotto l'esposizione bancaria.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/11/2019 18:52RE: revocatorie
1-Restituzione nell'anno anteriore al fallimento di prestito fatto alla società fallita (srl) da un parente del socio che sapeva lo stato di insolvenza della società.
Se il prestito è stato effettivamente fatto alla società da un terzo non socio (solo parente del socio) la restituzione da parte della società debitrice equivale a pagamento e, quindi, se effettuata nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento, è revocabile ai sensi di cui al secondo comma dell'art. 67 l.f., con onere a carico del curatore di dimostrare che l'accipiens era a conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice. Se la restituzione è stata fatta oltre i sei mesi antecedenti il fallimento, il pagamento è intoccabile con la revocatoria fallimentare (e per i pagamenti non è utilizzabile la revocatoria ordinaria, art. 2901 c.c.).
Qualora, invece, riuscisse a dimostrare che il finanziamento è stato fatto fittiziamente dal terzo ma che in realtà è riconducibile al socio, la fattispecie rientrerebbe nella previsione dell'art. 2467 c.c., per il quale il socio deve restituire il rimborso dei finanziamenti a favore della società se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento.
2--Versamento di una somma importante su un conto bancario a debito 13 mesi prima del fallimento che hanno ridotto l'esposizione bancaria.
La rimessa sul conto è stata effettuata oltre il periodo sospetto di sei mesi, per cui è intoccabile.
Zucchetti Sg srl -
Maddalena Cottica
sondrio22/11/2019 10:09RE: revocatorie
Grazie, chiedo questa ulteriore conferma:
i soci hanno effettuato rimborsi dei finanziamenti nell'anno anteriore al fallimento e a seguito della mia richiesta di restituzione sostengono che tali prelevamenti siano stati utilizzati per il pagamento di fornitori e dipendenti.
A questo punto ritengo di dover avere il dettaglio dei fornitori e dipendenti pagati e accertarmi che effettivamente siano stati pagati e nel caso in cui i pagamenti fossero stati fatti nei sei mesi precedenti al fallimento accertare se gli stessi erano a conoscenza dell'insolvenza della società e nel caso procedere con azione revocatoria.
corretto?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/11/2019 19:57RE: RE: revocatorie
Non proprio. La cosa rilevante è che la società ha effettuato nell'anno precedente al fallimento rimborsi ai soci di finanziamenti da questi effttuati e questa situazione ricade nella previsione dell'art. 2467 c.c., per cui giustamente lei ha chiesto la restituzione ai soci, essendo irrilevante l'ulteriore utilizzo dei rimborsi da parte dei soci.
Se poi lei ritiene che i i soci non siano in grado di restituire quanto richiesto, potrebbe anche rivolgersi ai destinatari finali (i fornitori che i soci avrebbero pagato) per chiedere la inefficacia dei pagamenti ricevuti negli ultimi sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, ai sensi del secondo comma dell'art. 67 l.f.. Questa azione però richiede che i terzi sapessero che il pagamento dei loro crediti veniva effettuato con danaro della società che fittiziamente era passato come rimborso finanziamenti soci, perché solo in tal modo il pagamento sarebbe riconducibile alla società fallita; potrebbe essere che i creditori, sapendo della situazione di pericolo di fallimento della società, abbiano chiesto che il pagamento fosse fatto da terzi, quali sono i soci rispetto alla società, proprio per evitare il rischio della revocatoria in caso di fallimento, ma questo bisognerebbe dimostralo.
Zucchetti SG srl-
Maddalena Cottica
sondrio23/11/2019 14:58RE: RE: RE: revocatorie
Quindi il consiglio è, sempre previo accertamento delle disponibilità dei soci, richiedere la restituzione di questi prelevamenti (indicati come rimborso finanziamento e successivamente come prelievo soci) anche se le somme sono state usate per pagare debiti societari. Dovrò richiedere i prelevamenti effettuati nei sei mesi precedenti al di fallimento a nell'anno anteriore?
grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/11/2019 18:56RE: RE: RE: RE: revocatorie
Esatto. L'art. 2467 c.c.- che attua una forma speciale di revocatoria- parla di restituzione dei rimborsi avvenuti nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società. Oltre al termine più lungo rispetto al secondo comma dell'art. 67 l. fall. il curatore può giovarsi anche del più favorevole regime di prova in quanto non deve provare la conoscenza dello stato di insolvenza ma solo che i finanziamenti sono stati effettuati in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risultava un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Il finanziamento, quindi, può anche essere stato fatto anteriormente all'anno, purchè la società si trovasse nelle descritte situazioni, nel mentre i rimborsi restituibili sono solo quelli avvenuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Zucchetti SG srl-
Maddalena Cottica
sondrio26/11/2019 09:10RE: RE: RE: RE: RE: revocatorie
Grazie, tra l'altro parte di questi rimborsi i soci sostengono siano stati utilizzati per il pagamento di acconti ai dipendenti, anche per questi provvederò a chiedere la restituzione ai soci, in sintesi, tutti i prelievi fatti nell'anno precedente al fallimento verranno richiesti ai soci.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/11/2019 20:17RE: RE: RE: RE: RE: RE: revocatorie
Esatto.
Zucchetti SG srl
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