Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

comodato - opponibilità - rilascio

  • Mario Tappino

    genova
    12/02/2015 10:26

    comodato - opponibilità - rilascio

    Buongiorno,
    l'immobile di proprietà del Fallimento di cui sono Curatore è occupato dalla figlia del fallito in forza di un contratto di comodato non trascritto.
    Ora mi sembra ovvio che tale contratto non sia opponibile al Fallimento per mancanza di data certa, però non trovo il preciso fondamento normativo su cui si fonda tale conclusione: non mi sembra, infatti, che al contratto di comodato sia applicabile alcuna delle norme indicate negli artt. 2913 e ss. c.c.; inoltre, il Curatore, rispetto al contratto di comodato, non dovrebbe essere considerato terzo, ma successore del fallito (nel giudizio promosso per ottenere il rilascio), per cui non mi sembra nemmeno applicabile l'art. 2704 c.c..
    Sapreste dirmi pertanto quale sia il fondamento su cui si fonda l'inoppobilità del comodato privo di data certa?
    Inoltre, il Curatore ha uno strumento più veloce rispetto ad una causa ordinaria per ottenere un provvedimento dirilascio del bene (tipo ordine di liberazione emesso dal Giudice Delegato in analogia a quanto previsto dall'art. 560 c.p.c.)?
    Grazie.
    Cordiali saluti.
    Dott. Mario Tappino
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/02/2015 11:39

      RE: comodato - opponibilità - rilascio

      Classificazione: STATO PASSIVO / PROVA
      L'opponibilità o inopponibilità di un contratto al fallimento a causa della mancanza di data certa dello stesso trova il suo fondamento giuridico nell'art. 2704 c.c. che tratta, appunto, della data delle scritture private nei confronti dei terzi ed il curatore è considerato terzo. Ovviamente è considerato terzo fin quando non subentra nel contratto. Lei giustamente rileva che nel momento in cui il curatore chiede il rilascio dell'immobile subentra nel contratto, ma dipende dalla causale della richiesta; ossia se il curatore si limita dire che il contratto è inopponibile alla massa per mancanza di data certa e di conseguenza ne chiede il rilascio, non subentra affatto nel contratto in quanto non esercita un diritto trovato nel fallimento tant'è che la stessa pretesa non avrebbe potuto azionarla il fallito, parte (e non terzo) del contratto; subentra invece il curatore quando fa valere un diritto che già esisteva nel patrimonio del fallito e che anche questi avrebbe potuto esercitare ove non fosse fallito, e quindi non solo quando esercita le azioni dirette all'adempimento del contratto, ma tutte quelle derivanti dal contratto o dalle sue vicende, dall'azione di nullità o annullamento alla risoluzione per inadempimento, dalla restituzione per scadenza del termine a quella di cui all'art. 1810 c.c. per restare nell'ambito di un comodato senza determinazione di durata, ecc..
      Lei quindi deve fare una scelta di fondo se optare per la inopponibilità o per la restituzione ad altro titolo.
      La mancanza di data certa sembra la via più facile, tuttavia va ricordato che la mancanza di trascrizione non è significativa allo scopo, così come non lo è la mancanza di registrazione (che ha la funzione proprio di fornire una data certa e inoppugnabile) perché l'art. 2704 c.c., dopo aver individuato alcuni fatti dai quali si può desumere la data certa, precisa che lo stesso risultato si può raggiungere "dal giorno in cui si è verificato un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento"; aprendo così la strada alla possibilità di provare, eventualmente anche attraverso testi, l'esistenza di situazioni dalle quali desumere che il documento è stato formato prima del fallimento. Prova che, nel caso di un immobile abitato dalla figlia del fallito, non sarà difficile dare.
      Se non segue la via della inopponibilità, potrebbe sciogliersi dal contratto a norma dell'art. 72 (non dovrebbe trovare applicazione l'art. 80 l.f., che attiene alla locazione) e, comunque, se il contratto è a tempo indeterminato, può chiederne la restituzione ai sensi dell'art. 1810 c.c., essendo anche evidente la necessità per il fallimento di livberare l'immobile per procedere alla vendita.
      Non vi sono strumenti più agevoli che un ordinario giudizio né ci sembra pplicabile alla fattispecie l'art. 560 cpc.
      Zucchetti SG srl