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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Procura speciale - concordato preventivo
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Matteo Panelli
VALENZA (AL)21/07/2015 18:31Procura speciale - concordato preventivo
Buongiorno,
Vi sottopongo il seguente caso.
Siamo nel settore edilizio, con appalto a terzi di lavori edili.
La società (MANDANTE) ha conferito procura speciale (notarile) ad una terza società (PROCURATRICE) con la facoltà a quest'ultima di riscuotere delle somme di denaro destinate alla società MANDANTE.
La procura viene notificata dal MANDANTE alla stazione APPALTATRICE (debitore).
Successivamente, il MANDANTE presenta concordato in bianco.
La stazione APPALTATRICE - successivamente alla data del deposito del bianco da parte della MANDANTE - paga la PROCURATRICE in forza della procura speciale che le era stata notificata.
Domanda: il MANDANTE (in concordato) può richiedere la restituzione delle somme alla PROCURATRICE o può essere considerata come una cessione di credito notificata (e quindi nel rispetto dell'art. 56 così come richiamato dall'art. 169, L.F.)?
Qualora ci fossero pronunce utili, posso chiedervi il riferimento?
Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti
Dott. Matteo Panelli-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/07/2015 20:56RE: Procura speciale - concordato preventivo
Se le cose stanno come da lei esposte, il procuratore, anche senza richiesta del rappresentato, è tenuto a riversare a quest'ultimo quanto incassato per suo nome e conto, ed eguale obbligo sussiste per il mandatario senza rappresentanza, essendo anche questi tenuto a consegnare al mandante quanto incassato per suo conto. Se poi il rapporto intercorso tra le parti è diverso, bisognerà capire cosa essa hanno convenuto.
Zucchetti SG srl
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Matteo Panelli
VALENZA (AL)23/07/2015 10:06RE: RE: Procura speciale - concordato preventivo
Posso aggiungere che la procura speciale all'incasso ha come sottostante un credito di pari importo vantato dalla PROCURATRICE verso il MANDANTE, ma questo credo che fosse evidente e - correggetemi se sbaglio - non mi pare discriminante.
Nel caso specifico c'è poi un altro elemento che mi fa riflettere, ovvero che la PROCURATRICE non è stata ammessa al voto del concordato della MANDANTE per la parte del suo credito soddisfatto dalla APPALTATRICE.
Comunque, tornando al tema principale, mi pare di capire che la procura speciale all'incasso notificata non abbia lo stesso effetto che avrebbe invece avuto la cessione del credito notificata e quindi le somme vadano riversate alla procedura.
Ciò detto, al fine di approfondire il tema, a quali condizioni - se ci sono - la PROCURATRICE avrebbe il diritto di trattenere le somme incassate dalla APPALTATRICE?
Ringraziandovi, porgo cordiali saluti
Dott. Matteo Panelli-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/07/2015 20:33RE: RE: RE: Procura speciale - concordato preventivo
Riassumiamo la situazione: A, che vanta un credito nei confronti di C, rilascia a B procura all'incasso di detto credito. B, che, a sua volta è creditrice verso A, incassa il credito da C e trattiene l'importo; nel frattempo, prima dell'incasso, A ha presentato domanda di concordato con riserva e, al momento, è pendente il termine concesso ex art. 161, co. .
Da quello che lei ci dice dell'accordo intercorso tra A e B riteniamo che avda esclusa la cessione del credito, in quanto A ha dato a B un mandato all'incasso. Il fatto è che il mandato può essere con rappresentanza o senza.
Nel primo caso il mandatario è anche procuratore e, quindi incassa per nome e per conto del mandante, sicchè la somma ricevuta materialmente da B è come se fosse stata ricevuta da A e la rimessa dall'uno all'altro è solo un mezzo materiale per attuare il dettato di cui all'art. 1388 c.c., per il quale il contrato concluso dal rappresentante produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato. In tal caso, quindi, B non potrebbe vantare alcun diritto al trattenimento della somma incassata.
Nel caso di mandato senza rappresentanza, il mandatario incassa per conto del mandante, ma a nome proprio, per cui la somma incassata entra nel suo patrimonio e sorge un debito verso il mandante per la restituzione, cui ovviamente è tenuto. Nel caso, quindi, B, incassato il credito da C, deve restituire l'importo ad A, verso il quale, quindi, ha un debito; B, poiché ha anche un credito verso A, compensa il debito con il credito e non restituisce nulla.
Il problema da porsi, quindi è: può B effettuare la compensazione, che in realtà ha fatto? Posto che l'art. 169 richiama anche l'art. 56 tra le norma fallimentari applicabili nel concordato, riteniamo che, se la situazione si è svolta come ipotizzato, non possa effettuare la compensazione perché B vanta verso A un credito concorsuale, nel mentre il debito restitutorio è sorto dopo la presentazione della domanda di concordato con riserva.
Peraltro, va anche prospettato che se il mandato è stato rilasciato un anno prima della domanda concordataria, nel caso venga dichiarato il fallimento tale atto è revocabile ai sensi del primo comma dell'art. 67, n . 2, in quanto attraverso il mandato si è permesso al debitore A di pagare con un mezzo anormale il debito verso B.
Zucchetti SG Srl
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