Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Applicazione dell'art. 160, comma 2, LF

  • Matteo Panelli

    VALENZA (AL)
    19/03/2015 12:11

    Applicazione dell'art. 160, comma 2, LF

    Buongiorno,
    mi trovo ad affrontare un concordato preventivo liquidatorio che prevede la soddisfazione del creditore ipotecario nella misura pari al presunto valore del bene su cui l'ipoteca è stata iscritta.
    A tal fine è stata redatta la relazione ex art. 160, comma 2, LF che attesta che parte del debito ipotecario non sarà soddisfatto con la vendita del bene in oggetto.
    1. gli interessi sul debito ipotecario vanno ugualmente calcolati e poi posti a chirografario? A mio avviso no, ma il Tribunale di Lecco sembrerebbe di diverso avviso avendomelo richiesto come integrazione alla relazione ex art. 161, comma 3;
    2. qualora l'immobile poi venga venduto ad un valore diverso:
    - se la differenza fosse positiva (p.vendita > relazione 160, comma 2), tale differenziale deve essere corrisposto al creditore ipotecario?
    - se la differenza fosse negativa (p.vendita < relazione 160, comma 2), il creditore ipotecario dovrebbe subire una maggiore "degradazione" a chirografario oppure va comunque pagato interamente nei limiti di quanto previsto dalla ?
    Grato anticipatamente, porgo cordiali saluti
    Dott. Matteo Panelli
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/03/2015 19:50

      RE: Applicazione dell'art. 160, comma 2, LF

      Sul punto degli interessi correttamente il Tribunale le ha chiesto di tenerne conto, in applicazione ovviamente dell'art. 2855 c.c., che è operativo anche nel concordato attraverso il richiamo dell'art. 55 da parte dell'art. 169. In applicazione della norma accennata, deve quantificare gli interessi che godono del rango ipotecario e, quindi- in linea di massima- quelli convenzionali delle due annate anteriori e di quella in corso al giorno della pubblicazione della domanda di concordato e gli interessi maturati dopo tale data al tasso legale fino alla vendita (presunta). Gli interessi così determinati sommati al capitale costituiscono il credito da soddisfare in via ipotecaria ed è questo importo complessivo che va preso in considerazione per stabilire se, e in quali limiti, è capiente sul bene oggetto della prelazione ipotecaria; la parte incapiente va trasferita al chirografo.
      Per quanto riguarda la domanda sub 2, possiamo dirle che la questione non ha ancora trovato una sistemazione in quanto la dottrina è molto divisa tra chi ritiene che la relazione ex art. 160 co. 2 l.f. che preveda la degradazione totale o parziale al chirografo di un credito munito di prelazione, determina la definitività della degradazione al chirografo, con la conseguenza che, qualunque sia l'esito dell'eventuale liquidazione dei beni sui quali sussisteva in origine la causa di prelazione, ossia anche quando per ipotesi il realizzo fosse maggiore o minore rispetto a quello previsto da quella relazione, il creditore non possa ricevere né di più, e neppure di meno, di quanto la proposta e la relazione medesima abbiano indicato, e chi invece ritiene che le modalità di ammissione disposte dal giudice delegato ai fini del voto non possono mai pregiudicare il successivo accertamento, da svolgersi in sede giudiziale ordinaria, sull'an, sul quantum e sul rango del credito concorsuale.
      Noi optiamo per questa seconda e più diffusa interpretazione, pur non disconoscendo che alcuni argomenti portati a sostegno della prima opzione hanno una loro consistenza.
      La controversia perdurerà probabilmente fin quando non vi sarà un intervento della S. Corte.
      Zucchetti SG Srl