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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
fallimento creditore procedente ed esecuzione immobiliare
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Cinzia Castelli
firenze25/05/2016 13:23fallimento creditore procedente ed esecuzione immobiliare
Buongiorno,
ho la seguente situazione ed un dubbio.
La società A promuove esecuzione immobiliare nei confronti della società B. Altri creditori di B intervengono.
Nelle more il creditore procedente (la società A) fallisce, ma la procedura esecutiva continua e il bene viene venduto.
Dopo la vendita il delegato contatta il Fallimento di A (così informato per la prima volta) e chiede che sia precisato il credito per la distribuzione della somma ricavata dalla vendita.
Ecco il dubbio:
- nella procedura esecutiva immobiliare il Fallimento di A (quale creditore procedente) ha qualche potere/prerogativa specifica derivante dalla legge fallimentare o agisce semplicemente come fosse il fallito (e quindi concorre semplicemente alla distribuzione al pari degli altri creditori, secondo i rispettivi gradi di privilegio)?
- l'art. 107 l.f., specie comma 5 e 6, si applica o deve riferirsi solo alla vendita dei beni del fallito (e non di un terzo, debitore esecutato)?
- si applica l'interruzione prevista dall'art. 107, comma 6, l.f.?
- vi è diritto del Fallimento di A a richiedere che le sia assegnata l'intera somma?
grazie!
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/05/2016 19:14RE: fallimento creditore procedente ed esecuzione immobiliare
Va premesso che, nelle sue linee generali, l'istituto dell'interruzione del processo a seguito della perdita della capacità di stare in giudizio non trova applicazione nel processo esecutivo, in quanto si riferisce ai soli processi che comportano un vero e proprio giudizio, e, quindi, al processo di cognizione, come è dato ricavare anche dalla collocazione delle norme che la disciplinano: artt. 299 ss. c.p.c.; il processo esecutivo è, invece, volto a conseguire la realizzazione di un diritto, il cui fondamento è stato già accertato ed è caratterizzato dal fatto che in esso non si svolge un accertamento che richieda la costante attuazione di un formale contraddittorio, ma più semplicemente si attua un procedimento senza giudizio.
Ed, infatti, anche l'art. 107 co. 6, da lei richiamato, parla di improcedibilità a seguito del fallimento del debitore, ove il curatore non si sostituisca al creditore procedente per continuare quel procedimento. Questa norma non riguarda quindi l'ipotesi del fallimento del creditore procedente, come ribadito dalla S. Corte, che con la sentenza 01/04/2010 n. 7991, quando ha statuito che "il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio per cui l'improseguibilità del processo esecutivo consegue alla dichiarazione di fallimento del debitore fallito, non già del creditore istante".
In sostanza, se non si verificano ipotesi di inattività che determinino l'estinzione, il processo esecutivo continua anche dopo la dichiarazione di fallimento del creditore pignorante, come nel caso è continuato, su iniziativa degli altri creditori intervenuti. Effettuata la vendita, al momento della distribuzione, alla società fallita dovrebbe essere attribuito quanto di sua competenza, come se il fallimento non fosse intervenuto; ovviamente la quota attribuita alla società fallita va acquisita alla massa attiva fallimentare, per cui il curatore potrebbe già proporsi nel giudizio esecutivo come destinatario finale dell'attribuzione in sostituzione della società fallita.
Zucchetti Sg Srl
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Cinzia Castelli
firenze27/05/2016 11:01RE: RE: fallimento creditore procedente ed esecuzione immobiliare
Grazie mille per la risposta esaustiva che chiarisce perfettamente il dubbio.
Impeccabili, come sempre!
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